CAPITOLO II
CONSACRAZIONE E TESTIMONIANZA

Testo attuale

Proposta

I testi in nero presentano delle modifiche.

I testi in grigio rimangono senza modifiche.

Art 12 Oblazione

Dio, fonte e origine di ogni santità, ha tanto amato gli uomini da chiamarli, per mezzo di Cristo, alla vita di comunione con lui mediante il battesimo. Con la vocazione religiosa egli invita ad approfondire questa comunione fino a una piena intimità di amore, così che la persona, arrendendosi all’amorevole invito del Signore, gli si consacra interamente, trova in Dio il suo perfezionamento e la sua vera felicità. A questa chiamata gli Oblati rispondono con la professione pubblica dei tre voti di castità, di povertà e di obbedienza e uniscono la loro oblazione al sacrificio che Cristo ha offerto al Padre sulla Croce; rinunciano così non solo al peccato ma anche a beni e valori pur apprezzabili in se stessi e si impegnano a raggiungere la perfezione della carità nel servizio di Dio e della Chiesa.

Art 12 Oblazione

Dio, fonte e origine di ogni santità, ha tanto amato gli uomini da chiamarli, per mezzo di Cristo, alla vita di comunione con lui mediante il battesimo. Con la vocazione religiosa egli invita ad approfondire questa comunione fino a una piena intimità di amore, così che la persona, arrendendosi all’amorevole invito del Signore, gli si consacra interamente, trova in Dio il suo perfezionamento e la sua vera felicità [1]. A questa chiamata gli Oblati rispondono con la professione pubblica dei tre voti di castità, di povertà e di obbedienza e uniscono la loro oblazione al sacrificio che Cristo ha offerto al Padre sulla Croce; rinunciano così non solo al peccato ma anche a beni e valori pur apprezzabili in se stessi e si impegnano a raggiungere la perfezione della carità nel servizio di Dio e della Chiesa [2].

 

1 DL p. I, c. II

2 LG 44; PC 1; CIC 607 §1

12.1 Nella sua vita di consacrato l’Oblato ricordi che, come continuamente Dio lo chiama all’intimità dell’amore, così altrettanto costante deve essere la sua risposta generosa e fedele. Verifichi perciò frequentemente la sua fedeltà nel collaborare con Dio, che agisce in lui. In questo spirito è conveniente rinnovare la consacrazione anche comunitariamente nella celebrazione della solennità del Santissimo Nome di Maria, il 12 settembre. Nello stesso giorno si rinnovi comunitariamente anche l’Atto di affidamento alla Madonna.

12.1 Nel cuore degli Oblati, Gesù sarà il primo e unico amore; così saranno in grado di amare nella verità e nella misericordia ogni persona che incontreranno sul loro cammino [1]

 

1 Francesco, Lettera ai Consacrati 2014, n.2

12.2 La fedeltà ai voti non esaurisce l’imitazione di Cristo: l’Oblato si impegna perciò nello sforzo quotidiano e perseverante di rendersi perfetto come il Padre che sta nei cieli. Seguendo Cristo nello spirito delle Beatitudini evangeliche, egli vive nella gioia della sua donazione, nella semplicità, nella pace, nella pazienza, nella misericordia.

12.2 Vivendo lo spirito delle Beatitudini evangeliche, l’Oblato troverà gioia, semplicità, pace, pazienza, misericordia. Pertanto, esaminerà quotidianamente la generosità e la fedeltà della sua risposta alla chiamata del Signore.

Art 13 Abito religioso

Gli Oblati portano l’abito dell’Istituto, la cui forma è descritta nelle Norme, quale segno di consacrazione e testimonianza di povertà.

 

13.1 La forma dell’abito religioso è la veste talare con taglio verticale, con chiusura interna, con collo a “V” e con fascia di stoffa conveniente.

13.2 Per l’uso dell’abito religioso e del clergyman, si tenga conto delle consuetudini nei diversi luoghi di residenza

Il contenuto dell’Art. 13 è spostato in avanti (Art. 19)

Art 14 Castità consacrata

a) Oggetto del voto

La castità consacrata è un carisma speciale per il Regno di Dio. Con questo voto Dio chiama alcuni all’amore indiviso per la persona di Cristo e all’impegno di vivere con lui l’intimità di ogni istante, al di sopra della mediazione della creatura umana.Gli Oblati perciò assegnano a Cristo il primato e la preferenza su tutto e su tutti, offrendogli il proprio cuore con tutta la loro capacità di amare e di essere amati. Con scelta libera e ispirata dalla fede essi abbracciano, con voto pubblico, la continenza perfetta nel celibato, rinunciando al matrimonio, per seguire più da vicino Cristo vergine.

