CAPITOLO VI
FORMAZIONE
Testo attuale
Proposta
Art. 44 Dimensione cristologica
Il Signore Gesù scelse gli apostoli perché “stessero con lui”; li educò con amore paziente, comunicò loro il suo Spirito e li inviò nel mondo a portare l’annuncio di salvezza.
Chiamati ad essere conformi all’immagine di Cristo e desiderosi di essere nel numero di coloro i quali «hanno esposto la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo», gli Oblati fanno proprio il proposito del giovane Lanteri: Voglio essere copia di Gesù… non vi è altro al mondo di più grande, di più sodo, di più vero.
Art.44 Dimensione cristologica
Il Signore Gesù scelse gli apostoli perché “stessero con lui e per mandarli a predicare” (Mc 3,14); li educò con amore paziente, comunicò loro il suo Spirito e li inviò nel mondo a portare l’annuncio di salvezza.
Chiamati ad essere conformi all’immagine di Cristo e desiderosi di essere nel numero di coloro i quali «hanno esposto la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo», gli Oblati fanno proprio il proposito del giovane Lanteri: Voglio essere copia di Gesù… non vi è altro al mondo di più grande, di più sodo, di più vero.
Art. 45 Dimensione ecclesiale
Gesù continua anche oggi a chiamare gli Oblati di Maria Vergine a vivere e operare nella Chiesa secondo il progetto del loro Fondatore. Mediante la formazione spirituale gli Oblati siano resi idonei all’esercizio fecondo del ministero pastorale e siano permeati di spirito missionario, consapevoli che l’adempimento fedele del ministero in atteggiamento costante di fede viva e di carità contribuisce alla propria santificazione.
Gli Oblati siano formati in modo tale che, pieni di amore per la Chiesa di Cristo, abbiano un profondo legame di carità, umile e filiale, con il Romano Pontefice successore di Pietro e apprendano a inserirsi nella vita della Chiesa locale.
Art.45 Dimensione ecclesiale
Gesù continua anche oggi a chiamare gli Oblati di Maria Vergine a vivere e operare nella Chiesa secondo il progetto del loro Fondatore. Mediante la formazione spirituale gli Oblati sono resi idonei all’esercizio fecondo del ministero pastorale e sono permeati di spirito missionario, consapevoli che l’adempimento fedele del ministero in atteggiamento costante di fede viva e di carità contribuisce alla propria santificazione [1].
Gli Oblati vengono formati in modo tale che, pieni di amore per la Chiesa di Cristo, coltivano un profondo legame di carità, umile e filiale, con il Romano Pontefice successore di Pietro e apprendono a inserirsi nella vita della Chiesa locale [2].
[1] PC 18; OT 4, 9, 19-20; CIC 245 §1; ET 3.
Capitolo Generale XXII, Una Vita per il Nome di Cristo: L’identità dell’Oblato di Maria Vergine nella Chiesa d’Oggi (1991), II.2; Capitolo Generale XXIV, Duc in Altum! Documento Finale, III, n.I, §§1-8.
[2] CIC 245 §2. EDF; CR p. I, c. I; DL p. I, c. I, Art. 4.
Art. 46 Dimensione mariana
A esempio del loro Fondatore gli Oblati saranno formati ad una particolare conoscenza e studio della Madonna. Vivranno la loro consacrazione imitandola nell’oblazione totale della propria vita per la gloria di Dio. Guarderanno perciò a Maria come Madre e Modello nel loro cammino di crescita interiore e apostolica.
Art.46 Dimensione mariana [1]
Nel seguire Gesù Cristo gli Oblati sono formati dalla Beata Vergine Maria, ricordando che per le sue mani sono offerti al Padre. Vivono la donazione pura, libera e perfetta di sé stessi, secondo l’esempio del loro Fondatore imitandola nell’oblazione totale della propria vita contemplandola come Madre e Modello nel loro cammino di crescita interiore e apostolica.
[1] PC 25; ET 56; CIC 663 §4.
Art. 47 Dimensione lanteriana
Ogni Oblato guarderà al Lanteri come a Padre, Maestro e Modello. Il suo spirito e il suo carisma, riconosciuti dalla Chiesa, restano il principio di unità della nostra famiglia religiosa e determinano l’orientamento specifico di tutta la formazione iniziale e permanente. Perciò tutta la preparazione spirituale, dottrinale e apostolica degli Oblati sarà orientata a formare degli uomini apostolici, pronti per l’annuncio della Parola di Dio e per il ministero della riconciliazione.
La metodologia ignaziana degli Esercizi spirituali, vissuta e trasmessa dal Padre Fondatore, avrà un posto centrale nel piano di formazione, particolarmente nel noviziato.
Art.47 Dimensione lanteriana [1]
Ogni Oblato guarda al Lanteri come ad un Padre, ad un Maestro e ad un Modello. Il suo spirito e il suo carisma, riconosciuti dalla Chiesa, restano il principio di unità della nostra famiglia religiosa e determinano l’orientamento specifico di tutta la formazione umana, spirituale dottrinale e apostolica. Per questo motivo si preparano, sia durante la formazione iniziale che in quella permanente, soprattutto attraverso gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio, a diventare uomini apostolici, pronti ad annunciare la Parola di Dio e a esercitare il ministero della riconciliazione
[1] ET 11; CIC 578.
Criteri Generali
In questa colonna, gli articoli sono presentati in un ordine diverso da quello attuale.
Art. 48 Cammino della formazione
La formazione degli Oblati di Maria Vergine comprende la crescita integrale di colui che è chiamato da Dio nell’Istituto e tutta l’opera e i mezzi educativi che la Congregazione mette a disposizione di ogni suo membro per realizzare la propria identità religiosa e apostolica. Imparino insieme a coltivare quelle virtù che sono ritenute di grande importanza nella convivenza umana, cosicché siano in grado di giungere ad una adeguata armonia tra i valori umani e i valori soprannaturali.
In tutto il cammino della formazione, gli Oblati seguono fedelmente le direttive della Chiesa.
Art. 48 Il cammino della formazione
Proprio per il suo tendere alla trasformazione di tutta la persona, l’impegno formativo non cessa mai [1], la formazione degli Oblati di Maria Vergine, secondo quanto stabilito dalla Chiesa, comprende tanto la crescita integrale di colui che è chiamato da Dio nell’Istituto come tutta l’opera e i mezzi educativi che la Congregazione mette a disposizione di ogni suo membro per realizzare la propria identità religiosa e apostolica.
In tutti i suoi aspetti la formazione èun processo graduale “fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,13).
[1] Vita Consecrata n.65
Art. 49 Pastorale vocazionale
La Congregazione in tutte le sue componenti, comunità e singoli, è impegnata nella promozione e nella cura delle vocazioni e si assume tale responsabilità specialmente attraverso un costante e profondo progresso spirituale e religioso.
Art. 49 I protagonisti della formazione [1]
Lo Spirito del Signore è il primo protagonista della formazione e Cristo è l’unico Maestro.
In ordine alla propria crescita e formazione, l’altro protagonista è il religioso stesso, in quanto deve rispondere personalmente, sull’esempio di Maria, all’alleanza offerta dal Padre.
Tutto il cammino formativo si compie nel seno della Congregazione che, come Madre, offre a tal fine l’ambiente naturale della vita comunitaria, regolata dalla legge della carità e guidata dall’obbedienza.
[1] Cfr. Ratio Institutionis Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis 1.3.1
49.1 La pastorale delle vocazioni sia svolta secondo le direttive della Chiesa, in armonia con le autorità ecclesiastiche locali, pur nella legittima autonomia dell’Istituto.
49.2 La Congregazione – certa che il divino Padrone della messe continuamente chiama operai nella sua messe – è aperta all’accoglienza di tutti coloro che si sentono attirati alla sequela di Cristo.
