CAPITOLO VII
GOVERNO

Testo attuale

Proposta

Note

Principi Generali

Principi Generali

Art. 75 Autorità e servizio

Nella Chiesa la potestà di governo è di istituzione divina. Gli Oblati riconoscono i Superiori come vicari di Dio e aderiscono a loro con obbedienza e amore, convinti di essere così in comunione con la Chiesa. Gli Oblati, chiamati a realizzare in fraterna vita comunitaria la propria consacrazione a Dio, accettano l’autorità in spirito di fede.

L’autorità, servizio di carità verso i fratelli, sia esercitata ad immagine di Gesù, che è venuto non per essere servito, ma per servire, e nel rispetto dell’azione dello Spirito Santo nei loro cuori, in modo da esprimere l’amore con cui Dio li ama.

Art. 75 Il servizio dell’autorità

L’autorità, servizio di carità verso i fratelli, si esercita ad immagine di Gesù, che è venuto non per essere servito, ma per servire, e nel rispetto dell’azione dello Spirito Santo nei loro cuori, in modo da esprimere l’amore con cui Dio li ama (cfr Mt 20,28; Jn 13,4-5).

Nella Chiesa la potestà di governo è di istituzione divina. Gli Oblati riconoscono i Rettori come vicari di Dio e aderiscono a loro con obbedienza e amore, convinti di essere così in comunione con la Chiesa. Gli Oblati, chiamati a realizzare in fraterna vita comunitaria la propria consacrazione a Dio, accettano l’autorità in spirito di fede.

CIC 129; DL p.I, c. II, art. 3; CIC 596.

Art. 76 Autorità e obbedienza

Superiori e sudditi vedano nell’autorità e nell’obbedienza due modi di essere complementari che concorrono alla edificazione del Corpo di Cristo che è la Chiesa, nella quale tutti i membri colla borano reciprocamente, secondo i doni loro concessi. Ogni esercizio di autorità e di obbedienza sia perciò vissuto come attuazione del piano salvifico di Dio. In tal modo autorità ed obbedienza saranno praticate in autentico spirito di fede.

Art. 76 Autorità e obbedienza

Gli Oblati vedono nell’autorità e nell’obbedienza due modi di essere complementari che concorrono alla edificazione del Corpo di Cristo che è la Chiesa, nella quale tutti i membri collaborano reciprocamente, secondo i doni loro concessi.

Ogni esercizio di autorità e di obbedienza è perciò vissuto come attuazione del piano salvifico di Dio. In tal modo autorità ed obbedienza saranno praticate in autentico spirito di fede.

CIC 618

Art. 77 Autorità e corresponsabilità

Tutti gli Oblati sono corresponsabili della vita e delle opere dell’Istituto; il servizio dell’autorità deve essere esercitato quindi in questo spirito e nel rispetto del principio di sussidiarietà, lasciando ai singoli, alle comunità e agli organismi costituiti, nel proprio campo specifico, iniziativa e responsabilità.

Art. 77 Autorità e corresponsabilità

Tutti gli Oblati sono sinodalmente corresponsabili della vita e delle opere dell’Istituto; il servizio dell’autorità è, quindi, esercitato in questo spirito e nel rispetto del principio di sussidiarietà, lasciando ai singoli, alle comunità e agli organismi costituiti, nel proprio campo specifico, iniziativa e responsabilità.

CIC 619

77.1 Tutti gli Oblati implorino, con preghiera umile e fiduciosa, l’aiuto della grazia per i Superiori affinché si manifesti e si attui per mezzo di loro la volontà del Signore. I Superiori si ispirino al Vangelo, seguano fedelmente il diritto e le sane tradizioni dell’Istituto, così che il loro impegno pastorale sia animato da autentico spirito lanteriano.

77.1 Gli Oblati si riconosceranno umili servi gli uni degli altri, uguali davanti a Dio che distribuisce carismi e ministeri per la crescita del Corpo di cui essi sono membra e per la Sua missione nel mondo.

77.1 è il 77.4 con modifiche verbali

77.2 La comunità come tale non può vivere senza il servizio dell’autorità che la raccoglie in unità e ne è il centro propulsore; ogni esercizio dell’autorità deve avere riferimento al bene comune e della singola persona.

77.2 Con preghiera umile e fiduciosa, imploreranno l’aiuto della grazia per i Rettori affinché il loro servizio sia espressione fedele della volontà del Signore e, ispirati al Vangelo, seguano fedelmente il diritto e le tradizioni dell’Istituto.

77.2 prende il testo da 77.1 con delle modifiche

77.3 I Superiori accolgano con bontà i confratelli e li ascoltino nel dialogo fraterno; cerchino l’unità degli animi nella verità e l’unione delle volontà nella carità; promuovano la collaborazione responsabile e la coordinazione delle iniziative personali. Coordinino l’azione di apostolato in modo tale che si attui e si sviluppi all’interno in un piano comunitario e si armonizzi all’esterno con la pastorale d’insieme.

77.4 Qualunque siano le loro funzioni, gli Oblati si considerino umili servi gli uni degli altri, uguali davanti a Dio che distribuisce carismi e ministeri per la crescita del Corpo di cui essi sono membra e per la Sua missione nel mondo

77.2 e 77.3 ripettono concetti già detti in altri articoli

Il Capitolo

Il Capitolo

Art. 78 Autorità suprema della Congregazione

Il Capitolo generale è espressione diretta della partecipazione e della sollecitudine di tutti i religiosi per il bene e il progresso della Congregazione; è segno inoltre della sua unità e carità. Esso rappresenta collegialmente l’autorità suprema dell’Istituto.

Art. 78 Autorità suprema della Congregazione

Il Capitolo rappresenta collegialmente l’autorità suprema dell’Istituto. Esso è espressione diretta della partecipazione e della sollecitudine di tutti i religiosi per il bene e il progresso della Congregazione; è segno, inoltre, della sua unità e carità.

CIC 631

 

Tolta la parola generale, non esistono altri capitoli in Congregazione

Il testo è presentato in altro ordine.

78.1 Segno della partecipazione personale di ogni Oblato al “tempo forte” della vita di Congregazione che è il Capitolo generale, sarà il contributo offerto da ciascuno alla sua preparazione, attraverso la preghiera, lo studio, la riflessione, la discussione degli argomenti vitali dell’Istituto. Prenda coscienza ogni congregato del travaglio di miglioramento e di purificazione della sua famiglia religiosa, facendolo proprio, nel superamento di ogni particolarismo e in una autentica prospettiva comunitaria.

78.1 va come Norma dell’Art 84

Art. 79 Compiti del Capitolo generale

Al Capitolo generale compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell’Istituto – cioè la sua natura, il fine, lo spirito e il carattere, come pure le sue sane tradizioni – e promuoverne un adeguato rinnovamento in conformità ad esso; valutare l’operato del Governo; eleggere il Rettor Maggiore e il suo Consiglio; trattare gli affari di maggiore importanza; proporre alla Santa Sede eventuali modifiche alle Costituzioni ed emanare norme che tutti i Congregati sono tenuti ad osservare.

Art. 79 Compiti del Capitolo

Al Capitolo compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell’Istituto – cioè la sua natura, il fine, lo spirito e il carattere, come pure le sue tradizioni – e promuoverne un adeguato rinnovamento in conformità ad esso; valutare l’operato del Governo; eleggere il Rettor Maggiore e il suo Consiglio; trattare gli affari di maggiore importanza; proporre alla Santa Sede eventuali modifiche alle Costituzioni ed emanare norme che tutti i Congregati sono tenuti ad osservare.