b) Valore apostolico ed escatologico

La castità, assunta per amore di Cristo, inserisce il religioso nel Mistero pasquale e diventa per gli Oblati sorgente di fecondità apostolica, rendendoli liberi per il servizio spirituale degli uomini, partecipi della stessa paternità di Dio e testimoni dei beni futuri, soprattutto dell’eterna comunione dei Santi nella carità e nella gioia infinita di Dio.

c) Mezzi per viverla

Essi, senza l’aiuto del Signore, non solo non potranno praticare la castità, ma neppure comprendere il significato autentico di questo dono, che possono intendere solo coloro ai quali è stato concesso. La sostengono perciò con la grazia dei sacramenti, con la preghiera fiduciosa, il prudente controllo di se stessi, lo spirito di mortificazione e mantenendo nella comunità quell’atmosfera di amicizia fraterna che purifica e matura la vita affettiva.

d) Come Maria

Essi riconoscono in Maria Vergine il tipo e l’esempio della verginità consacrata e della fecondità apostolica e perciò La onorano con particolare devozione, affinché la sua materna protezione li sostenga nella loro quotidiana oblazione.

Art 13 Castità consacrata

a) Oggetto del voto [1]

La castità consacrata è un carisma speciale per il Regno di Dio. Con questo voto Dio chiama alcuni all’amore indiviso per la persona di Cristo e all’impegno di vivere con lui l’intimità di ogni istante, al di sopra della mediazione della creatura umana.Gli Oblati perciò assegnano a Cristo il primato e la preferenza su tutto e su tutti, offrendogli il proprio cuore con tutta la loro capacità di amare e di essere amati. Con scelta libera e ispirata dalla fede essi abbracciano, con voto pubblico, la continenza perfetta nel celibato, rinunciando al matrimonio, per seguire più da vicino Cristo vergine.

b) Valore apostolico ed escatologico [2]

La castità, assunta per amore di Cristo, inserisce il religioso nel Mistero pasquale e diventa per gli Oblati sorgente di fecondità apostolica, rendendoli liberi per il servizio spirituale degli uomini, partecipi della stessa paternità di Dio e testimoni dei beni futuri, soprattutto dell’eterna comunione dei Santi nella carità e nella gioia infinita di Dio.

c) Mezzi per viverla [3]

Essi, senza l’aiuto del Signore, non solo non potranno praticare la castità, ma neppure comprendere il significato autentico di questo dono, che possono intendere solo coloro ai quali è stato concesso. La sostengono perciò con la grazia dei sacramenti, con la preghiera fiduciosa, il prudente controllo di se stessi, lo spirito di mortificazione e mantenendo nella comunità quell’atmosfera di amicizia fraterna che purifica e matura la vita affettiva.

d) Come Maria [4]

Essi riconoscono in Maria Vergine il tipo e l’esempio della verginità consacrata e della fecondità apostolica e perciò La onorano con particolare devozione, affinché la sua materna protezione li sostenga nella loro quotidiana oblazione.

 

1 PC 12; ET 13; CIC 599; DL p. I, c. II, art. 2

2 LG 42; ET 14; CIC 599

3 PC 12; ET 15; DL p. I, c. II, art. 2.

4 LG 65; ET 56; RD 17.

14.1 L’ Oblato tende a una maturazione sempre più perfetta della sua affettività, ricorrendo all’aiuto di guide e maestri spirituali. Non solo vivrà la purezza di cuore semplicemente nel fuggire il peccato, ma anche nel far crescere in sé le ricchezze di amore che Dio gli ha donato a servizio degli uomini.

13.1 La vocazione alla castità per il Regno guiderà i desideri e gli affetti dell’Oblato. Pertanto, abitualmente e con amore, incontrerà il “Padre che è nel segreto” (Mt 6, 6), ricorrerà all’ascolto della Parola e alla grazia dei Sacramenti e, con semplicità di spirito, aprirà la sua coscienza al suo padre spirituale per lasciarsi accompagnare, istruire e guidare.

14.2 Nel trattar con “persone la cui familiarità può mettere in pericolo l’obbligo della continenza, oppure suscitare lo scandalo dei fedeli” si usino le norme di prudenza che tengono conto della mentalità e dei costumi di ciascun luogo.

13.2 Tenendo conto della mentalità e dei costumi di ciascun luogo nel proprio servizio apostolico l’Oblato amerà tutti senza parzialità (cfr Rm 2,11), senza possessività o esclusività. La sua gioiosa presenza sarà causa di comunione e di incontro, nonché l’annuncio della tanto desiderata fratellanza universale nel nuovo cielo e una nuova terra (Ap 21,1).

14.3 La missione che le donne svolgono nella Chiesa e la loro funzione di educatrici dell’umanità richiedono un’azione pastorale che, senza esclusivismi o preferenze, sia sorgente di autentico arricchimento spirituale e apostolico. Nei loro confronti l’atteggiamento degli Oblati sia franco e semplice.