49.3 Gli Oblati sanno che, oltre alla propria testimonianza religiosa e apostolica, è soprattutto per mezzo della preghiera che verranno nuove vocazioni. Perciò si avrà a cuore la preghiera per le vocazioni dando importanza, per esempio, al primo giovedì del mese e alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Dove è possibile si susciteranno anche gruppi di preghiera. Ogni Provincia o Delegazione stabilisca la giornata dell’Oblato da celebrare ogni anno in tutte le chiese della Congregazione.
49.4 Tutte le comunità collaborino alla pastorale delle vocazioni, promuovendo nelle famiglie cristiane e nei gruppi giovanili un’autentica formazione al senso della vocazione cristiana.
49.5 La pastorale delle vocazioni sia coordinata da alcuni incaricati che dovranno avere tempo e mezzi sufficienti a loro disposizione, onde prendere contatti con i giovani e organizzare incontri vocazionali. Essi si valgano dell’aiuto e della testimonianza viva dei professi in formazione, perché alla proposta impegnativa dell’animatore corrisponda, dinanzi agli interessati, un’esperienza concreta di adesione generosa alla chiamata del Signore.
49.1 L’Oblato intraprenderà con impegno il proprio cammino formativo sotto la guida e con l’aiuto delle mediazioni che la Congregazione gli presenta. Pur proponendo obiettivi comuni a tutti, i Rettori terranno conto della misteriosa intimità della persona con Dio e della sua irripetibile unicità
49.2 Nella vita fraterna di comunità, gli Oblati si impegneranno in un cammino di evangelizzazione reciproca, condividendo lo spirito, le tradizioni, le norme di vita e le attività apostoliche dell’Istituto.
Art. 50 Responsabili della formazione
Dio è il primo e principale operatore nella formazione di ogni religioso. Egli opera nell’intimo della persona chiamata alla sequela di Cristo.
Il primo responsabile in ordine alla propria crescita e alla propria formazione è il religioso stesso: lui solo può dare una libera risposta di fede alla chiamata di Dio, sull’esempio di Maria.
L’ambiente naturale della formazione del religioso Oblato è la comunità, retta dalla legge della carità e guidata dall’obbedienza.
50.1 Dio, per mezzo del suo Spirito, guida colui che è chiamato a una particolare intelligenza delle Beatitudini, per farlo partecipe più da vicino dei misteri di Cristo, vissuti nella famiglia oblata. La persona chiamata intraprenderà con impegno il proprio cammino formativo sotto la guida e con l’aiuto dei responsabili della formazione. Questi, seguendo gli orientamenti previsti dalla Ratio Institutionis, aiuteranno l’individuo a sviluppare il dono di grazia ricevuta per assumere con piena maturità la spiritualità e il carisma oblato.
50.2 Nella vita di comunità l’Oblato si impegna, con i suoi confratelli, in un cammino di evangelizzazione reciproca e impara a condividere lo spirito, le tradizioni, le norme di vita e le attività apostoliche dell’Istituto.
Art. 50 Capitolo Generale e formazione [1]
Spetta al Capitolo generale definire le linee fondamentali della formazione, tanto iniziale come permanente, e ordinare la sua attuazione secondo la Ratio Institutionis dell’Istituto.
[1] CIC 631 §1; CIC 659 §2.
Art. 51 Capitolo generale e formazione
Il Capitolo generale ha il compito di definire le linee fondamentali della formazione, sia iniziale sia permanente, e di ordinarne l’attuazione, secondo la Ratio Institutionis dell’Istituto.
Art. 51 Il Rettor Maggiore e la formazione
Il Rettor Maggiore, assistito sinodalmente dal Consiglio della Congregazione, è nell’Istituto il primo responsabile e promotore della formazione dei religiosi, secondo la Ratio Institutionis.
51.1 I Superiori maggiori e i loro Delegati terranno sempre presente l’unità degli orientamenti formative in tutte le comunità, secondo lo spirito e il metodo propri della Congregazione; verificheranno inoltre che la formazione permanente sia attuata secondo le direttive della Chiesa e il diritto proprio dell’Istituto [1].
51.2 Il Rettor Maggiore può nominare un Coordinatore Generale della Formazione.
Il suo lavoro di collegamento con i vari livelli di formazione nella Congregazione terrà conto in modo particolare della stesura e dell’aggiornamento dei Direttori locali, della formazione dei responsabili diretti e degli scambi formativi internazionali [2].
[1] Vita Consecrata n.65. 69; La nostra vita consacrata: Epifania dell’amore misericordioso di Dio nn.25. 27.
[2] La nostra vita consacrata: Epifania dell’amore misericordioso di Dio nn.25, 27; Duc in Altum! II.II.
Art. 52 Superiori maggiori e formazione
Il Rettor Maggiore, coadiuvato dal suo Consiglio e dagli altri Superiori maggiori, è nell’Istituto il primo responsabile e promotore della formazione dei religiosi.
52.1 I Superiori maggiori e i Delegati vigilino sull’unità di orientamento di tutte le comunità di formazione, secondo lo spirito e il metodo propri della Congregazione; verifichino, inoltre, che la formazione sia attuata sempre secondo le direttive della Chiesa e il diritto proprio dell’Istituto. Visitino perciò le comunità di formazione e promuovano convegni di studio e incontri per la formazione degli incaricati, valutando con attenzione gli adattamenti richiesti dalle esigenze culturali e ambientali. Abbiano a cuore la personale conoscenza dei formandi, specie di quelli prossimi ai voti perpetui e agli ordini sacri, per poterne conoscere la maturità, le attitudini e le aspirazioni.
Art. 52 Disposizioni personali [1]
Per una maggiore dedizione al Signore e al suo Popolo, gli Oblati aspirano sempre a possedere le disposizioni personali indicate dal loro Fondatore:
a) una volontà seria di diventare santi;
b) spirito di obbedienza, convivenza (capacità di vivere in comunità), raccoglimento (essere uomini di preghiera e di studio);
c) fedeltà alla dottrina della Chiesa;
d) sufficiente capacità per realizzare i fini della Congregazione e, in particolare, per guidare gli Esercizi;
e) spirito di permanenza nella Congregazione;
f) salute fisica e psichica, capacità intellettuale per intraprendere studi ecclesiastici ed equilibrio sufficiente per affrontare con serenità i grandi problemi della Chiesa e del mondo.
[1] AOMV ser. II, vol. VII, 248 A-B.
Art. 53 Prefetto degli studi
Il Prefetto degli studi è nominato dal Superiore Maggiore con il consenso del suo Consiglio, sentito il parere delle comunità di formazione: egli è il Responsabile dell’attuazione del piano di studi previsto dalla Ratio Institutionis.
53.1 E’ conveniente che il Prefetto degli studi sia scelto tra i Responsabili della formazione.
53.2 In ogni comunità formativa ci sarà possibilmente un Prefetto degli studi che avrà il compito di curare la formazione intellettuale e culturale dei giovani verso una qualificazione autenticamente lanteriana.
Art. 53 Formazione alla disponibilità
I religiosi oblati si formano nella consapevolezza dei bisogni della Chiesa universale, dei problemi missionari ed ecumenici, della cura del creato, della tutela e di altri vari problemi particolarmente urgenti, inclusi quelli di carattere sociale; sono così disposti a impegnarsi nelle Chiese particolari in cui vi sono gravi necessità e in cui la Congregazione è chiamata a operare [1].
[1] CIC 257.
53.1 Si tengano seriamente presenti gli aggiornamenti richiesti dal carisma lanteriano, senza dimenticare i doni e i talenti personali.
Art. 54 Responsabili diretti
Il responsabile diretto della formazione è colui che ne ha ricevuto l’incarico dai Superiori maggiori. Secondo le fasi della formazione, egli si chiamerà: Assistente nella scuola apostolica e postulandato; Maestro dei novizi nel noviziato; Prefetto di spirito per i professi in formazione.