CIC 631 §1

Art. 80 Capitolo generale ordinario

Il Capitolo generale ordinario si celebra:

a) ogni 6 anni e per giusta causa può essere anticipato o posticipato di sei mesi.

b) almeno entro sei mesi:

I) In caso di morte del Rettor Maggiore;

II) In caso di impedimento fisico o morale del Rettor Maggiore per cui, a giudizio del Consiglio di Congregazione convocato dal Vicario generale, con voto collegiale pari ai due terzi dell’assemblea, sia riconosciuto assolutamente incapace a reggere l’Istituto;

III) In caso di rinuncia del Rettor Maggiore prima della scadenza del sessennio, previa autorizzazione della Santa Sede.

80.1 Almeno un anno prima del Capitolo generale ordinario una Commissione precapitolare deve essere nominata dal Rettor Maggiore, previa opportuna consultazione. La Commissione, presieduta dal Rettor Maggiore, ha il compito di studiare i documenti più recenti della Santa Sede in materia di vita religiosa; di preparare, se necessario, inchieste e formulare questionari per favorire il compito dei Capitolari, avvalendosi anche dell’aiuto di esperti; di mettere in evidenza i problemi da trattare durante il Capitolo; di esaminare e catalogare le proposte dei confratelli; di proporre al Capitolo la soluzione di eventuali dubbi e di presentare al Capitolo gli atti relativi con le sue conclusioni.

Art. 80 Capitolo
ordinario

Il Capitolo ordinario si celebra:

a) ogni 6 anni e per giusta causa può essere anticipato o posticipato di sei mesi.

b) almeno entro sei mesi:

1) In caso di morte del Rettor Maggiore;

2) In caso di impedimento fisico o morale del Rettor Maggiore per cui, a giudizio del Consiglio di Congregazione convocato dal Vicario generale, con voto collegiale pari ai due terzi dell’assemblea, sia riconosciuto assolutamente incapace a reggere l’Istituto;

3) In caso di rinuncia del Rettor Maggiore prima della scadenza del sessennio, previa autorizzazione della Santa Sede.

80.1 Un anno prima del Capitolo una Commissione deve essere nominata dal Rettor Maggiore, previa opportuna consultazione. La Commissione Precapitolare, presieduta dal Rettor Maggiore, ha il compito di studiare i documenti più recenti della Santa Sede in materia di vita religiosa; di preparare, se necessario, inchieste e formulare questionari per favorire il compito dei Capitolari, avvalendosi anche dell’aiuto di esperti; di mettere in evidenza i problemi da trattare durante il Capitolo; di esaminare e catalogare le proposte dei confratelli; di proporre al Capitolo la soluzione di eventuali dubbi e di presentare al Capitolo gli atti relativi con le sue conclusioni.

Art. 81 Capitolo generale straordinario

Il Capitolo generale straordinario si celebra:

a) quando il Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio lo giudica necessario per il bene dell’Istituto;

b) entro sei mesi quando, per gravissimi motivi di ordine generale, i due terzi dei Congregati di voti perpetui richiedessero al Rettor Maggiore e al suo Consiglio la convocazione del Capitolo.

81.1 Sia nominata una Commissione precapitolare anche per la celebrazione del Capitolo generale straordinario.

Art. 81 Capitolo straordinario

Il Capitolo straordinario si celebra:

a) quando il Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio lo giudica necessario per il bene dell’Istituto;

b) entro sei mesi quando, per gravissimi motivi di ordine generale, i due terzi dei Congregati di voti perpetui richiedessero al Rettor Maggiore e al suo Consiglio la convocazione del Capitolo.

81.1 Se possibile, sia nominata una Commissione Precapitolare anche per la celebrazione del Capitolo straordinario.

Art. 82 Convocazione del Capitolo generale

Il Capitolo generale è convocato dal Rettor Maggiore o in caso di vacanza dal Vicario generale secondo le Norme.

Art. 82 Convocazione del Capitolo 

Il Capitolo è convocato dal Rettor Maggiore o in caso di vacanza dal Vicario generale secondo le Norme.

82.1 Sei mesi prima della celebrazione del Capitolo generale, colui cui spetta la convocazione indice il Capitolo generale inviando a tutte le comunità una lettera circolare nella quale comunica la data e il luogo del Capitolo, richiama le Norme per le elezioni dei Capitolari, e indica speciali preghiere da compiere.

82.1 Un anno prima della celebrazione del Capitolo, colui cui spetta la convocazione indice il Capitolo inviando a tutte le comunità una lettera circolare nella quale comunica la data e il luogo del Capitolo, richiama le Norme per le elezioni dei Capitolari, e indica speciali preghiere da compiere.

Un mese prima, comunicherà il programma del Capitolo.

Il tempo di convocazione è d’accordo con la conformazione della Comissione Precapitolare

82.2 Tre mesi prima dell’apertura dei lavori, chi convoca il Capitolo invia a tutti i Capitolari una lettera di convocazione indicando il luogo, il giorno di inizio e il programma del Capitolo stesso.

82.1 e 82.2 vengono riassunte in 82.1 con modifiche dei tempi

Art. 83 Capitolari

Fanno parte del Capitolo generale: il Rettor Maggiore, i Consiglieri generali, l’ultimo Rettor Maggiore, i Rettori provinciali, gli eletti fra i religiosi di voti perpetui, in numero e nel modo stabilito dalle Norme, purché tale numero sia almeno uguale a quello dei membri di diritto. Nelle elezioni dei Capitolari coloro che partecipano di diritto al Capitolo generale non hanno voce né attiva né passiva.

Art. 83 Capitolari

Fanno parte del Capitolo: il Rettor Maggiore, i Consiglieri generali, gli eletti fra i religiosi di voti perpetui, in numero e nel modo stabilito dalle Norme, purché tale numero sia almeno uguale a quello dei membri di diritto.

Nelle elezioni dei Capitolari coloro che partecipano di diritto al Capitolo non hanno voce né attiva né passiva.

Proposta da considerare durante il Consiglio di Congregazione

83.1 Qualora il Segretario generale non sia membro del Consiglio generale, partecipa ugualmente al Capitolo generale, ma senza diritto di voto.

83.1 Fermo restando le disposizioni dell’art. 83, hanno voce attiva e passiva per le elezioni dei Capitolari tutti i religiosi Oblati che hanno emesso i loro voti perpetui, compresi coloro che vivono legittimamente fuori dalla casa religiosa a norma del can. 665 §1.  Sono privati della voce attiva e passiva gli esclaustrati (CIC 687).

83.1 va soppressa nel caso 85.2 venga approvata

83.2 Fermo restando le disposizioni dell’art. 83, hanno voce attiva e passiva per le elezioni dei Capitolari tutti i religiosi Oblati che hanno emesso i loro voti perpetui, e coloro che vivono fuori comunità per curare la propria salute, per motivi di studio o per esercitare l’apostolato a nome della Congregazione (CIC 665 §1). Sono privati della voce attiva e passiva gli esclaustrati. (CIC 687).

83.1 riprende il testo da 83.2 che va soppressa

83.3 L’ elezione dei Capitolari si compie a lista unica per entità giuridica nel modo seguente:

a) Viene eletto un Capitolare ogni sei membri di voce attiva dell’entità giuridica.

83.2 L’ elezione dei Capitolari si compie a lista unica per entità giuridica nel modo seguente:

a) Vengono eletti due Capitolari per ogni entità giuridica.