13.3 Gli oblati non si sottrarranno ai disagi nel servizio di Dio, altrimenti non faranno mai nulla di buono o di grande. Si guarderanno dall’ozio e dalla tristezza e non cercheranno soddisfazioni che impoveriscono il cuore. [1]

 

1 DL cap II, art 2

13.4 L’offerta a Dio attraverso le mani di Maria Vergine sarà espressa ogni volta che si rivolgeranno a Lei con fiducia filiale e tenerezza, soprattutto nei momenti di difficoltà e di tentazione.

Art 15 Povertà evangelica

a) Sulle orme di Cristo povero

Con il consiglio evangelico di povertà, mentre rinunciano alla ricchezza individuale e collettiva, gli Oblati, liberi dalla preoccupazione per le cose di questa terra, si rendono totalmente disponibili a Dio e ai fratelli per poter seguire più da vicino Cristo povero, nella sua condizione terrena di annientamento. La povertà, vissuta evangelicamente, è un segno che permette ad essi di testimoniare visibilmente la reale presenza dei beni celesti, di annunziare la risurrezione futura, quando il Signore sarà

l’unica e totale ricchezza, e di insegnare al mondo la superiorità dei beni spirituali su quelli materiali.

Art 14 Povertà evangelica

a) Sulle orme di Cristo povero [1]

Con il consiglio evangelico di povertà, mentre rinunciano alla ricchezza individuale e collettiva, gli Oblati, liberi dalla preoccupazione per le cose di questa terra, si rendono totalmente disponibili a Dio e ai fratelli per poter seguire più da vicino Cristo povero, nella sua condizione terrena di annientamento. La povertà, vissuta evangelicamente, è un segno che permette ad essi di testimoniare visibilmente la reale presenza dei beni celesti, di annunziare la risurrezione futura, quando il Signore sarà l’unica e totale ricchezza, e di insegnare al mondo la superiorità dei beni spirituali su quelli materiali.

b) In comunione con la Chiesa [2]

“L’opzione per i poveri è insita nella dinamica stessa dell’amore vissuto secondo Cristo. Ad essa sono dunque tenuti tutti i discepoli di Cristo; coloro, tuttavia, che vogliono seguire il Signore più da vicino, imitando i suoi atteggiamenti, non possono non sentirsene coinvolti in modo tutto particolare. La sincerità della loro risposta all’amore di Cristo li conduce a vivere da poveri e ad abbracciare la causa dei poveri”.

 

1 Vita Consecrata n.82

b) Oggetto del voto

Il voto pubblico di povertà, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito, comporta la dipendenza e la limitazione nell’usare e nel disporre dei beni, a norma del diritto proprio. Con il voto di povertà l’Oblato ritiene la proprietà dei suoi beni e dei frutti che ne derivano e la capacità di acquistarne altri; non ne ha però l’uso.

c) Oggetto del voto [3]

Il voto pubblico di povertà, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito, comporta la dipendenza e la limitazione nell’usare e nel disporre dei beni, a norma del diritto proprio. Con il voto di povertà l’Oblato ritiene la proprietà dei suoi beni e dei frutti che ne derivano e la capacità di acquistarne altri; potrà usarli solo con il permesso del suo superiore.

d) Come Maria [4]

Gli Oblati proclamano le “meraviglie che il Signore compie nel mondo, perché i popoli tutti magnifichino il suo nome”. Come Maria, confessano che Dio opera a favore dei poveri, degli affamati, dei senza speranza, degli ultimi e di tutti coloro che cercano il Figlio suo con cuore sincero.

 

1 PC 13; ET 16-22; LG 8, 38, 41; DL p. I, c. II, art. 1

2 Vita Consecrata n.82

3 CIC 600; DL C II, Art. 1, Regola. 8

4 Vita Consecrata n.112

15.1 La dipendenza dai Superiori nel chiedere le licenze esprime un aspetto valido della povertà ed è un aiuto nel vivere quotidianamente il voto, facendone sperimentare le concrete esigenze. Questa però, non soddisfa che in piccola parte le esigenze della povertà. L’Oblato, quindi, dopo essersi formato un retto criterio evangelico per giudicare il necessario e il superfluo nell’uso dei beni, coltivi lo spirito di rinuncia, rifuggendo dalle comodità e dalle delicatezze che snervano la vita religiosa, valorizzi bene il suo tempo e, con la scusa di fare del bene, non si lasci vincere dalla brama dei beni terreni.

14.1 Mossi dall’esempio del Maestro divino che disse: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, poi vieni, seguimi” (cfr. Mt 19, 21), gli Oblati saranno determinati a distaccarsi dai beni di questa terra, convinti che questo sia il primo passo per raggiungere la perfezione [1].