Art. 54 Obiettivi particolari della formazione permanente
La formazione permanente ha come obiettivi:
a) confermare ciascuno nella fedeltà alla propria consacrazione, specialmente nei tempi di crisi;
b) orientare e qualificare l’inserimento dell’Oblato nella vita apostolica della Congregazione, secondo le finalità dell’Istituto e le sue capacità personali;
c) promuovere l’aggiornamento pastorale e il rinnovamento spirituale nelle attività apostoliche della maturità;
d) sostenere infine l’Oblato nella progressiva riduzione delle attività, per prepararlo all’incontro definitivo con il Signore [1].
[1] Duc in Altum! II.II.1-5
54.1 I responsabili diretti della formazione debbono essere Oblati di voti perpetui, che siano ricchi di umanità e capaci di comunione, scelti e preparati con particolare sollecitudine, riconosciuti come uomini di virtù e di dottrina e di esperienza pastorale, competenti nei campi della spiritualità e della pedagogia, esperti nel carisma del Fondatore e affezionati alla Congregazione, attenti alle direttive della Chiesa e aperti ai segni dei tempi.
54.2 Per attendere in modo efficace e stabile alla formazione, i responsabili diretti della formazione non avranno impegni incompatibili con il loro ufficio. Per quanto possibile, i Maestri dei novizi e i Prefetti di Spirito non faranno parte del Governo della Congregazione.
54.3 Per integrare adeguatamente la formazione e meglio discernere la vocazione dei candidati, i responsabili diretti della formazione saranno coadiuvati da una “équipe” di formazione e da eventuali collaboratori esterni secondo le direttive della Ratio.
Art. 55 Comunità di formazione
La Congregazione assolve il proprio compito educativo attraverso le comunità di formazione, distinte secondo la fase educativa loro propria: scuola apostolica, postulandato, noviziato, studentato teologico. Tutto: persone, casa, ambiente, attività, deve cooperare al normale svolgimento del piano formativo come è definito nella Ratio Institutionis, alla luce delle norme della Chiesa e dell’Istituto. Solo vivendo con profondità lo spirito religioso, uniti in fraterna comunione di vita e apostolicamente impegnati, è possibile formare i soggetti nella proposta evangelica, secondo il carisma lanteriano.
Art. 55 Tempi di revisione
Ogni comunità, attraverso le riunioni spirituali e pastorali, è il luogo privilegiato della formazione permanente. I Rettori vigilino che dopo un congruo numero di anni sia concesso a ciascun Oblato un periodo di tempo per attendere a una revisione spirituale, intellettuale e pastorale della propria vita.
55.1 Spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio designare le case di formazione per i novizi della Congregazione. Spetta al Rettore provinciale e al Delegato, con il consenso del loro Consiglio, designare le case di formazione per gli aspiranti, i postulanti e i professi temporanei della Congregazione.
55.2 Per le ammissioni al noviziato, alla professione, ai ministeri e agli ordini sacri, il Rettore locale riunirà la comunità di formazione perché esprima il proprio parere. Il Responsabile diretto farà relazione scritta riguardo l’idoneità del candidato al Superiore cui spetta ammettere i candidati. Si tenga presente che non può mai essere richiesto il parere del confessore e del direttore spirituale della persona in questione.
Formazione iniziale
In questa colonna, gli articoli sono presentati in un ordine diverso da quello attuale.
Art. 56 Scuole apostoliche e postulandato
Scopo delle scuole apostoliche e del postulandato è di accertarsi che il candidato abbia le qualità richieste dalla Ratio Institutionis.
Durante questo periodo i Superiori dovranno raccogliere tutte le notizie relative all’assenza di impedimenti per l’ammissione al noviziato e acquisire altresì tutte le informazioni e i documenti necessari.
La durata della formazione nelle scuole apostoliche e nel postulandato è rimessa al giudizio dei Superiori.
Art. 56 Pastorale giovanile vocazionale
Gli Oblati, consapevoli che ogni pastorale è vocazionale, si impegnano nella promozione e nella cura di tutte le vocazioni nella Chiesa, anche in vista dell’adempimento della nostra missione e del futuro della nostra famiglia religiosa, e assumono tale responsabilità soprattutto attraverso la preghiera, la testimonianza della propria consacrazione e la gioiosa fraternità al servizio della missione ecclesiale.
La Pastorale vocazionale mira a presentare l’attrazione e fascino della persona del Signore Gesù e la bellezza del totale dono di sé alla causa del Vangelo [1].
[1] Duc in Altum! II.III; Vita Consecrata n.64.
56.1 Nelle scuole apostoliche e nel postulandato si accolgono i candidati che manifestano segni di sincera intenzione di seguire la chiamata di Dio. Costituiscono anzitutto un ambiente atto a sviluppare le qualità umane, culturali e religiose che potranno servire come fondamento per il futuro sviluppo. Sono anche il luogo che permette di discernere con serietà l’autenticità della chiamata.
56.2 Le scuole apostoliche dell’Istituto siano organizzate secondo quanto stabilito nella Ratio Institutionis per accedere ai corsi filosofici e teologici.
56.3 In ogni scuola apostolica e nel postulandato ci sia l’Assistente, preferibilmente distinto dal Rettore locale. In collaborazione con il Rettore locale, egli scopre e coltiva i germi della vocazione negli aspiranti, preparandoli a divenire futuri novizi Oblati.
56.4 L’Assistente, cui spetta con la conferma del Provinciale o Delegato l’ammissione degli aspiranti al postulandato, ha il dovere di accertarsi che abbiano i requisiti necessari.
56.5 Il postulandato permette di approfondire la vocazione battesimale e, alla luce di questa, quella religiosa, formando nell’aspirante una mentalità di fede e una coscienza morale cristiana, come base per ogni risposta di consacrazione totale a Dio nella sequela di Cristo.
56.6 Gli aspiranti collaboreranno alle spese di sostentamento e di studio fino all’entrata in noviziato.
56.7 Nel periodo prima del noviziato l’aspirante non è vincolato giuridicamente con l’Istituto; può lasciarlo quando vuole o può anche essere dimesso dall’Assistente, sentito il parere del Rettore locale e degli eventuali altri collaboratori nella formazione.
56.1 La pastorale giovanile vocazionale si svilupperà sempre in comunione con la Chiesa locale e in particolare sintonia con le Conferenze dei Religiosi e delle Religiose.
56.2 Le comunità oblate accoglieranno con apertura di spirito coloro che si sentono attratti alla sequela di Gesù (cfr Gv 1,39) e accompagneranno così il discernimento personale di coloro che il Signore affida loro [2].
56.3 Gli Oblati responsabili della cura pastorale degli adolescenti e dei giovani, particolarmente i coordinatori vocazionali [3], porranno particolare impegno sia nella formazione della coscienza sia nel profondo rispetto delle decisioni libere delle persone.
56.4 Con la creatività e l’entusiasmo propri della giovinezza, gli Oblati si prenderanno cura allo stesso modo sia degli spazi di preghiera per le vocazioni, sia dei servizi pastorali in cui i giovani sono i protagonisti.
56.5 Consapevoli delle sfide che ogni pastorale giovanile vocazionale comporta, in particolare quelle legate alle scelte definitive, gli Oblati -anche novizi e professi temporanei- proporranno con chiarezza e semplicità il cammino di speciale consacrazione nella Congregazione come risposta valida alle ricerche e inquietudini dei giovani nella Chiesa e nel mondo [4].
56.6 Le Province e le Delegazioni dedicheranno tempo, impegno e risorse a forme organizzate di pastorale giovanile vocazionale, secondo la tradizione lanteriana, in stretta collaborazione con i fedeli laici, in particolare con le famiglie cristiane [5].