83.3 e 83.2 sono due proposte diverse

Proposta da considerare durante il Consiglio di Congregazione

b) Ogni religioso vota nell’entità giuridica in cui esplica il suo lavoro, a meno che non intercorrano accordi diversi tra i Superiori delle entità giuridiche interessate, col consenso del Rettor Maggiore.

b) Ogni religioso vota nell’entità giuridica di appartenenza.

c) Dalla data della lettera di indizione, i Provinciali e i Delegati curano al più presto l’elezione dei Capitolari, inviando le schede ai singoli religiosi, sulle quali devono essere riportati in ordine alfabetico i nominativi di tutti i vocali passivi per i quali i singoli possono votare. Le schede saranno preparate dal segretario generale.

c) Dalla data della lettera di indizione, i Provinciali e i Delegati curano al più presto l’elezione dei Capitolari, inviando le schede ai singoli religiosi, sulle quali devono essere riportati in ordine alfabetico i nominativi di tutti i vocali passivi per i quali i singoli possono votare. Le schede saranno preparate dal segretario generale.

d) Ricevuta la scheda, ogni religioso voterà in segreto segnando con una crocetta il numero di nomi indicato nella scheda e la invierà al proprio Provinciale o Delegato.

d) Ricevuta la scheda, ogni religioso voterà in segreto segnando i nomi di sua preferenza e la invierà al proprio Provinciale o Delegato.

e) Lo scrutinio delle schede, riunite in unica urna, avverrà nel giorno stabilito dal Provinciale o Delegato, presente, se possibile, tutta la sua comunità. Faranno da scrutatori due componenti della comunità; si redigerà il verbale dello scrutinio avvenuto e di tutti i risultati ottenuti. Dopodiché, il verbale, firmato dal Provinciale o dal Delegato, dai due scrutatori e da chi lo redige, verrà inviato al Rettor Maggiore che dovrà verificare la validità delle elezioni, dirimere eventuali dubbi e presentare al Capitolo gli atti relativi con le sue conclusioni.

e) Lo scrutinio delle schede, riunite in unica urna, avverrà nel giorno stabilito dal Provinciale o Delegato, presente il suo Consiglio e, se possibile, tutta la comunità. Faranno da scrutatori due confratelli presenti; si redigerà il verbale dello scrutinio avvenuto e di tutti i risultati ottenuti. Dopodiché, il verbale, firmato dal Provinciale o dal Delegato, dai due scrutatori e da chi lo redige, verrà inviato al Rettor Maggiore che dovrà verificare la validità delle elezioni, dirimere eventuali dubbi e presentare al Capitolo gli atti relativi con le sue conclusioni.

f) Si intendono eletti coloro che hanno riportato un maggior numero di voti. Nel caso in cui essi non accettassero, subentreranno coloro che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di professione; a parità di professione risulterà eletto il più anziano di età. Subito dopo lo scrutinio il Provinciale o il Delegato comunicherà il risultato agli eletti.

f) Si intendono eletti coloro che hanno riportato un maggior numero di voti. Nel caso in cui essi non accettassero, subentreranno coloro che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di professione; a parità di professione risulterà eletto il più anziano di età. Subito dopo lo scrutinio il Provinciale o il Delegato comunicherà il risultato agli eletti.

g) Gli eletti devono notificare al proprio Provinciale o Delegato la loro accettazione entro tre giorni dalla comunicazione dei risultati. I Provinciali o Delegati comunicheranno al Rettor Maggiore i risultati delle elezioni e successivamente eventuali variazioni nella lista dei Capitolari eletti. Il Rettor Maggiore comunicherà al più presto a tutte le comunità i risultati definitivi delle elezioni.

g) Gli eletti devono notificare al proprio Provinciale o Delegato la loro accettazione entro 72 ore dalla comunicazione dei risultati. I Provinciali o Delegati comunicheranno al Rettor Maggiore i risultati delle elezioni e successivamente eventuali variazioni nella lista dei Capitolari eletti. Il Rettor Maggiore comunicherà al più presto a tutte le comunità i risultati definitivi delle elezioni.

83.2 g) cambia tre giorni per 72 ore per evitare confusione, perché 86.12 e 86.14 usano l’espressione tre giorni “utili”

83.4 Nel caso una Provincia o Delegazione non abbia membri sufficienti per eleggere un rappresentante al Capitolo, il Rettor Maggiore, sentito il parere del Provinciale o del Delegato e del proprio Consiglio, decide come risolvere la questione.

83.4 va soppressa nel caso 83.2 venga approvata

83.5 I Congregati che dipendono direttamente dal Rettor Maggiore e che godono di voce attiva e passiva avranno voce attiva e passiva nella Provincia o Delegazione scelta dal Rettor Maggiore.

83.3 A La Curia Generalizia insieme ai Congregati che dipendono direttamente dal Rettor Maggiore e che godono di voce attiva e passiva, per quanto riguarda l’elezione dei Capitolari, sono una entità giuridica.

83.3 B I membri della Curia Generalizia insieme ai Congregati che dipendono direttamente dal Rettor Maggiore e che godono di voce attiva e passiva avranno voce attiva e passiva nella sua ultima entità di appartenenza.

88.5, 883 A e 88.3 B sono tre proposte diverse.

 

Proposte da considerare durante il Consiglio di Congregazione

83.6 Il Capitolare impedito sia sostituito dal religioso che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo coloro che sono stati eletti nella sua Provincia o Delegazione.

83.4 Il Capitolare impedito sia sostituito dal religioso che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo coloro che sono stati eletti nella sua entità.

Art. 84 Proposte al Capitolo generale

Secondo le norme stabilite dal diritto proprio non solo le Provincie e le comunità locali, ma anche qualunque religioso può liberamente far pervenire al Capitolo generale propri desideri e eventuali proposte.

Art. 84 Proposte al Capitolo 

Secondo le norme stabilite dal diritto proprio non solo le Provincie e le comunità locali, ma anche qualunque religioso può liberamente far pervenire al Capitolo propri desideri e eventuali proposte.

84.1 Il Rettore locale, nelle riunioni comunitarie, invita a discutere circa i problemi generali e locali, organizzando poi i risultati in proposte che saranno inviate alla Commissione precapitolare. Ogni casa manderà al Superiore maggiore e al Delegato una relazione morale ed economica delle sue attività per essere presentata al Capitolo.

84.1 Segno della partecipazione personale di ogni Oblato al “tempo forte” della vita di Congregazione che è il Capitolo sarà il contributo offerto da ciascuno alla sua preparazione, attraverso la preghiera, lo studio, la riflessione, la discussione in comunità degli argomenti vitali dell’Istituto. Ogni congregato prenderà coscienza del travaglio di miglioramento e di purificazione della sua famiglia religiosa, facendolo proprio, nel superamento di ogni particolarismo e in una autentica prospettiva comunitaria.

84.1 proviene da 78.1, con piccole modifiche

84.2 Tutti i professi della Congregazione hanno diritto di presentare desideri, suggerimenti e argomenti da discutere nel Capitolo purché siano firmati. Essi debbono arrivare alla Commissione precapitolare almeno un mese prima dell’inizio del Capitolo. Il Capitolo deve prenderne visione ma è libero di trattarli o meno. Durante il Capitolo possono essere presentati argomenti solo attraverso i Capitolari.

84.2 I contributi saranno presentati nel tempo e modo indicato dalla Commissione Precapitolare.

84.2 presenta una sintesi con delle modifiche di 84.2 evitando ripetizioni

Art. 85 Presidenza del Capitolo generale

Il Capitolo generale è presieduto dal Rettor Maggiore, che funge da presidente, o, in caso di vacanza dal Vicario generale, coadiuvato da due vice-presidenti eletti dal Capitolo stesso a maggioranza assoluta dei voti. Tale Consiglio di presidenza ha funzione di organo direttivo e rappresenta l’autorità interna del Capitolo. Esercita il suo compito nei modi definiti dalle Norme.