 

1 DL cap II, art 1

15.2 Conservando l’Oblato la capacità di acquistare anche dopo la professione, sarà di sua proprietà ogni sorta di beni mobili preziosi e di beni immobili che gli venissero per disposizione testamentaria o per successione legale o a mezzo di legati o per donazione o per qualsiasi titolo dai suoi parenti e affini.

14.2 Gli Oblati adotteranno “uno stile di vita sia personale che comunitario, umile ed austero. Forti di questa testimonianza vissuta, potranno, nei modi consoni alla loro scelta di vita e rimanendo liberi nei confronti delle ideologie politiche, denunciare le ingiustizie che vengono compiute verso tanti figli e figlie di Dio, ed impegnarsi per la promozione della giustizia nell’ambiente sociale in cui operano [1]”.

 

1 Vita Consecrata n.82

15.3 Per i beni mobili preziosi e i beni immobili di altra provenienza, anche se dati intuitu personæ, la proprietà è della Congregazione. I beni non preziosi di qualunque provenienza – anche da parenti e affini – passano alla Congregazione.

14.3 Sarà di sua proprietà ogni sorta di beni mobili preziosi e di beni immobili che gli venissero per disposizione testamentaria o per successione legale o a mezzo di legati o per donazione o per qualsiasi titolo dai suoi parenti e affini. I beni mobili preziosi e i beni immobili di altra provenienza, anche se dati intuitu personæ, sono di proprietà della Congregazione. I beni non preziosi di qualunque provenienza – anche da parenti e affini – passano alla Congregazione.

14.4 A imitazione del loro Fondatore, che offrì tutta la sua persona e tutti i suoi beni alla Beata Vergine Maria Nostra Signora, gli Oblati reciteranno sovente e faranno proprio lo spirito della “Scrittura di Schiavitudine” di Pio Bruno Lanteri.

Art. 16 Uso dei beni

a) Tutto quello che l’Oblato acquista dopo la professione, con la propria industria o in riguardo alla Congregazione, l’acquista per la stessa. In questo modo passano alla Congregazione gli stipendi, onorari, pensioni, sussidi, assicurazioni e rendite acquisiti per qualsiasi ragione.

b) Per avvicinarsi di più a Cristo, con il permesso del Rettor Maggiore, l’Oblato di voti perpetui può rinunciare a una parte o a tutti i beni personali in forma valida possibilmente anche secondo il diritto civile.

Art. 15 Uso dei beni

a) Tutto quello che l’Oblato acquista dopo la professione, con la propria industria o in riguardo alla Congregazione, l’acquista per la stessa. In questo modo passano alla Congregazione gli stipendi, onorari, pensioni, sussidi, assicurazioni e rendite acquisiti per qualsiasi ragione [1].

b) Per avvicinarsi di più a Cristo, con il permesso del Rettor Maggiore, l’Oblato di voti perpetui può rinunciare a una parte o a tutti i beni personali in forma valida possibilmente anche secondo il diritto civile.

 

1 CIC 668 §3

16.1 D’intesa con il Superiore l’Oblato può compiere tutti gli atti richiesti dalla legge civile in ordine alla proprietà.

15.1 D’intesa con il Superiore l’Oblato può compiere tutti gli atti richiesti dalla legge civile in ordine alla proprietà.

16.2 La rinuncia di cui all’art. 16 lettera “b” non sarà concessa a chi non abbia compiuto i 35 anni di età e almeno 10 anni di Professione Perpetua.

15.2 La rinuncia a parte o a tutto il patrimonio sarà concessa a coloro che hanno compiuto 35 anni di età e almeno 10 anni di Professione Perpetua. [1].

 

1 CIC 668 §4

Art. 17 Disposizione – Cessione – Testamento

Il novizio, prima della professione, deve disporre per iscritto dell’uso e dell’usufrutto dei suoi beni e cederne l’amministrazione alla Congregazione, o a chi altri giudica conveniente, per tutto il tempo che sarà legato dai voti. Se non ha fatto questa cessione perché non possedeva beni e poi gliene venissero in seguito altri, a qualunque titolo, può fare o completare la detta cessione e disposizione nonostante la professione. Inoltre, prima della Professione Perpetua, ogni Oblato deve fare testamento che risulti valido anche secondo il diritto civile. Per cambiare questi atti occorre la licenza del Superiore maggiore.

Art. 16 Disposizione – Cessione – Testamento [1]

Il novizio, prima della professione, deve disporre per iscritto dell’uso e dell’usufrutto dei suoi beni e cederne l’amministrazione alla Congregazione, o a chi altri giudica conveniente, per tutto il tempo che sarà legato dai voti. Se non ha fatto questa cessione perché non possedeva beni e poi gliene venissero in seguito altri, a qualunque titolo, può fare o completare la detta cessione e disposizione nonostante la professione. Inoltre, prima della Professione Perpetua, ogni Oblato deve fare testamento che risulti valido anche secondo il diritto civile. Per cambiare questi atti occorre la licenza del Superiore maggiore.