[2] Ripartire da Cristo: Un rinnovato impegno della vita Consecrata nel Terzio Millennio n.16.
[3] Duc in Altum! II.III
[4] Duc in Altum! II.III.4
[5] Relazione finale del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia (2015) n.61
Art. 57 Noviziato
a) L’ erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o trasferimento devono avvenire per mezzo di un decreto scritto del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio.
b) Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell’Istituto, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria dell’Istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità.
c) Colui che desidera entrare nel noviziato ne faccia domanda scritta al Superiore maggiore che può ammetterlo, sentito il parere del suo Consiglio, dell’Assistente e della comunità di formazione.
d) Il noviziato dura un anno; perché sia valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata a ciò.
e) Un’assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Un’assenza che superi quindici giorni deve essere supplita.
Art. 57 Comunità di formazione
La Congregazione assolve il proprio compito educativo attraverso le comunità di formazione, distinte secondo la fase educativa loro propria: Postulandato, Noviziato. Professi Temporanei. Tutto: persone, casa, ambiente, attività, deve cooperare al normale svolgimento del piano formativo come è definito nella Ratio Institutionis, alla luce delle norme della Chiesa e dell’Istituto. Solo vivendo con profondità lo spirito religioso, uniti in fraterna comunione di vita e apostolicamente impegnati, è possibile formare i soggetti nella proposta evangelica, secondo il carisma lanteriano.
57.1 Per essere ammessi al noviziato, i candidati devono presentare i segni positivi di vera vocazione religiosa specifica per l’Istituto. Deve inoltre essere verificata la presenza dei requisiti elencati nei can. 641-645.
57.2 Il Superiore maggiore può permettere che i novizi, per determinati periodi di tempo, dimorino in un’altra casa dell’Istituto, da lui stesso designata.
57.3 I novizi godono di tutti i privilegi e di tutte le grazie spirituali concesse alla Congregazione.
Durante il noviziato, se si trovano in pericolo di morte e lo chiedono, possono fare la professione
religiosa; in caso di morte, hanno diritto agli stessi suffragi prescritti per i professi.
57.1 Spetta al Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, designare le case di formazione per i novizi della Congregazione. Spetta al Rettore Provinciale e al Delegato, se ne ha facoltà, con il consenso del loro consiglio, designare nella propria giurisdizione, le case di formazione per i postulanti e per i professi temporanei della congregazione.
57.2 Per l’ammissione al noviziato, alla professione, ai ministeri e agli ordini sacri, il Rettore locale convocherà la comunità di formazione affinché esprima il proprio parere. Il Responsabile diretto redigerà una relazione scritta sull’idoneità del candidato da presentare al Superiore competente per l’ammissione. Si tenga presente che non si può mai chiedere il parere del confessore e del direttore spirituale della persona in questione.
Art. 58 Maestro dei novizi e collaboratori
a) Il Maestro dei novizi è nominato dal Superiore Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, fra i sacerdoti di voti perpetui dell’Istituto. Egli è la guida e il coordinatore di tutta l’attività formativa e deve essere fornito dei requisiti spirituali e pedagogici richiesti per questo delicato e fondamentale servizio.
b) Al Maestro si possono assegnare, quando occorre, dei collaboratori, i quali devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione del noviziato e il regolamento della formazione. Alla formazione dei novizi devono essere preposti religiosi accuratamente preparati i quali, senza essere distolti da altri impegni, possano assolvere il loro compito in modo efficace e stabile. Spetta al Maestro e ai suoi collaboratori discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell’Istituto.
Art. 58 Equipe dei formatori
L’Equipe dei Formatori ha la responsabilità immediata della formazione iniziale ed è composta da quegli Oblati con voti perpetui che hanno ricevuto l’incarico dal Superiore maggiore di svolgere il servizio formativo come responsabili diretti del formando e dai loro collaboratori immediati.
Secondo le tappe della formazione, il responsabile diretto sarà denominato: Assistente dei postulanti, Maestro dei novizi, Prefetto dello spirito.
58.1 Il Rettore locale è responsabile dell’andamento generale della casa del noviziato. D’accordo con la comunità fisserà l’orario degli atti giornalieri e delle riunioni comunitarie. Per ciò che riguarda la formazione, il Maestro dei novizi gode della necessaria autonomia nel suo compito; i novizi dipendono direttamente da lui.
58.1 Per integrare adeguatamente la formazione e discernere meglio la vocazione dei candidati, l’équipe dei formatori sarà aiutata da eventuali collaboratori esterni secondo le direttive della Ratio [1].
[1] Duc in Altum! II.II.2
58.2 I responsabili diretti della formazione saranno Oblati ricchi di umanità e capaci di comunione, scelti e preparati con particolare cura, riconosciuti come uomini di virtù, di dottrina e di esperienza pastorale [2].
[2] Duc in Altum! II.II.6-7
58.3 Per dedicarsi in modo efficace e stabile alla formazione, i responsabili diretti della formazione non devono avere impegni incompatibili con la loro funzione.
58.4 L’equipe dei formatori parteciperà regolarmente a corsi di aggiornamento teologico, pastorale e pedagogico, affinché il loro servizio sia sempre fedele alle direttive della Chiesa e alle sfide dei tempi.
Art. 59 Cammino formativo
I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane e introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l’orazione e il rinnegamento di sé. Siano guidati alla contemplazione del mistero della salvezza, alla lettura e meditazione delle sacre Scritture e preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia. Siano formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici e informati sull’indole e lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la vita dell’Istituto e del Fondatore ed educati all’amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori.
Art. 59 ll postulandato
Nel Postulandato si accolgono i candidati che mostrano segni di una sincera intenzione di seguire la chiamata del Signore Gesù. È l’ambiente adeguato per lo sviluppo delle qualità umane, culturali, spirituali e religiose dei candidati al noviziato.
Accompagnato e guidato dall’Assistente, il postulante approfondisce la vocazione battesimale e, alla luce di essa, la vocazione religiosa, al fine di acquisire una mentalità di fede e una coscienza morale cristiana come base per ogni risposta di consacrazione totale a Dio nel seguire Cristo.
59.1 I novizi faranno degli Esercizi di Sant’Ignazio una scuola di formazione come base della loro vita spirituale, anche in vista della loro futura attività apostolica.
59.2 Per acquistare quella adeguata maturità umana, affettiva e spirituale richiesta dalla propria vocazione, ogni novizio sarà educato all’equilibrio e al dominio di sé. Il candidato dovrà mostrare segni sicuri di carattere aperto, capacità di dialogo e attitudine a vivere la vita comunitaria.
59.1 Con il parere dell’Équipe dei formatori e il nihil obstat del Superiore maggiore o di un suo Delegato, l’Assistente ammetterà nella comunità di formazione il candidato che – formalmente – avrà chiesto l’ingresso al Postulandato. Durante questa tappa, si dovranno raccogliere tutte le informazioni relative all’assenza di impedimenti per l’ammissione al noviziato, così come i documenti e i certificati necessari [1].
[1] CIC 643-645.
59.2 Si organizzi in modo tale il programma di formazione di questa tappa affinché il postulante abbia accesso agli studi umanistici, filosofici e teologici, secondo quanto indicato dalla Ratio Institutionis. Tuttavia, non si dia inizio alla tappa accademica se permangono dubbi circa l’idoneità del candidato.
59.3 Il postulandato ha una durata minima di due anni; tuttavia, tenendo conto della preparazione academica e della maturità del candidato e sentito il parere dell’Equipe di Formazione, può essere abbreviato o prolungato.
59.4 Nella misura delle sue possibilità, il postulante collaborerà alle spese di mantenimento e di studio.
59.5 Durante questa fase, il postulante non è giuridicamente vincolato all’Istituto; può abbandonarlo quando lo desidera oppure può essere dimesso dall’Assistente, sentito il parere del Rettore locale e dell’equipe di formazione.