Art. 85 Presidenza del Capitolo

Il Capitolo è presieduto dal Rettor Maggiore, che funge da presidente o, in caso di vacanza, dal Vicario generale, coadiuvato da due vice-presidenti eletti dal Capitolo stesso a maggioranza assoluta dei voti. Tale Consiglio di presidenza ha funzione di organo direttivo e rappresenta l’autorità interna del Capitolo. Esercita il suo compito nei modi definiti dalle Norme.

85.1 Il Consiglio di presidenza guida le discussioni e cura la disciplina del Capitolo secondo quanto è stabilito nel diritto universale e proprio e nel regolamento del Capitolo stesso.

85.1 Il Consiglio di presidenza guida le discussioni e cura la disciplina del Capitolo secondo quanto è stabilito nel diritto universale e proprio e nel regolamento del Capitolo stesso.

85.2 La segreteria del Capitolo è composta dal Segretario generale – che è il Segretario della Congregazione in carica all’inizio del Capitolo – e da due segretari eletti tra i Capitolari stessi. Funzione della segreteria è di stendere i verbali di tutte le singole sessioni; di curare la stampa di quanto si richiede; di preparare le schede per le votazioni e di informare tempestivamente i Congregati sui lavori Capitolari.

85.2 La Segreteria del Capitolo è composta da un Segretario e due Sottosegretari eletti tra i Capitolari stessi. Funzione della segreteria è di stendere i verbali di tutte le singole sessioni, curare la
predisposizione e la diffusione dei testi necessari e di preparare le schede per le votazioni.

85.2 il Segretario Generale non è il Segretario del Capitolo; evita la presenza al Capitolo in posti significativi di Oblati non eletti.

85.3 L’Équipe di Comunicazione è composta da due membri scelti tra i Capitolari. Essa, in comunione con il Consiglio di Presidenza e con l’eventuale aiuto tecnico di esperti esterni al Capitolo, ha il compito di informare regolarmente tutti i Congregati sullo svolgimento dei lavori capitolari.

I Capitolari che non fanno parte dell’Équipe di Comunicazione si astengano dal diffondere, attraverso mezzi privati, informazioni relative al Capitolo.

85.3 è nuovo e crea L’Equipe di Comunicazione

85.4 Il servizio liturgico è affidato a tre Oblati, anche non Capitolari, designati dal Capitolo stesso. Tenendo conto della diversità culturale e avvalendosi di opportuni sussidi, essi hanno il compito di animare i momenti comuni di preghiera e le celebrazioni eucaristiche durante tutto il Capitolo.

85.4 è nuovo e crea il servizio liturgico; possono essere non capitolari.

85.3 Il Capitolo, prima delle elezioni, sceglie almeno due scrutatori fra i Capitolari. Il loro compito è stabilito nei can. 173 e 167§2.

85.5 Il Capitolo, prima delle elezioni, sceglie almeno due scrutatori fra i Capitolari. Il loro compito è stabilito nei can. 173 e 167§2.

Art. 86 Ordine dei lavori e procedura da osservare

L’ordine dei lavori e la procedura da seguire nel Capitolo generale sono definiti nelle Norme. In particolare, tuttavia, valgono le seguenti regole:

a) Per l’elezione del Rettor Maggiore si richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti fino al quarto scrutinio compreso. Se tale maggioranza non è raggiunta, si procede con quella assoluta per due scrutini. Se nessuno risulta eletto, se ne fa un altro in cui la votazione verte solo sui due sacerdoti che nell’ultimo scrutinio hanno riportato maggior numero di voti. A parità di voti la votazione verte sui più anziani di prima professione, e, a parità di professione, sui maggiori di età. I due candidati si astengono dal votare. Qualora entrambi ottenessero uguale numero di voti, rimane eletto il più anziano di prima professione e, a parità di professione, il maggiore di età.

b) Nelle elezioni dei Consiglieri generali è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se al terzo scrutinio non si è ottenuta la maggioranza assoluta, se ne fa un quarto e ultimo in cui la votazione verte solo sui due che nel terzo scrutinio hanno riportato maggior numero di voti procedendo come all’articolo 86, lettera “a”.

c) Se si tratta di altre questioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; se dopo quattro scrutini i suffragi risultano sempre pari, il Presidente può dirimere la parità con un suo voto. Quando si tratta di apportare modifiche alle Costituzioni è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti e la successiva conferma della Santa Sede.

Art. 86 Ordine dei lavori e procedura 

L’ordine dei lavori e la procedura da seguire nel Capitolo generale sono definiti nelle Norme. In particolare, tuttavia, valgono le seguenti regole:

a) Per l’elezione del Rettor Maggiore si richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti fino al quarto scrutinio compreso. Se tale maggioranza non è raggiunta, si procede con quella assoluta per due scrutini. Se nessuno risulta eletto, se ne fa un altro in cui la votazione verte solo sui due candidati eleggibili che nell’ultimo scrutinio hanno riportato maggior numero di voti. A parità di voti la votazione verte sui più anziani di prima professione, e, a parità di professione, sui maggiori di età. I due candidati si astengono dal votare. Qualora entrambi ottenessero uguale numero di voti, rimane eletto il più anziano di prima professione e, a parità di professione, il maggiore di età.

b) Nelle elezioni dei Consiglieri generali è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se al terzo scrutinio non si è ottenuta la maggioranza assoluta, se ne fa un quarto e ultimo in cui la votazione verte solo sui due che nel terzo scrutinio hanno riportato maggior numero di voti procedendo come all’articolo 86, lettera “a”.

c) Se si tratta di altre questioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; se dopo quattro scrutini i suffragi risultano sempre pari, il Presidente può dirimere la parità con un suo voto. Quando si tratta di apportare modifiche alle Costituzioni è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti e la successiva conferma della Santa Sede.

86.1 Il Capitolo è preceduto da un ritiro di uno o più giorni al fine di disporre gli spiriti a discernere, in perfetta concordia e armonia, la volontà di Dio e il vero bene della Congregazione, deponendo ogni interesse personale. Il Capitolo verrà aperto con la concelebrazione della Messa dello Spirito Santo.

86.1 Il Capitolo è preceduto da un ritiro di uno o più giorni al fine di disporre gli spiriti a discernere, in perfetta concordia e armonia, la volontà di Dio e il vero bene della Congregazione, deponendo ogni interesse personale. Il Capitolo si apre con la concelebrazione della Messa dello Spirito Santo.

86.2 Per la validità degli atti di ogni Capitolo generale, si richiede che siano presenti almeno due terzi dei Capitolari.

86.2 Per la validità degli atti del Capitolo si richiede che siano presenti almeno due terzi dei Capitolari.

86.3 Riconosciuta legittima l’adunanza, il Presidente del Capitolo lo dichiara ufficialmente aperto e i Capitolari controllano se tutti i presenti sono legittimi membri del Capitolo; dopo fanno insieme il seguente giuramento: Ego, N. N., testem invoco Deum quod ea, quæ in præiudicium Congregationis aut alicuius domus vel etiam singularis personæ vergere possunt, sub sigillo secreti continebo.

 

86.4 Almeno che non sia stabilito altro dal diritto proprio, tutte le elezioni si svolgono a norma del diritto universale.

 

86.5 Il voto, per essere valido, oltre che segreto, deve essere libero, certo, assoluto e determinato. In eventuali conversazioni preparatorie alle votazioni, i Capitolari non devono cercare voti per sé stessi. Nella ricerca del candidato adatto si astengano da ogni forma di campagna promozionale, non cercando altro che il bene comune di tutta la Congregazione.