 

1 CIC 668 §1

17.1 Il testamento si rediga in tre copie manoscritte, depositandone una presso il Superiore maggiore, l’altra presso il Superiore locale della casa in cui l’Oblato risiede e tenendo la terza presso di sé. Il testamento non può essere modificato senza il permesso del Superiore maggiore competente.

16.1 Il testamento sarà redatto in tre copie manoscritte, una delle quali sarà conservata nella cartella personale dell’Oblato presso la Curia generale, un’altra sarà depositata presso il Superiore maggiore e la terza sarà conservata dal testatore.

17.2 L’Oblato deve rimanere legato da sincero affetto ai suoi parenti e sostenerli spiritualmente; si regoli con spirito religioso qualora essi, anche se in buona fede, facessero richieste incompatibili con l’esercizio di autentica povertà. In caso di particolari necessità, esponga comunque con semplicità e fiducia la situazione ai Superiori, che giudicheranno con spirito di carità, di comprensione e di generosità.

16.2 L’Oblato rimarrà legato da un affetto sincero ai suoi parenti e li sosterrà spiritualmente. In caso di esigenze particolari, dovrà presentare con semplicità e fiducia la situazione ai Superiori, che giudicheranno in spirito di carità, comprensione e generosità.

Art. 18 Povertà e lavoro

Nella imitazione di Cristo, che a Nazareth visse da povero operaio, l’Oblato confronta ogni giorno la sua vita con quella del Maestro. Nello svolgimento dei servizi comunitari e delle attività pastorali, egli abbraccia la comune legge del lavoro, attestandone il senso umano e provvede così, come povero, il necessario per sé, per le opere della sua famiglia religiosa e per i fratelli indigenti.

Art. 17 Povertà e lavoro [1]

Nella imitazione di Cristo, che a Nazareth visse da povero operaio, l’Oblato confronta ogni giorno la sua vita con quella del Maestro. Nello svolgimento dei servizi comunitari e delle attività pastorali, egli abbraccia la comune legge del lavoro, attestandone il senso umano e provvede così, come povero, il necessario per sé, per le opere della sua famiglia religiosa e per i fratelli indigenti.

 

1 ET 22

18.1 Nelle varie esigenze di servizio e di testimonianza, ci può essere chi è chiamato a partecipare a una vita di lavoro non strettamente pastorale: ciò avvenga però senza detrimento della vita religiosa e nella consapevolezza che ogni attività deve contribuire alla missione salvifica della Chiesa, all’evangelizzazione di chi ancora non conosce Cristo e al servizio della comunità cristiana.

17.1 Spetta ai Superiori promuovere l’equità di trattamento in tutte le realtà della Congregazione onde evitare disuguaglianze tra le comunità e i confratelli.

Art. 19 Dimensione personale e comunitaria

Essendo gli Oblati chiamati a vivere la povertà comunitariamente, ogni comunità senta il dovere di professare anche la povertà collettiva, evitando ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni, dando così una testimonianza efficace di distacco evangelico. Nel loro modo di vivere gli Oblati devono essere modesti: nell’abitazione, nel cibo, nel vestire, nei mezzi di trasporto, evitano ogni apparenza di lusso, di spreco e ogni forma di svago sconveniente con la vita di un consacrato. Accettano serenamente le privazioni che le circostanze della vita impongono a tutti, specialmente ai poveri. Perciò l’Oblato si accontenterà del necessario, evitando ogni superfluità, e dando così esempio di speranza nei beni incorruttibili ed eterni.

Art. 18 Dimensione personale e comunitaria.

Essendo gli Oblati chiamati a vivere la povertà comunitariamente, le comunità evitano il lusso, l’eccessivo guadagno e l’accumulazione di beni, anche apparente, dando così una testimonianza efficace di distacco evangelico [1]. Pur accettando serenamente le privazioni che le circostanze della vita impongono a tutti, soprattutto ai poveri, si accontentano del necessario, annunciando così e aspettando i beni incorruttibili ed eterni [2].

 

1 ET 18-21; PC 13; CIC 634 §2; CIC 640; ET 22.

2 DL p. I, c. II, art. 1.

19.1 Nella costruzione e nell’arredamento delle case, si eviti quanto può causare meraviglia o scandalo negli ambienti in cui si vive.

18.1 Dovranno conservare con cura ciò che hanno ricevuto per uso personale e comune; tutti collaboreranno alla pulizia e all’ordine della casa ed eviteranno, nell’edificio e nell’arredamento, tutto ciò che può causare stupore o scandalo.

19.2 In spirito di povertà si presti attenzione alla conservazione accurata di quanto si ha in uso personale e comune. Ciascuno concorra a mantenere, in spirito di fraterno servizio, la pulizia e l’ordine, non solo della propria camera, ma di tutti gli ambienti della casa.