Art. 60 Abbandono – Dimissione – Prolungamento
Il novizio può liberamente lasciare l’Istituto e, d’altra parte, l’autorità competente dell’Istituto può dimetterlo. Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se permane qualche dubbio sulla sua idoneità, il Superiore maggiore potrà prolungare il periodo di prova a norma del diritto proprio, ma non oltre sei mesi.
Art. 60 Noviziato
a) L’ erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o trasferimento devono avvenire per mezzo di un decreto scritto del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio.
b) Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell’Istituto, è ordinato a far sì che il novizio possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria dell’Istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità.
c) Colui che desidera entrare nel noviziato ne faccia domanda scritta al Superiore maggiore che può ammetterlo, con il consenso del suo Consiglio, sentito il parere dell’Assistente e della comunità di formazione.
d) Il noviziato dura un anno; perché sia valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata a ciò [1].
e) Un’assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Un’assenza che superi quindici giorni deve essere supplita [2].
[1] CIC 647 §2.
[2] CIC 649.
60.1 Per essere ammessi al noviziato, oltre ai requisiti elencati nel C.I.C. 541-645, i candidati devono presentare i segni positivi di vera vocazione religiosa specifica per l’Istituto.
60.2 Il Superiore maggiore può permettere al novizio che per determinati periodi di tempo, dimorino in un’altra casa dell’Istituto, da lui stesso designata [3].
[3] CIC 647, §3.
60.3 Il novizio godono di tutti i privilegi e di tutte le grazie spirituali concesse alla Congregazione. Durante il noviziato, se si trovasse in pericolo di morte e lo chiede, possono fare la professione religiosa; in caso di morte, hanno diritto agli stessi suffragi prescritti per i professi.
Art. 61 Consacrati a Dio
Con la professione religiosa i membri assumono i tre consigli evangelici da osservarsi con voto pubblico, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati nell’Istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto universale e proprio.
Art. 61 Maestro dei novizi [1]
a) Il Maestro dei novizi è nominato dal Superiore Maggiore, con il consenso del suo Consiglio e il nihil obstat del Rettor Maggiore fra i professi di voti perpetui dell’Istituto. Egli è la guida e il coordinatore di tutta l’attività formativa e deve essere fornito dei requisiti spirituali e pedagogici richiesti per questo delicato e fondamentale servizio.
b) Il Maestro dei novizi assume la sua responsabilità in stretta collaborazione con l’équipe dei formatori. Spetta al Maestro e ai suoi collaboratori discernere e verificare la vocazione del novizio e formarlo gradualmente a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell’Istituto.
[1] CIC 651 §2-3.
61.1 L’ammissione alla prima professione e alla Professione Perpetua è decisa dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio. Per l’ammissione alla Professione Perpetua è richiesto anche il nulla osta del Rettor Maggiore. Per l’ammissione alla rinnovazione annuale è sufficiente il parere del Consiglio. Ogni professione sia ricevuta dal Superiore maggiore o da un suo delegato.
61.2 L’anzianità in Congregazione si computa dalla prima professione, e a parità di professione, secondo l’età.
61.1 Il Rettore locale è responsabile dell’andamento generale della casa del noviziato. D’accordo con la comunità fisserà l’orario degli atti giornalieri e delle riunioni comunitarie. Per ciò che riguarda la formazione, il Maestro dei novizi gode della necessaria autonomia nel suo compito; i novizi dipendono direttamente da lui.
Art. 62 Prima professione
a) Il novizio che avrà deciso liberamente di consacrarsi a Dio nella Congregazione presenterà al Superiore maggiore domanda scritta di ammissione alla professione almeno due mesi prima del la fine del noviziato. Il Maestro dei novizi, sentiti i suoi collaboratori, accompagnerà tale domanda con una relazione scritta intorno al richiedente e al suo grado di preparazione. Se il novizio è ritenuto idoneo, verrà ammesso alla professione temporanea dallo stesso Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, dopo verifica dei requisiti canonici.
b) Con il permesso del proprio Superiore maggiore la prima professione può essere anticipata, ma non più di quindici giorni.
Art. 62 Itinerario formativo
Il novizio deve essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane e introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l’orazione e il rinnegamento di sé. Siano guidati alla contemplazione del mistero della salvezza, alla lettura e meditazione delle sacre Scritture e preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia. Siano formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici e informati sull’indole e lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la vita dell’Istituto e del Fondatore ed educati all’amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori [1].
[1] CIC 652 §2.
62.1 Verso la fine del noviziato, il novizio, presentando la domanda al Superiore maggiore per essere ammesso alla professione religiosa dei voti temporanei, unisca la dichiarazione firmata che egli abbraccia liberamente la vita religiosa, che ha la certezza morale che Dio lo chiama, che ha conosciuto la vita dell’Oblato, ed è cosciente degli obblighi inerenti ai voti e alla vita religiosa e apostolica dell’Istituto. Su questi requisiti sarà stato in precedenza esaminato dal Maestro dei novizi.
62.2 Il novizio, prima della professione, regoli tutti gli affari temporali e gli adempimenti di legge e attenda agli Esercizi spirituali per una settimana.
62.1 Il novizio farà degli Esercizi ignaziani una scuola di formazione come base della loro vita spirituale, anche in vista della loro futura attività apostolica
62.2 Per acquistare quella adeguata maturità umana, affettiva e spirituale richiesta dalla propria vocazione, ogni novizio sarà educato all’equilibrio e al dominio di sé. Il candidato dovrà mostrare segni sicuri di carattere aperto, capacità di dialogo e attitudine a vivere la vita comunitaria.
Art. 63 Durata e rinnovazione dei voti
a) I voti temporanei verranno rinnovati ogni anno per un periodo di tre anni.
b) Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione il religioso che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla Professione Perpetua; altrimenti deve lasciare l’Istituto. Il Superiore maggiore ammette i religiosi alla rinnovazione dei voti sentito il parere del suo Consiglio, del Prefetto di spirito e quello della comunità locale.
c) Si osservi esattamente la legge canonica e propria circa la validità e le modalità necessarie per la rinnovazione dei voti come pure per la separazione dall’Istituto del professo temporaneo. Il Superiore Maggiore, per una giusta causa, può non ammettere il religioso alla rinnovazione dei voti o alla Professione Perpetua, dopo aver sentito il parere del suo Consiglio.
d) Il Superiore Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può prolungare il tempo di professione temporanea, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni.
Art. 63 Abbandono – Dimissione – Prolungamento
Il novizio può liberamente lasciare l’Istituto e, d’altra parte, l’autorità competente dell’Istituto può dimetterlo. Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se permane qualche dubbio sulla sua idoneità, il Superiore maggiore potrà prolungare il periodo di prova a norma del diritto proprio, ma non oltre sei mesi [1].
[1] CIC 653 §1-2
63.1 In caso di dimissione, il Maestro informerà chiaramente il novizio delle cause di tale decisione. In ogni momento dovrà essere osservata nei suoi confronti la carità evangelica. Tutta la documentazione sarà conservata nell’archivio del Superiore Maggiore.