 

86.6 Se un Capitolare è presente nella casa dove si vota ma, per malferma salute non può recarsi nell’aula capitolare per le elezioni, si rechino da lui gli scrutatori per ricevere il suo voto scritto.

 

86.7 Eccetto che per ragione di malattia (vedi norma 86.6), i Capitolari assenti al momento di una votazione perdono, in tale occasione, il diritto di votare e non possono per tale motivo inficiare la validità della votazione stessa.

86.3 Riconosciuta legittima l’adunanza, il Presidente del Capitolo lo dichiara ufficialmente aperto e i Capitolari controllano se tutti i presenti sono legittimi membri del Capitolo; poi pronunciano
insieme il seguente giuramento: Ego, N. N., testem invoco Deum quod ea, quæ in præiudicium Congregationis aut alicuius domus vel etiam singularis personæ vergere possunt, sub sigillo secreti continebo.

 

86.4 Almeno che non sia stabilito altro dal diritto proprio, tutte le elezioni si svolgono a norma del diritto universale.

 

86.5 Il voto, per essere valido, oltre che segreto, deve essere libero, certo, assoluto e determinato. In eventuali conversazioni preparatorie alle votazioni, i Capitolari non devono cercare voti per sé stessi. Nella ricerca del candidato adatto si astengano da ogni forma di campagna promozionale, non cercando altro che il bene comune di tutta la Congregazione.

 

86.6 Se un Capitolare è presente nella casa dove si vota ma, per malferma salute non può recarsi nell’aula capitolare per le elezioni, si rechino da lui gli scrutatori per ricevere il suo voto scritto.

 

86.7 Eccetto che per ragione di malattia secondo quanto previsto dalla norma 86.6, i Capitolari assenti al momento di una votazione perdono, in tale occasione, il diritto di votare e non possono per tale motivo inficiare la validità della votazione stessa.

86.8 L’ordine dei lavori nei Capitoli di elezione ordinari e straordinari sarà il seguente:

a) dichiarazione di apertura;

b) relazione del Rettor Maggiore e dell’Economo generale;

c) conclusione del mandato del Rettor Maggiore;

d) elezione del Consiglio di presidenza e di eventuali Commissioni capitolari;

e) trattazione degli affari ordinari e straordinari;

f) elezione del Rettor Maggiore e del suo Consiglio;

g) chiusura del Capitolo.

86.8 L’ordine dei lavori nei Capitoli ordinari e straordinari sarà il seguente:

a) dichiarazione di apertura;

b) relazione del Rettor Maggiore e dell’Economo generale;

c) conclusione del mandato del Rettor Maggiore;

d) elezione del Consiglio di presidenza;

e) approvazione del Regolamento del Capitolo;

f) trattazione degli affari ordinari e straordinari;

g) elezione del Rettor Maggiore e del suo Consiglio;

h) chiusura del Capitolo.

86.8 lascia al Regolamento del Capitolo la conformazione delle Commissioni interne, sopprime per tanto la seconda parte di 86.8 d) e aggiunge 86.8 e)

86.9 Il Rettor Maggiore – o il Vicario generale – legge ai Capitolari una relazione sullo stato morale della Congregazione, cui seguirà la discussione. L’Economo generale presenta il resoconto dell’amministrazione generale. Entrambe le relazioni debbono essere state approvate e firmate da tutti i Consiglieri generali. I Capitolari, udite le relazioni, eleggeranno a maggioranza relativa una commissione di tre membri del Capitolo (estranei al Governo della Congregazione) per l’esame della relazione dell’Economo Generale. Terminato l’esame, la Commissione ne riferirà al Capitolo i risultati. Seguiranno le relazioni dei Provinciali e Delegati con relativa discussione.

86.9 Il Rettor Maggiore – o il Vicario generale – legge ai Capitolari una relazione sullo stato morale della Congregazione, cui seguirà la discussione. L’Economo generale presenta il resoconto dell’amministrazione generale. Entrambe le relazioni debbono essere state approvate e firmate da tutti i Consiglieri generali. I Capitolari, udite le relazioni, eleggeranno a maggioranza relativa una commissione di tre membri del Capitolo (estranei al Governo della Congregazione) per l’esame della relazione dell’Economo Generale. Terminato l’esame, la Commissione ne riferirà al Capitolo i risultati.

86.9 elimina le relazioni dei Provinciali e Delegati, considerando che il Rettore Maggiore ha già fatto la relazione sullo stato di tutta la Congregazione.

Al Capitolo rendono conto coloro che sono stati eletti dal Capitolo.

86.10 Fermo restando ciò che è stabilito all’art. 86 delle Costituzioni, le elezioni del Rettor Maggiore e dei quattro Consiglieri generali siano fatte distintamente secondo la seguente procedura:

a) il Presidente comunica la lista di coloro che hanno voce passiva;

b) un segretario distribuisce a ciascuno le schede, che devono essere tutte uguali;

c) si chiede ai Capitolari di controllare e poi confermare la validità della lista dei vocali passivi;

d) tutti emettono insieme il seguente giuramento: Ego, N. N., testem invoco Iesum Christĭum, qui me iudicaturum est, quod secundum veritatem conscientiæ meæ eum in Rectorem Maiorem, necnon ad alia Congregationis munia unica schedula nominabo, quem magis idoneum, omnibus circumstantiis pensatis, iudicavero, non tamen meipsum nominabo.

e) ciascun Capitolare depone la propria scheda nell’urna chiusa preparata dagli scrutatori su di un tavolo ai piedi di un Crocifisso;

f) ultimata la votazione, gli scrutatori raccolgono i voti e di fronte al Presidente dell’elezione, esaminano se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedono allo scrutinio dei voti stessi e fanno sapere quanti voti abbia riportato ciascuno

86.10 Fermo restando ciò che è stabilito all’art. 86 delle Costituzioni, le elezioni del Rettor Maggiore e dei quattro Consiglieri generali siano fatte distintamente secondo la seguente procedura:

a) il Presidente comunica la lista di coloro che hanno voce passiva;

b) un segretario distribuisce a ciascuno le schede, che devono essere tutte uguali;

c) si chiede ai Capitolari di controllare e poi confermare la validità della lista dei vocali passivi;

d) tutti emettono insieme il seguente giuramento: Ego, N. N., testem invoco Iesum Christĭum, qui me iudicaturum est, quod secundum veritatem conscientiæ meæ eum in Rectorem Maiorem, necnon ad alia Congregationis munia unica schedula nominabo, quem magis idoneum, omnibus circumstantiis pensatis, iudicavero, non tamen meipsum nominabo.

e) ciascun Capitolare depone la propria scheda nell’urna chiusa preparata dagli scrutatori su di un tavolo ai piedi di un Crocifisso;

f) ultimata la votazione, gli scrutatori raccolgono i voti e di fronte al Presidente dell’elezione, esaminano se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedono allo scrutinio dei voti stessi e fanno sapere quanti voti abbia riportato ciascuno

86.11 Per le votazioni si seguirà quanto disposto dal canone 119 §1, il quale tiene conto unicamente dei presenti.

86.11 va soppressa, ripete quello già detto nell’Art 86

86.12 Se la votazione ha avuto esito positivo e l’eletto, presente nell’aula capitolare accetta entro tre giorni utili l’avvenuta elezione, un segretario ne stende l’atto relativo, lo firma insieme al Presidente e agli scrutatori e il Presidente ne dà lettura in Capitolo.