18.2 Gli spostamenti devono essere sobri e i mezzi di locomozione appartenenti alla comunità devono essere a disposizione della comunità stessa; nessuno deve considerare i beni comuni per uso privato ed esclusivo, tenendo conto, tuttavia, delle esigenze del ministero e della salute. Tutte le eccezioni devono essere autorizzate per iscritto dal Superiore competente.

19.3 La povertà si manifesti anche nel viaggiare, nell’acquisto e nell’uso degli automezzi: la comunità e i singoli, in questi casi, agiscano sempre con illuminata coscienza. I mezzi di locomozione appartengono alla comunità e sono a disposizione della stessa: nessuno, quindi, li può ritenere a sua disposizione personale, salvo le debite eccezioni richieste da necessità particolari e approvate dai Superiori.

18.3 Gli oblati saranno grati ai loro benefattori: rispetteranno le loro intenzioni e li ricorderanno nella preghiera quotidiana.

19.4 L’Oblato ricordi che vive del suo lavoro e della generosità del popolo cristiano, spesso dei poveri: utilizzi dunque tutti i beni a sua disposizione in spirito di povertà e di fraterna carità

18.4 Gli Oblati usufruiranno annualmente di un tempo sufficiente di riposo, che ordinariamente non dovrà superare i trenta giorni. Esso verrà concordato tenendo presente le esigenze della comunità e gli impegni di ciascun confratello. Per le loro spese riceveranno una somma di denaro adeguata di cui renderanno conto.

19.5 La Congregazione sia riconoscente ai benefattori: ne conservi i nomi, li ricordi ogni giorno con speciali preghiere e li renda partecipi dei suoi benefici spirituali.

18.5 La comunità stabilisca una somma di danaro che ogni Oblato riceverà mensilmente per far fronte alle proprie spese, e di cui dovrà renderne conto. Spetta al Superiore maggiore stabilire come comportarsi con l’uso delle carte di credito/debito.

19.6 Per ritemprare le energie spirituali e fisiche, ciascun Oblato abbia, ogni anno, un debito periodo di riposo, normalmente non superiore ai venti giorni, da trascorrersi preferibilmente in famiglia o in case della Congregazione, previo accordo con i Superiori interessati. Il periodo di riposo sarà stabilito comunitariamente, tenendo conto delle esigenze della casa. Per le vacanze sia concessa una somma conveniente di denaro per eventuali necessità da usarsi ricordando che sempre si deve dare autentica testimonianza di povertà. Dell’uso di questa somma ciascuno, al suo ritorno, renda conto al Superiore.

Viene dall’Art. 13

Art. 19 Abito religioso

Ove possibile, gli Oblati portano l’abito dell’Istituto, la cui forma è descritta nelle Norme, quale segno di consacrazione e testimonianza di povertà.

 

19.1 La forma dell’abito religioso consiste nella veste talare con taglio verticale, chiusura interna, con collo a “V” e con fascia di stoffa conveniente.

19.2 Secondo le norme della Chiesa locale e in linea con la cultura del luogo, possono indossare il “clergyman” o anche un vestito semplice e decoroso, con un simbolo di consacrazione adeguato [1].

 

1 Vita Consecrata 25

Art. 20 Umiltà e distacco

Alla sequela del Maestro che non ha cercato la propria gloria, ma che, anzi, ha percorso la via del nascondimento e dell’umiliazione, gli Oblati non cercano… né direttamente, né indirettamente alcun onore, carica od impiego in Congregazione, e fuori di essa, ma accettano con semplicità i doni che Dio ha posti in loro. Neppur si occupano di se stessi, né cercano che altri s’occupi di loro, sono invece sensibili alla caritatevole attenzione degli altri verso di loro come a un segno dell’amore del Padre. Procurano inoltre di portare la croce propria e della Congregazione, come partecipazione alla croce di Cristo.

Art. 20 Umiltà e distacco [1]

Alla sequela del Maestro che non ha cercato la propria gloria, ma che, anzi, ha percorso la via del nascondimento e dell’umiliazione, gli Oblati non cercano… né direttamente, né indirettamente alcun onore, carica od impiego in Congregazione, e fuori di essa, ma accettano con semplicità i doni che Dio ha posti in loro. Neppur si occupano di se stessi, né cercano che altri s’occupi di loro, sono invece sensibili alla caritatevole attenzione degli altri verso di loro come a un segno dell’amore del Padre. Procurano inoltre di portare la croce propria e della Congregazione, come partecipazione alla croce di Cristo.