Art. 64 Formazione dei professi temporanei
a) Incorporati alla Congregazione con la professione religiosa e inseriti nella propria comunità, sotto la guida del Prefetto di spirito, i professi temporanei continuano la loro formazione religiosa sia con la pratica dei voti e la vita comunitaria, sia con gli studi teologici, pastorali, ecc. L’Oblato acquisisce così lo spirito del Vangelo e cresce nel suo rapporto con Cristo, viene permeato di amore per la Chiesa e di zelo apostolico e, animato dallo spirito del Fondatore, si rende idoneo al ministero pastorale secondo la missione propria dell’Istituto.
b) La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica e deve portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici, sia civili, secondo l’opportunità.
c) Durante il periodo di questa formazione, non si affidino ai religiosi compiti e opere che possano ostacolarne l’attuazione.
d) Si provveda che i fratelli coadiutori abbiano una formazione corrispondente alla propria vocazione, per guidarli a una chiara e completa visione della loro missione di veri religiosi. La formazione dei fratelli coadiutori, dal postulandato alla Professione Perpetua, è determinata da opportune norme contenute nella Ratio Institutionis. Di pari passo con la formazione spirituale e apostolica deve procedere la loro formazione culturale e la loro preparazione professionale.
e) Dopo la professione religiosa perpetua si preveda anche per i fratelli coadiutori un completamento della loro formazione mediante iniziative adeguate e un costante aggiornamento.
Art. 64 Consacrati a Dio [1]
Con la professione religiosa i membri assumono i tre consigli evangelici da osservarsi con voto pubblico, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati nell’Istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto universale e proprio.
[1] CIC 654.
64.1 Per giuste cause il Superiore maggiore può permettere che un professo temporaneo prosegua la sua formazione in una casa della Congregazione distinta dalla comunità di formazione, sotto la guida di un oblato di voti perpetui scelto a questo fine, sempre osservando ciò che è stabilito nel diritto.
Art. 65 Prefetto di spirito
Il Prefetto di spirito, affiancato dai collaboratori, è l’animatore e il coordinatore della formazione dei professi. Deve essere un sacerdote nominato dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio.
Art. 65 Prima professione
a) Il novizio che avrà deciso liberamente di consacrarsi a Dio nella Congregazione presenterà al Superiore maggiore domanda scritta di ammissione alla professione almeno due mesi prima del-la fine del noviziato. Il Maestro dei novizi, sentita la comunità di formazione, accompagnerà tale domanda con una relazione scritta intorno al richiedente e al suo grado di preparazione. Se il novizio è ritenuto idoneo, verrà ammesso alla professione temporanea dallo stesso Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, dopo verifica dei requisiti canonici [1].
b) Con il permesso del proprio Superiore maggiore la prima professione può essere anticipata, ma non più di quindici giorni [2].
[1] CIC 656.
[2] CIC 649 §2.
65.1 Il Prefetto di spirito e i suoi collaboratori avranno l’aiuto e i mezzi necessari per lo svolgimento del piano di formazione. I formandi professi dipendono direttamente dal Prefetto di spirito.
65.1 Assieme alla richiesta di ammissione alla professione, il novizio dovrà unire la dichiarazione firmata che egli abbraccia liberamente la vita religiosa, che ha la certezza morale che Dio lo chiama, che ha conosciuto la vita dell’Oblato, ed è cosciente degli obblighi inerenti ai voti e alla vita religiosa e apostolica dell’Istituto. Su questi requisiti sarà stato in precedenza esaminato dal Maestro dei novizi.
65.2 Spetta al Superiore Maggiore o a un suo delegato ricevere la professione di voti religiosi.
65.3 L’anzianità in Congregazione si computa dalla prima professione, e a parità di professione, secondo l’età
65.4 Il novizio, prima della professione, regoli tutti gli affari temporali e gli adempimenti di legge e attenda agli Esercizi spirituali per una settimana.
Art. 66 Professione Perpetua
a) L’Oblato, trascorso il periodo dei voti temporanei, si consacra per sempre a Dio con la professione dei voti perpetui e si incorpora definitivamente nella Congregazione. In quanto scelta definitiva essa richiede nella persona maturità umana e spirituale e insieme consapevolezza di tutte le conseguenze e degli impegni che ne derivano dinanzi a Dio e alla propria coscienza, come dinanzi alla Chiesa e alla Congregazione.
b) L’ammissione alla Professione Perpetua spetta al Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio e può essere anticipata, per giusta causa, ma non oltre un trimestre.
c) Per essere ammesso alla Professione Perpetua è necessario presentare al Superiore maggiore domanda scritta, in cui sia espressa la propria volontà di consacrarsi definitivamente a Dio nella Congregazione. La domanda deve essere accompagnata dal giudizio del Prefetto di spirito e della comunità. Tale giudizio deve tener conto delle attitudini del soggetto alla fedele osservanza dei consigli evangelici, alla vita comunitaria e alle forme di apostolato proprie dell’Istituto. Inoltre si richiede che sussistano tutti i requisiti stabiliti dal diritto universale e proprio.
Art. 66 Formula di professione
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Tu mi hai creato con un disegno d’amore:
nel battesimo mi hai consacrato a te e hai posto in me i germi del tuo progetto.
Nello svolgersi della mia vita, mi sei stato vicino,
suscitando le circostanze in cui mi hai fatto sentire la chiamata a seguire Gesù più da vicino
nella vita religiosa, nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine.
Sostenuto dalla potenza dello Spirito Santo, guidato da Maria, Madre e Mediatrice di ogni grazia,
accolto e incoraggiato da questi fratelli riuniti a servizio della Chiesa nello spirito del Padre Lanteri,
ho provato a camminare con loro verso di te.
Ora alla presenza di tutti i Santi del cielo,
del Padre Lanteri,
di tutti gli Oblati di Maria Vergine
e del popolo di Dio,
io (N. N. ) nelle tue mani, Padre… (Superiore maggiore o suo delegato)
faccio voto (per un anno/per tutta la vita) di castità, povertà e obbedienza,
nella forma voluta dalla Santa Chiesa
a norma delle Costituzioni degli Oblati di Maria Vergine.
Mi impegno nei servizi apostolici propri della Congregazione che mi verranno affidati.
Mio Dio, tu mi hai ispirato questa consacrazione;
pienamente conscio della mia fragilità ti prego: confermami nel santo proposito.
Maria, mi metto nelle tue mani perché mi porti a Dio.
Fratelli, chiedo il vostro aiuto per perseverare con fedeltà tutti i giorni della mia vita,
finché il Padre mi prenderà tra le sue braccia.
Mio Dio, ora si compia in me tutta la tua volontà. Amen.
66.1 Fermo restando le disposizioni del can. 660 § 2, prima di essere ammessi alla Professione Perpetua è necessario che i professi temporanei abbiano una certa esperienza apostolica secondo la missione ecclesiale della Congregazione e adatta al loro livello di formazione.
66.2 Un professo di voti perpetui non può passare dal proprio Istituto religioso alla nostra Congregazione, se non per concessione del Moderatore supremo dell’uno e dell’altro Istituto e previo consenso dei rispettivi Consigli. Il religioso deve trascorrere un periodo di prova, che deve durare almeno 3 anni perché possa assimilare il carisma, la legislazione e la storia della Congregazione e perché ne siano verificati i requisiti necessari. Dopo i tre anni, a giudizio del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, egli può essere ammesso alla Professione Perpetua.
Art. 67 Formula di professione
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Tu mi hai creato con un disegno d’amore:
nel battesimo mi hai consacrato a te e hai posto in me i germi del tuo progetto.
Nello svolgersi della mia vita, mi sei stato vicino,
suscitando le circostanze in cui mi hai fatto sentire la chiamata a seguire Gesù più da vicino
nella vita religiosa, nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine.
Sostenuto dalla potenza dello Spirito Santo, guidato da Maria, Madre e Mediatrice di ogni grazia,
accolto e incoraggiato da questi fratelli riuniti a servizio della Chiesa nello spirito del Padre Lanteri,
ho provato a camminare con loro verso di te.
Ora alla presenza di tutti i Santi del cielo,
del Padre Lanteri,
di tutti gli Oblati di Maria Vergine
e del popolo di Dio,
io (N. N. ) nelle tue mani, Padre… (Superiore maggiore o suo delegato)
faccio voto (per un anno/per tutta la vita) di castità, povertà e obbedienza,
nella forma voluta dalla Santa Chiesa
a norma delle Costituzioni degli Oblati di Maria Vergine.