86.11 Se la votazione ha avuto esito positivo e l’eletto, presente nell’aula capitolare accetta entro 72 ore l’avvenuta elezione, un segretario ne stende l’atto relativo, lo firma insieme al Presidente e agli scrutatori e il Presidente ne dà lettura in Capitolo.

86.13 Se l’eletto è assente un segretario lo avverte al più presto.

86.12 Se l’eletto è assente il Segretario lo avverte al più presto.

86.14 Se entro tre giorni utili, contando dalla data di ricezione della comunicazione, l’eletto non manifesta la sua accettazione, egli perde il diritto acquisito con la sua elezione e il Capitolo procede a nuova elezione.

86.13 Se entro le 72 ore l’eletto non manifesta la sua accettazione, egli perde il diritto acquisito con la sua elezione e il Capitolo procede a nuova elezione.

86.15 Se viene eletto Rettor Maggiore o Consigliere generale uno che non è Capitolare, diventa “ipso-facto” membro del Capitolo; se il neo-eletto Rettor Maggiore non è presente al Capitolo, le elezioni e le altre deliberazioni siano sospese fino al suo arrivo; invece chi viene eletto Consigliere generale e non è membro del Capitolo deve essere convocato subito, ma i lavori capitolari e le elezioni possono continuare prima del suo arrivo.

 

86.16 Avvenuta e riconosciuta dai Capitolari l’elezione del Rettor Maggiore, e accettata dall’eletto, il segretario principale ne stende l’atto relativo. La proclamazione dell’elezione viene fatta dal Presidente del Capitolo o, se egli fosse l’eletto, dal vice-presidente più anziano, con la seguente formula: “Cum in pleno et legitimo Capitulo generali habito secundum rationem nobis propriam, Reveren dissimus Sacerdos N. N. in Rectorem Maiorem Congregationis Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis legitime electus fuerit, ego N. N. auctoritate et nomine universæ Congregationis supra laudatum sacerdotem N. N. in Rectorem Maiorem universæ Congregationis Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis nominatum ac legitime electum esse declaro. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.”

86.14 Se viene eletto Rettor Maggiore o Consigliere generale uno che non è Capitolare, diventa “ipso-facto” membro del Capitolo; se il neo-eletto Rettor Maggiore non è presente al Capitolo, le elezioni e le altre deliberazioni siano sospese fino al suo arrivo; invece chi viene eletto Consigliere generale e non è membro del Capitolo deve essere convocato subito, ma i lavori capitolari e le elezioni possono continuare prima del suo arrivo.

 

86.15 Avvenuta e riconosciuta dai Capitolari l’elezione del Rettor Maggiore, e accettata dall’eletto, il segretario principale ne stende l’atto relativo. La proclamazione dell’elezione viene fatta dal Presidente del Capitolo o, se egli fosse l’eletto, dal vice-presidente più anziano, con la seguente formula: “Cum in pleno et legitimo Capitulo generali habito secundum rationem nobis propriam, Reverendissimus Sacerdos/Confrater N. N. in Rectorem Maiorem Congregationis Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis legitime electus fuerit, ego N. N. auctoritate et nomine universæ Congregationis supra laudatum sacerdotem/confratem N. N. in Rectorem Maiorem universæ Congregationis Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis nominatum ac legitime electum esse declaro. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.”

86.17 Il nuovo Rettor Maggiore fa allora la professione di fede e il giuramento di fedeltà.

 

86.18 Proclamato il Rettor Maggiore se ne dà subito l’annuncio alla Santa Sede e alle comunità.

86.16 Il nuovo Rettor Maggiore fa la professione di fede e il giuramento di fedeltà. Se ne dà quindi subito
l’annuncio alla Santa Sede e alle comunità.

86.16 raduna in una sola Norma 86.17 e 86.18

86.19 Al termine dell’ultima sessione, un segretario dia lettura delle decisioni e degli statuti del Capitolo, che vengono sottoscritti da tutti i Capitolari e che devono conservarsi, insieme al registro ufficiale del Capitolo, nell’archivio della Curia generalizia.

86.17 L’ultima sessione si conclude con la firma dei verbali da parte di tutti i Capitolari; tutta la documentazione del Capitolo sarà conservata nell’archivio della Curia Generale della Congregazione.

86.17 sembra più semplice

86.20 Il Capitolo è dichiarato chiuso dal Rettor Maggiore, dopo che l’assemblea si è espressa con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Il Capitolo si conclude con una concelebrazione di ringraziamento. Anche nelle singole comunità giunta la notizia della conclusione del Capitolo, si celebri una funzione di ringraziamento.

86.18 Il Capitolo è dichiarato chiuso dal Rettor Maggiore, dopo che l’assemblea si è espressa con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Il Capitolo si conclude con la celebrazione dell’Eucaristia.

Anche nelle singole comunità giunta la notizia della conclusione del Capitolo, sia celebrata la Santa Messa.

86.21 Spetta al Rettor Maggiore pubblicare, secondo le direttive del Capitolo, le Norme o decisioni del Capitolo. Avrà cura di precisare quando comincerà l’obbligo delle Norme.

86.19 Spetta al Rettor Maggiore pubblicare, secondo le direttive del Capitolo, le Norme o decisioni del Capitolo.

Rettor Maggiore
e Governo Generale

Rettor Maggiore
e Governo Generale

Art. 87 Segno visibile di unità

Il Rettor Maggiore è il segno visibile dell’unità della Congregazione. Suo compito è di guidarla nell’attuazione dei suoi fini in armonia con le scelte operate dai Capitoli generali: egli si preoccuperà, perciò, che la missione affidata dalla Chiesa alla Congregazione sia pienamente realizzata; aiuterà i Congregati a scoprire personalmente e comunitariamente la volontà di Dio e ne solleciterà la generosa risposta, stimolando il fervore della vita religiosa e apostolica; custodirà l’unità della Congregazione non solo nella disciplina, ma soprattutto nella fedeltà allo spirito del Fondatore e, infine, curerà i rapporti con la Sede Apostolica e le autorità  ecclesiastiche e civili.

Art. 87 Segno visibile di unità

Il Rettor Maggiore è il segno visibile dell’unità della Congregazione. Suo compito è di guidarla nell’attuazione dei suoi fini in armonia con le scelte operate dai Capitoli generali: egli si preoccuperà, perciò, che la missione affidata dalla Chiesa alla Congregazione sia pienamente realizzata; aiuterà i Congregati a scoprire personalmente e comunitariamente la volontà di Dio e ne solleciterà la generosa risposta, stimolando il fervore della vita religiosa e apostolica; custodirà l’unità della Congregazione non solo nella disciplina, ma soprattutto nella fedeltà allo spirito del Fondatore e, infine, curerà i rapporti con la Sede Apostolica e le autorità  ecclesiastiche e civili.

CIC 622

87.1 Per governare la Congregazione con la prudenza richiesta, il Rettor Maggiore assocerà i Consiglieri generali alla discussione delle questioni che riguardano il cammino dell’Istituto, accettando volentieri e sollecitando anzi, a questo proposito, iniziative e suggerimenti.

87.1 va a 93.1

87.2 Servo fedele della Chiesa, il Rettor Maggiore, attento ai segni dei tempi, guiderà con fermezza la Congregazione, richiamando ciascuno allo sforzo da compiere per un apostolato continuamente rinnovato. Con prudenza, ma senza timore di scuotere false sicurezze e abitudini di pensiero e di azione, sarà testimone fedele per ciascuno della volontà di Dio e della Chiesa.