 

1 PO 15; DL p. I, c. II, art. 1.

20.1 Chiamato per vocazione a completare in sé ciò che manca alla passione di Cristo, l’Oblato accetta con amore e offre al Padre, che sceglie ciò che è debolezza del mondo per confondere i forti (1Cor 1, 27-28), le sofferenze del corpo e dello spirito, i limiti imposti dalle infermità, le situazioni di particolari difficoltà nelle quali si trovasse la comunità o la Congregazione. Ricorderà che con la sua consacrazione ha scelto di seguire più da vicino Cristo che ha salvato il mondo con la Croce.

La Norma 20.1 viene eliminata perché ripete concetti dell’Articolo

Art. 21 Obbedienza consacrata

a) Atto di fede e di amore

Seguendo il Maestro, il cui cibo era di fare la volontà del Padre, con il voto di obbedienza l’Oblato offre a Dio, nella piena consapevolezza del mistero di fede al quale si affida, la completa dedizione della sua volontà e il sacrificio di se stesso rinunciando a decidere autonomamente circa la propria vita e accettando le mediazioni umane, allo scopo di raggiungere una maggiore libertà interiore. L’obbedienza lo rende così più atto a collaborare con Cristo per l’avvento del Regno. L’obbedienza è espressione di amore verso il Padre. Per questo l’Oblato abbia cura che sia interiore e piena, mettendo a disposizione dei Superiori, nell’esecuzione degli ordini e nel compimento degli uffici assegnati, tutta l’energia della mente e della volontà e tutti i doni di natura e di grazia; essa inoltre sia matura e responsabile, come si conviene a un adulto. L’obbedienza è un atto di fede dei più puri, perché crede ciò che non vede

b) Valore redentivo

Nelle difficoltà provenienti dall’obbedienza, l’Oblato deve ricordare che Cristo ha salvato il mondo “facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 8), in comunione con la volontà del Padre. L’obbedienza nel sacrificio sarà feconda per l’apostolato, come il grano che muore nella terra e produce molto frutto. Lo Spirito Santo guiderà l’Oblato a quella perfezione dell’obbedienza che umanamente egli non potrebbe sperare di raggiungere.

c) Oggetto del voto

Il voto pubblico di obbedienza obbliga il religioso alla sottomissione della volontà verso i legittimi Superiori, che fanno le veci di Dio, quando comandano secondo le proprie Costituzioni. Inoltre “i singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come a loro supremo Superiore, anche in forza del vincolo sacro di obbedienza.”

d) Superiori e obbedienza

“I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuta da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell’adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell’Istituto e della Chiesa, ferma restando l’autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che si deve fare.”

Art. 21 Obbedienza consacrata

a) Atto di fede e di amore [1]

Seguendo il Maestro, il cui cibo era di fare la volontà del Padre, con il voto di obbedienza l’Oblato offre a Dio, nella piena consapevolezza del mistero di fede al quale si affida, la completa dedizione della sua volontà e il sacrificio di se stesso rinunciando a decidere autonomamente circa la propria vita e accettando le mediazioni umane, allo scopo di raggiungere una maggiore libertà interiore. L’obbedienza lo rende così più atto a collaborare con Cristo per l’avvento del Regno. L’obbedienza è espressione di amore verso il Padre. Per questo l’Oblato abbia cura che sia interiore e piena, mettendo a disposizione dei Superiori, nell’esecuzione degli ordini e nel compimento degli uffici assegnati, tutta l’energia della mente e della volontà e tutti i doni di natura e di grazia; essa inoltre sia matura e responsabile, come si conviene a un adulto [2].
L’obbedienza è un atto di fede dei più puri, perché crede ciò che non vede [3].

b) Valore redentivo [4]

Nelle difficoltà provenienti dall’obbedienza, l’Oblato deve ricordare che Cristo ha salvato il mondo “facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 8), in comunione con la volontà del Padre. L’obbedienza nel sacrificio sarà feconda per l’apostolato, come il grano che muore nella terra e produce molto frutto. Lo Spirito Santo guiderà l’Oblato a quella perfezione dell’obbedienza che umanamente egli non potrebbe sperare di raggiungere.

c) Oggetto del voto [5]

Il voto pubblico di obbedienza obbliga il religioso alla sottomissione della volontà verso i legittimi Superiori, che fanno le veci di Dio, quando comandano secondo le proprie Costituzioni. Inoltre “i singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come a loro supremo Superiore, anche in forza del vincolo sacro di obbedienza.”

d) Superiori e obbedienza [6]

“I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuta da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell’adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell’Istituto e della Chiesa, ferma restando l’autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che si deve fare.”

e) Come Maria [7]

Gli Oblati trovano in Maria di Nazaret, prima discepola, la via della loro obbedienza al Padre. Ella accettò di mettersi al servizio del disegno divino con il dono totale di se stessa. Ogni missione inizia con lo stesso atteggiamento espresso da Maria nell’annunciazione: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1, 38).