Mi impegno nei servizi apostolici propri della Congregazione che mi verranno affidati.
Mio Dio, tu mi hai ispirato questa consacrazione;
pienamente conscio della mia fragilità ti prego: confermami nel santo proposito.
Maria, mi metto nelle tue mani perché mi porti a Dio.
Fratelli, chiedo il vostro aiuto per perseverare con fedeltà tutti i giorni della mia vita,
finché il Padre mi prenderà tra le sue braccia.
Mio Dio, ora si compia in me tutta la tua volontà. Amen.
Art. 67 Prefetto di spirito
Il Prefetto di spirito è l’animatore e il coordinatore della formazione dei professi. Deve essere un professo perpetuo nominato dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio.
67.1 Alla prima professione la lunghezza del periodo dei voti temporanei può essere modificata in modo da concludersi in una data specifica dell’anno successivo.
67.1 Il Prefetto di spirito, in stretta collaborazione con l’equipe dei formatori disporrà dell’aiuto e dei mezzi necessari per lo svolgimento del piano di formazione. I formandi professi dipendono direttamente dal Prefetto di spirito.
Art. 68 Disposizioni degli aspiranti agli ordini sacri
Coloro che aspirano ad essere sacerdoti Oblati devono possedere le seguenti disposizioni, già indicate dal Padre Lanteri:
a) volontà seria di farsi santi;
b) spirito di obbedienza, convivenza (capacità di vivere in comunità), ritiratezza (essere uomini di preghiera e di studio);
c) fedeltà alla dottrina della Chiesa;
d) capacità sufficienti per attuare gli scopi della Congregazione e in particolare per guidare gli Esercizi;
e) animo di permanenza in Congregazione;
f) salute fisica e psichica, capacità intellettuali per affrontare gli studi ecclesiastici e sufficiente equilibrio per porsi con tranquillità di fronte ai grandi problemi della Chiesa e del mondo.
Art. 68 Durata e rinnovazione dei voti
a) I voti temporanei si rinnovano ogni anno per un periodo minimo di tre anni e massimo di sei anni [1].
b) Allo scadere dell’anno il religioso che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla Professione Perpetua; altrimenti lascerà l’Istituto.
c) Il Superiore maggiore sentito il parere della comunità di formazione può:
- ammettere il religioso al rinnovo dei voti [2];
- prolungare per giusta causa il tempo della professione temporanea, però non più di nove anni [3];
- non ammettere il religioso al rinnovo dei voti e alla Professione Perpetua [4].
d) Si osservi esattamente la normativa canonica e propria circa la validità e le modalità necessarie per la rinnovazione dei voti come pure per la separazione dall’Istituto del professo temporaneo.
[1] CIC 655.
[2] CIC 657 §1.
[3] CIC 657 §2.
[4] CIC 689 §1.
68.1 In tutte le fasi formative si eviti qualsiasi forma di fretta, che tende a ostacolare la chiarezza del discernimento, e si tenga conto dei tempi di maturazione personale del confratello in formazione iniziale.
Art. 69 Formazione integrale e responsabile
a) Durante gli anni di formazione gli Oblati siano educati ad accogliere e vivere con perseveranza tutte le esigenze dei voti e della vita religiosa come vengono espressi nelle Costituzioni e Norme della Congregazione. Siano preparati a lavorare nella Chiesa secondo le forme apostoliche proprie della Congregazione, a conciliare armonicamente la contemplazione e l’azione, ad assumere uno spirito di collegialità, corresponsabilità e dialogo, ponendosi con maturità critica e capacità di discernimento di fronte alle sfide e ai conflitti della società.
b) Coloro poi che sono chiamati ai ministeri sacri siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale.
c) Il programma di formazione filosofica e teologica sia curato secondo le direttive della Chiesa. La formazione filosofica venga impartita in modo da arricchire la formazione umana degli alunni, svilupparne le capacità di pensiero e renderli più idonei a compiere gli studi teologici.
d) La formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica, fondata sulla Rivelazione divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e difenderla in modo appropriato nell’esercizio del loro ministero.
Art. 69 Formazione dei professi temporanei
a) Incorporati alla Congregazione con la professione religiosa e inseriti nella propria comunità, sotto la guida del Prefetto di spirito, il professo temporaneo continua la loro formazione religiosa sia con la pratica dei voti e la vita comunitaria, sia con gli studi filosofici, teologici, pastorali, ecc. L’Oblato acquisisce così lo spirito del Vangelo e cresce nel suo rapporto con Cristo, viene permeato di amore per la Chiesa e di zelo apostolico e, animato dallo spirito del Fondatore, si rende idoneo al ministero pastorale secondo la missione propria dell’Istituto [1].
b) La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica e deve portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici, sia civili, secondo l’opportunità [2].
c) Durante il periodo di questa formazione, non si affidino ai religiosi compiti e opere che possano ostacolarne l’attuazione.
[1] CIC 659.
[2] CIC 660.
69.1 La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dalla Ratio Institutionis dell’Istituto. Essa contiene gli orientamenti culturali e le qualificazioni richieste per la formazione intellettuale e la preparazione apostolica specifica dell’Oblato.
69.2 Il piano degli studi filosofici e teologici, che deve comprendere “almeno un sessennio completo”, si svolgerà secondo le direttive generali della Chiesa e i regolamenti degli studi proposti dalle Chiese locali ove si trovano gli studentati.
69.3 I Superiori maggiori hanno la responsabilità di verificare che “la formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica»
69.1 In questa tappa della formazione e secondo il proprio grado di maturità, l’Oblato chiederà al Superiore Maggiore o al suo Delegato i ministeri del lettorato e dell’accolitato. Sentito il parere del Prefetto dello spirito, il Superiore Maggiore o il suo Delegato conferirà i ministeri. Si osservino gli intervalli prescritti dalla Chiesa, secondo le indicazioni della Ratio Institutionis.
69.2 Per giuste cause il Superiore maggiore può permettere che un professo temporaneo prosegua la sua formazione in una casa della Congregazione distinta dalla comunità di formazione, sotto la guida di un oblato di voti perpetui scelto a questo fine, sempre osservando ciò che è stabilito nel diritto [1].
[1] CIC 647, §3.
Art. 70 Formazione alla disponibilità
I religiosi Oblati che si preparano agli ordini sacri vengano formati alla consapevolezza delle necessità della Chiesa universale, dei problemi missionari ed ecumenici e dei vari altri problemi particolarmente urgenti, anche di carattere sociale; si dimostrino così pronti a impegnarsi nelle Chiese particolari in cui urgono gravi necessità e nelle quali la Congregazione è chiamata a operare.
Art. 70 Formazione integrale e responsabile
a) Durante gli anni della professione temporanea gli Oblati sono educati ad accogliere e vivere con perseveranza tutte le esigenze dei voti e della vita religiosa come vengono espressi nelle Costituzioni e Norme della Congregazione [1].
b) Siano preparati a lavorare nella Chiesa secondo le forme apostoliche proprie della Congregazione, a conciliare armonicamente la contemplazione e l’azione, ad assumere uno spirito di collegialità, corresponsabilità e dialogo, ponendosi con maturità critica e capacità di discernimento di fronte alle sfide e ai conflitti della società.
c) Coloro poi che sono chiamati ai ministeri sacri siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale [2].
d) Il programma di formazione filosofica e teologica sia curato secondo le direttive della Chiesa. La formazione filosofica venga impartita in modo da arricchire la formazione umana degli alunni, svilupparne le capacità di pensiero e renderli più idonei a compiere gli studi teologici [3].
e) La formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica, fondata sulla Rivelazione divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e difenderla in modo appropriato nell’esercizio del loro ministero [4].
[1] CIC 659 §3.
[2] CIC 247 §2.