 

87.3 Offra a Dio e alla Vergine Santissima ferventi preghiere per la Congregazione e i suoi membri. In particolare, il Rettor Maggiore applichi una Messa al mese per la Congregazione, gli Oblati e i benefattori, vivi e defunti, tenendo presente le seguenti feste: a) Epifania del Signore, Presentazione del Signore, Annunciazione del Signore, Giovedì Santo, Pasqua, Ascensione del Signore, Pentecoste, Santissima Trinità, Corpus Domini, Sacro Cuore e Natale del Signore;

b) Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, Visitazione di Maria, Cuore Immacolato di Maria, Assunzione di Maria, Natività di Maria, Santissimo Nome di Maria, Beata Vergine Maria Addolorata, Beata Maria Vergine del Rosario, Immacolata Concezione di Maria;

c) San Giuseppe, San Pietro, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Tutti i Santi, Titolare della propria Chiesa.

87.2 Servo fedele della Chiesa, il Rettor Maggiore, attento ai segni dei tempi, guiderà con fermezza la Congregazione, richiamando ciascuno allo sforzo da compiere per un apostolato continuamente rinnovato. Con prudenza, ma senza timore di scuotere false sicurezze e abitudini di pensiero e di azione, sarà testimone fedele per ciascuno della volontà di Dio e della Chiesa.

 

87.3 Offra a Dio e alla Vergine Santissima ferventi preghiere per la Congregazione e i suoi membri. In particolare, il Rettor Maggiore applichi una Messa al mese per la Congregazione, gli Oblati e i benefattori, vivi e defunti, tenendo presente le seguenti feste: a) Epifania del Signore, Presentazione del Signore, Annunciazione del Signore, Giovedì Santo, Pasqua, Ascensione del Signore, Pentecoste, Santissima Trinità, Corpus Domini, Sacro Cuore e Natale del Signore;

b) Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, Visitazione di Maria, Cuore Immacolato di Maria, Assunzione di Maria, Natività di Maria, Santissimo Nome di Maria, Beata Vergine Maria Addolorata, Beata Maria Vergine del Rosario, Immacolata Concezione di Maria;

c) San Giuseppe, San Pietro, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Tutti i Santi, Titolare della propria Chiesa.

Art. 88 Autorità del Rettor Maggiore

a) Elezioni: requisiti

Il Rettor Maggiore è eletto dal Capitolo generale secondo quanto è stabilito sopra nell’art. 86. Deve essere sacerdote e, inoltre, professo di voti perpetui da almeno dieci anni e aver compiuto i 35 anni di età. Il Rettor Maggiore eletto pronuncerà la professione di fede davanti al Capitolo generale.

b) Autorità del Rettor Maggiore

Il Rettor Maggiore, Moderatore supremo, è l’Ordinario della Congregazione e gode di potestà ecclesiastica di governo per il foro sia esterno che interno su tutto l’Istituto: egli esercita tale potere secondo quanto è stabilito nel diritto universale e in quello proprio. Inoltre ha l’autorità di emanare decreti generali esecutivi che determinano più precisamente la applicazione delle Costituzioni e Norme nonché delle disposizioni della Santa Sede e del Diritto Canonico per quanto riguarda la vita religiosa.

Il Rettor Maggiore esercita la sua suprema autorità su tutte le Province, le case e i singoli religiosi, personalmente o con il suo Consiglio, a norma del diritto universale e proprio. Egli può dispensare
temporaneamente dalle norme disciplinari del diritto proprio, per giusta causa, le Province, le singole comunità e i singoli religiosi.

c) Durata dell’incarico

Il Rettor Maggiore dura in carica sei anni, dopo i quali può essere rieletto per un secondo sessennio, ma non per un terzo sessennio consecutivo.

 

 

88.1 Il Rettor Maggiore eletto pronuncerà, insieme alla professione di fede, il giuramento di fedeltà davanti al Capitolo generale.

 

88.2 Se, per gravi motivi, il Rettor Maggiore decidesse di rinunciare alla sua carica, compete al solo Capitolo generale accettare o no la sua rinuncia.

Art. 88 Autorità del Rettor Maggiore

a) Elezione: requisiti

Il Rettor Maggiore è eletto dal Capitolo generale secondo quanto è stabilito sopra nell’art. 86. Deve essere sacerdote e, inoltre, professo di voti perpetui da almeno dieci anni e aver compiuto i trentacinque anni di età. Il Rettor Maggiore eletto pronuncerà la professione di fede davanti al Capitolo.

b) Autorità del Rettor Maggiore

Il Rettor Maggiore, Moderatore supremo, è l’Ordinario della Congregazione e gode di potestà ecclesiastica di governo per il foro sia esterno sia interno su tutto l’Istituto: egli esercita tale potere secondo quanto è stabilito nel diritto universale e in quello proprio. Inoltre ha l’autorità di emanare decreti generali esecutivi che determinano più precisamente la applicazione delle Costituzioni e Norme nonché delle disposizioni della Santa Sede e del Diritto Canonico per quanto riguarda la vita religiosa.

Il Rettor Maggiore esercita la sua suprema autorità su tutte le Province, le case e i singoli religiosi, personalmente o con il suo Consiglio, a norma del diritto universale e proprio. Egli può dispensare
temporaneamente dalle norme disciplinari del diritto proprio, per giusta causa, le Province, le singole comunità e i singoli religiosi.

c) Durata dell’incarico

Il Rettor Maggiore dura in carica sei anni, dopo i quali può essere rieletto per un secondo sessennio, ma non per un terzo sessennio consecutivo.

 

 

88.1 Il Rettor Maggiore eletto pronuncerà, insieme alla professione di fede, il giuramento di fedeltà davanti al Capitolo.

 

88.2 Se, per gravi motivi, il Rettor Maggiore decidesse di rinunciare alla sua carica, compete al solo Capitolo accettare o no la sua rinuncia.

CIC 623; 833.8

CIC 31; 129-144; 596, 622

CIC 624.1

 

Proposta: la rinuncia ai beni cfr CIC 668.4

Art. 89 Visita canonica

Il Rettor Maggiore deve fare visita personalmente, o almeno per mezzo di un suo delegato, a tutte le comunità della Congregazione, con la frequenza stabilita dalle Norme: egli realizza così la sua missione di animatore della vita religiosa e apostolica dell’Istituto. Attraverso il contatto fraterno e prolungato con il visitatore le Comunità e i singoli sono aiutati a rinnovare la fedeltà alla propria vocazione e a prendere coscienza, con sguardo nuovo e proiettato verso il futuro, delle loro personali responsabilità.

Art. 89 Visita canonica

Il Rettor Maggiore deve fare visita personalmente, o almeno per mezzo di un suo delegato, a tutte le comunità della Congregazione, con la frequenza stabilita dalle Norme: egli realizza così la sua missione di animatore della vita religiosa e apostolica dell’Istituto. Attraverso il contatto fraterno e prolungato con il visitatore le Comunità e i singoli sono aiutati a rinnovare la fedeltà alla propria vocazione e a prendere coscienza, con sguardo nuovo e proiettato verso il futuro, delle loro personali responsabilità.

CIC 628

 

L’espressione “canonica” rimanda a qualcosa di giuridico e regolato. È questo ciò che vogliamo dire?

 

Potrebbe esserci una certa sovrapposizione, o persino una possibile confusione, con la visita del Provinciale o del Delegato.

89.1 Il Rettor Maggiore, almeno ogni tre anni, visiti tutte le comunità della Congregazione, possibilmente accompagnato da un convisitatore.

89.1 Il Rettor Maggiore, almeno una volta durante il suo mandato, visiti tutte le comunità della Congregazione, possibilmente accompagnato da un convisitatore.