 

1 PC 14; ET 23-29; CIC 601; DL p. I, c. II, art. 3.

2 ET 27

3 SPIRITO LANTERI, p. 63.

4 LG 3, 36, 37; PC 14; ET 29.

5 CIC 601.; CIC 590 §2.

6 CIC 618.

7 Vita Consecrata n.18.

21.1 La volontà di Dio, che l’Oblato sempre deve ricercare, gli si manifesta attraverso il Vangelo, la Chiesa, le Costituzioni e Norme, i Superiori, gli avvenimenti quotidiani e i carismi personali. In concreto, avendo egli scelto di vivere nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, la scoperta e l’attuazione della volontà divina si compie nella comunità, con l’aiuto dei Superiori.

21.1 L’obbedienza che gli Oblati professeranno sarà reverente e amorevole, pronta e gioiosa, umile e semplice, forte e perseverante [1].

 

1 DIR. Cap II, art.3, Regola 13.

21.2 L’obbedienza potrà talora apparire dura e in contrasto con le proprie legittime convinzioni. Se, dopo aver esposto le proprie difficoltà ai Superiori, non si riesce a raggiungere con essi una soluzione, l’Oblato accetti umilmente la decisione presa da loro e, perseverando nella preghiera e nel sacrificio, rimanga in fiduciosa attesa che il disegno di Dio si manifesti con maggiore chiarezza.

21.2 Quando l’obbedienza si rivela talora difficile, l’Oblato esporrà con umiltà le proprie ragioni e, dopo averle presentate a Dio in preghiera, si unirà gioiosamente all’oblazione redentiva del Signore Gesù.

21.3 La vita comune esige coordinamento e direzione, per non cadere nel disordine: per questo ognuno si preoccupi di premunirsi dei necessari permessi, sia quando si tratti di eccezioni alla vita comune, sia per particolari attività che possono incidere sulla vita della comunità.

21.3 Nel Sì di Maria, gli Oblati entreranno nel mistero della libertà umana come cammino d’obbedienza alla volontà del Padre e il mistero dell’obbedienza come cammino di progressiva conquista della vera libertà [1].

 

1 Vita Consecrata n.91

21.4 L’Oblato accetta, in spirito di famiglia e di servizio, qualunque ufficio, ministero e incarico a cui possa essere destinato, anche se non appaia conforme alle proprie disposizioni e inclinazioni, conservando tuttavia il diritto di presentare le proprie difficoltà.

21.4 I Rettori – maggiori e locali – saranno al servizio dei loro confratelli nella loro ricerca della volontà di Dio; saranno, quindi, animatori dell’incontro fraterno, custodi del dialogo personale e comunitario e ricorderanno costantemente il passaggio dello Spirito attraverso la comunità.

21.5 Il dialogo tra Superiori e membri della comunità va impostato sulla base di una reciproca fiducia: mentre esclude lo spirito di indipendenza, di critica e di ribellione, esso comporta una apertura fraterna di cuore, uno scambio di idee e di propositi costruttivi, sì da ottenere un’adesione volontaria, una obbedienza cosciente, professata e meditata ed arrivare così a disposizioni sagge, vagliate e non arbitrarie.

 

21.6 Al di fuori delle questioni strettamente personali, il dialogo non sia riservato soltanto al rap- porto tra i Superiori e il singolo, ma anche tra i Superiori e la comunità, attraverso le riunioni comunitarie. La comunità intera sia convenientemente informata, consultata e impegnata a collaborare in ciò che riguarda la vita della casa e dell’intera Congregazione.

Le Norme 21.5, 21.6 sono inserite nel nuovo Articolo 22

Art. 22 Obbedienza e fraternità [1]

La vita fraterna è il luogo privilegiato per discernere e accogliere il volere di Dio e camminare insieme in unione di mente e di cuore. L’obbedienza, vivificata dalla carità, unifica i membri della Congregazione nella medesima testimonianza e nella medesima missione, pur nella diversità dei doni e nel rispetto delle singole individualità.

 

1 Cfr Vita Consecrata n.92

22.1 Nella fraternità, animata dallo Spirito, ciascuno intrattiene con l’altro un prezioso dialogo per scoprire la volontà del Padre, e tutti riconoscono in chi presiede l’espressione della paternità di Dio e l’esercizio dell’autorità ricevuta da Dio, a servizio del discernimento e della comunione.

 

22.2 Nella ricerca della volontà di Dio, il discernimento in comunità richiederà da parte dei fratelli un’apertura fraterna del cuore e un franco scambio di idee, in modo che tutti aderiscano volentieri e consapevolmente alle decisioni da prendere.

 

22.3 Al fine di promuovere l’ordine della comunità, ognuno deve ottenere i permessi necessari per esimersi dalle disposizioni comuni o per attività particolari che riguardano la vita della comunità.