[3] CIC 251.
[4] CIC 252 §1.
70.1 Prima della professione perpetua, e per formare il suo cuore di pastore, l’Oblato dedicherà un anno al servizio e alla formazione pastorale, in una comunità predisposta a tale scopo, libero dagli studi accademici e guidato da un Oblato con voti perpetui e sufficiente esperienza [1].
[1] CIC 659 §3.
70.2 Il piano degli studi filosofici e teologici, che deve comprendere “almeno un sessennio completo”, si svolgerà secondo le direttive generali della Chiesa e i regolamenti degli studi proposti dalle Chiese locali ove si trovano gli studentati [2].
[2] CIC 250.
70.3 I Superiori maggiori hanno la responsabilità di verificare che “la formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica” [3].
[3] CIC 250.
70.4. Sia curata particolarmente la formazione dei professi temporanei avvalendosi anche della consulenza di esperti nelle scienze umane [4].
[4] Duc in Altum! II, II.4
Art. 71 Ammissione agli ordini sacri
Prima di essere ammessi agli ordini sacri i candidati presentano domanda scritta al Superiore maggiore, nella quale esprimono la loro libera volontà di dedicarsi al ministero sacro nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine.
La domanda sarà accompagnata dal giudizio scritto del Prefetto di spirito e dal parere della comunità del candidato.
Spetta al Superiore maggiore concedere ai candidati le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato, previo il consenso del suo Consiglio.
Art. 71 Salute integrale
Gli Oblati in formazione vengono introdotti e guidati dai loro responsabili diretti nella cura integrale della loro salute, che comprende la salute fisica, psicologica e spirituale. Le diagnosi necessarie, effettuate da esperti in materia e fornite tempestivamente al candidato, sono di grande importanza per la sua crescita e il suo discernimento.
71.1 Per essere ammesso ai ministeri del lettorato, dell’accolitato e agli ordini sacri il candidato seguirà una preparazione specifica, conclusa da un eventuale esame interno. Presenterà inoltre la regolare domanda scritta a chi spetta concedere l’ammissione. Il Prefetto di spirito formulerà il suo giudizio basandosi sulla presenza di qualità positive nel soggetto, e anche consultando i suoi collaboratori e gli altri responsabili della formazione.
71.2 Spetta al Superiore maggiore, o a un suo delegato, conferire i ministeri del lettorato e dell’accolitato.
71.3 Per i ministeri del lettorato, dell’accolitato e gli ordini sacri si osservino gli intervalli prescritti dalla Chiesa, avendo cura che sia esercitato il ministero ricevuto e che ci si prepari al seguente. Si raccomanda che tra la Professione Perpetua e il diaconato ci sia un tempo sufficiente per dare maggiore valore e significato alla nostra consacrazione religiosa. Per ricevere il sacramento dell’ordine, si osservino esattamente le norme ecclesiastiche circa i requisiti, le irregolarità, gli impedimenti, i documenti richiesti e lo scrutinio.
71.1 Al fine di sostenere l’Oblato in formazione nella sua crescita verso una maggiore libertà e realismo, equilibrio affettivo e sessuale e, soprattutto, verso l’amore oblativo, i formatori utilizzino correttamente le competenze psicologiche, tenendo conto, in particolare, delle indicazioni della Ratio relative alla riservatezza [1].
[1] Cfr Orientamenti per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio, 13 giunio 2008; Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 188-196; Ratio Institutionis Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis, Parte Prima 2.1.5;
71.2 Si prega di prestare particolare attenzione all’ottenimento tempestivo delle diagnosi cliniche necessarie, al fine di poter affrontare nei tempi opportuni i relativi processi terapeutici [2].
[2] CIC 689, 1041 §1.
Art. 72 Iniziazione all’apostolato
Nello spirito del Padre Lanteri che manifestò particolare sensibilità per il giovane clero promuovendo il Convitto Ecclesiastico di Torino, gli Oblati, dopo l’ordinazione sacerdotale, siano destinati per un periodo di tempo in una casa adatta, dove, sotto la guida di sacerdoti esperti nel ministero, siano iniziati al lavoro apostolico.
Art. 72 Professione Perpetua
a) L’Oblato, trascorso il periodo dei voti temporanei, si consacra per sempre a Dio con la professione dei voti perpetui e si incorpora definitivamente nella Congregazione. In quanto scelta definitiva essa richiede nella persona maturità umana e spirituale e insieme consapevolezza di tutte le conseguenze e degli impegni che ne derivano dinanzi a Dio e alla propria coscienza, come dinanzi alla Chiesa e alla Congregazione.
b) L’ammissione alla Professione Perpetua spetta al Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, col nihil obstat del Rettor Maggiore, e può essere anticipata, per giusta causa, ma non oltre un trimestre [1].
c) Per essere ammesso alla Professione Perpetua è necessario presentare al Superiore maggiore domanda scritta, in cui sia espressa la propria volontà di consacrarsi definitivamente a Dio nella Congregazione. La domanda deve essere accompagnata dal giudizio del Prefetto di spirito e della comunità. Tale giudizio deve tener conto delle attitudini del soggetto alla fedele osservanza dei consigli evangelici, alla vita comunitaria e alle forme di apostolato proprie dell’Istituto. Inoltre si richiede che sussistano tutti i requisiti stabiliti dal diritto universale e proprio [2].
[1] CIC 657 §3.
[2] CIC 658.
72.1 Un professo di voti perpetui non può passare dal proprio Istituto religioso alla nostra Congregazione, se non per concessione del Moderatore supremo dell’uno e dell’altro Istituto e previo consenso dei rispettivi Consigli [3]. Il religioso deve trascorrere un periodo di prova, che deve durare almeno tre anni perché possa assimilare il carisma, la legislazione e la storia della Congregazione e perché ne siano verificati i requisiti necessari. Dopo i tre anni, a giudizio del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, egli può essere ammesso alla Professione Perpetua.
[3] CIC 684, §1-2.
Art. 73 La Formazione permanente
Per tutta la vita i religiosi devono proseguire assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo.
La formazione permanente mira:
- a confermare ciascuno nella fedeltà alla propria consacrazione specie nei periodi di crisi;
- a orientare e qualificare l’inserimento dell’Oblato nella vita apostolica della Congregazione,secondo gli scopi dell’Istituto e le proprie capacità personali;
- a promuovere l’aggiornamento pastorale e il rinnovamento spirituale nelle fatiche apostoliche della maturità;
- a sostenere l’Oblato, infine, nella progressiva riduzione delle attività, per prepararsi all’incontro finale con il Signore.
Art. 73 Ammissione agli ordini sacri
a) Per essere ammesso agli ordini sacri l’Oblato presenta domanda scritta al Superiore maggiore, nella quale esprimono la loro libera volontà di dedicarsi al ministero sacro nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine [1].
b) La domanda sarà accompagnata dal giudizio scritto del Prefetto di spirito e dal parere della comunità del candidato.
c) Spetta al Superiore maggiore concedere ai candidati le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato, previo il consenso del suo Consiglio.
[1] CIC 1019 §1.
Art. 74 Tempi di revisione
Ogni comunità, attraverso le riunioni spirituali e pastorali, è il luogo privilegiato della formazione permanente. I Superiori procurino che dopo un congruo numero di anni sia concesso a ciascun Oblato un periodo di tempo per attendere a una revisione spirituale, intellettuale e pastorale della propria vita.
Art. 74 Iniziazione al ministero
Nello spirito del Padre Lanteri che manifestò particolare sensibilità per il giovane clero promuovendo il Convitto Ecclesiastico di Torino, gli Oblati, dopo l’ordinazione sacerdotale, siano de- stinati per un periodo di tempo in una casa adatta, dove, sotto la guida di sacerdoti esperti nel ministero, siano iniziati al lavoro apostolico.