89.2 La visita canonica venga programmata dal Rettor Maggiore d’intesa col Provinciale o col Delegato e annunziata tempestivamente alle case interessate, e sia considerata come un tempo forte di riflessione e di rinnovamento e l’occasione propizia per riesaminare, con la maggior chiarezza possibile, la situazione, i programmi, i problemi della comunità e le attività apostoliche. Il visitatore fornirà così il suo contributo all’inserimento della comunità nella vita generale della Congregazione.

 

89.3 In occasione della visita il Rettor Maggiore prende anche visione della situazione economica, dell’archivio e dei vari registri della casa.

 

89.4 Per creare unità in Congregazione, il Rettor Maggiore curi, al di fuori della visita canonica, di avere fraterni e frequenti contatti con le varie comunità, per uno scambio sincero di vedute, di informazioni e per approfondire la reciproca conoscenza, evitando però sempre tutto ciò che possa condizionare la legittima autonomia delle Province, delle Delegazioni e delle comunità stesse.

 

89.5 La visita si apre e si conclude con una preghiera comunitaria, possibilmente con una concelebrazione eucaristica, quale espressione di fraterna unione nella carità. In una riunione comunitaria con il Rettor Maggiore siano esaminati i risultati emersi dalla visita stessa e le conclusioni pratiche da dedurne perché la comunità possa superare le eventuali difficoltà e crescere nella vita religiosa e apostolica.

89.2 La visita canonica venga programmata dal Rettor Maggiore d’intesa col Provinciale o col Delegato e annunziata tempestivamente alle case interessate, e sia considerata come un tempo forte di riflessione e di rinnovamento e l’occasione propizia per riesaminare, con la maggior chiarezza possibile, la situazione, i programmi, i problemi della comunità e le attività apostoliche. Il visitatore fornirà così il suo contributo all’inserimento della comunità nella vita generale della Congregazione.

 

89.3 In occasione della visita il Rettor Maggiore prende anche visione della situazione economica, dell’archivio e dei vari registri della casa.

 

89.4 Per creare unità in Congregazione, il Rettor Maggiore curi, al di fuori della visita canonica, di avere fraterni e frequenti contatti con le varie comunità, per uno scambio sincero di vedute, di informazioni e per approfondire la reciproca conoscenza, evitando però sempre tutto ciò che possa condizionare la legittima autonomia delle Province, delle Delegazioni e delle comunità stesse.

 

89.5 La visita si apre e si conclude con una preghiera comunitaria, possibilmente con una concelebrazione eucaristica, quale espressione di fraterna unione nella carità. In una riunione comunitaria con il Rettor Maggiore siano esaminati i risultati emersi dalla visita stessa e le conclusioni pratiche da dedurne perché la comunità possa superare le eventuali difficoltà e crescere nella vita religiosa e apostolica.

Le attuali Norme sembrano di parlare di una struttura di visita “canonica”

Art. 90 Erezione di una casa

a) L’erezione di case si compie tenuta presente l’utilità della Chiesa e dell’Istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell’Istituto. Non si proceda all’erezione di una casa, se prudentemente non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri.

b) L’erezione di una casa religiosa dev’essere stabilita per mezzo di un decreto scritto del Rettor Maggiore, dopo aver ottenuto il consenso del suo Consiglio e previo consenso scritto del Vescovo diocesano.

c)Per sopprimerla si esige ugualmente il consenso del Consiglio, dopo aver consultato il Vescovo diocesano.

 

Art. 90 Erezione di una casa

a) L’erezione di case si compie tenuta presente l’utilità della Chiesa e dell’Istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell’Istituto. Non si proceda all’erezione di una casa, se prudentemente non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri.

b) L’erezione di una casa religiosa dev’essere stabilita per mezzo di un decreto scritto del Rettor Maggiore, dopo aver ottenuto il consenso del suo Consiglio e previo consenso scritto del Vescovo diocesano.

c)Per sopprimerla si esige ugualmente il consenso del Consiglio, dopo aver consultato il Vescovo diocesano.

CIC 610.1-2

CIC 609.1

CIC 616.1

90.1 Prima di erigere o chiudere una casa, il Rettor Maggiore sente il parere del Rettore provinciale, o Delegato, e delle altre persone interessate. Per la fondazione di una casa si richiedono normalmente tre religiosi all’atto della fondazione e la probabilità di sufficienza economica.

90.1 Prima di fondare, erigere o chiudere una casa, il Rettor Maggiore sente il parere del Rettore provinciale o Delegato e delle altre persone interessate.

90.1 Aggiunge “fondazione” La seconda parte ripette lo spirito del Art. 90 a)

Art. 91 Trasferimento dei religiosi

Il Rettor Maggiore può liberamente trasferire i religiosi da una casa all’altra: oltre al bene dell’Istituto e alle necessità della vita religiosa e dell’apostolato tenga però presenti il rispetto della persona e le esigenze della carità.

 

 

91.1 Il Rettor Maggiore per il trasferimento dei religiosi da Province o Delegazioni ad altre senta prima il parere dei Superiori interessati.

 

91.2 Il Rettor Maggiore, prima di inviare un religioso fuori della sua Provincia o Delegazione in una nazione straniera, particolarmente in zona di missione, senta il parere del medesimo e consideri bene se egli possiede le doti richieste e le necessarie capacità di adattamento culturale. Sia egli inoltre preparato all’inserimento armonioso nella nuova realtà sociale, linguistica e apostolica attraverso studi adeguati e con l’aiuto fraterno della comunità che lo accoglie.

 

91.3 I trasferimenti di religiosi da una comunità all’altra siano sempre comunicati per iscritto all’interessato e alle due comunità interessate indicando il giorno in cui il trasferimento prende effetto.

Art. 91 Trasferimento dei religiosi

Il Rettor Maggiore può liberamente trasferire i religiosi da una casa all’altra: oltre al bene dell’Istituto e alle necessità della vita religiosa e dell’apostolato tenga però presenti il rispetto della persona e le esigenze della carità.

 

 

91.1 Il Rettor Maggiore per il trasferimento dei religiosi da Province o Delegazioni ad altre senta prima il parere dei Superiori interessati.

 

91.2 Il Rettor Maggiore, prima di inviare un religioso fuori della sua Provincia o Delegazione in una nazione straniera, senta il parere del medesimo e consideri bene se egli possiede le doti richieste e le necessarie capacità di adattamento culturale. Sia egli inoltre preparato all’inserimento armonioso nella nuova realtà sociale, linguistica e apostolica attraverso studi adeguati e con l’aiuto fraterno della comunità che lo accoglie.

 

91.3 I trasferimenti di religiosi da una comunità all’altra siano sempre comunicati per iscritto all’interessato e alle due comunità interessate indicando il giorno in cui il trasferimento prende effetto.

91.4 Il religioso che va ad esercitare il suo ministero in un’altra entità viene trasferito, con pieni diritti e doveri, nella nuova entità. Compiuto il suo mandato, potrà sempre chiedere di essere nuovamente trasferito nella sua entità di origine. Se si verificano casi diversi da quello sopramenzionato, i Superiori maggiori interessati mettano per iscritto l’accordo preso. Questa intesa sarà ratificata dal Rettor Maggiore che ne riceverà copia scritta.
I religiosi che vanno in un’altra entità solo per un periodo breve o per motivi di studio, rimangono sempre membri effettivi della loro entità di origine, con diritti e doveri conseguenti. Solo per la vita ordinaria sono inseriti nella comunità dove vivono.

91.4 I religiosi che vanno in un’altra entità solo per un periodo breve o per motivi di studio, rimangono sempre membri effettivi della loro entità di origine, con diritti e doveri conseguenti. Solo per la vita ordinaria sono inseriti nella comunità dove vivono.

La prima parte va tolta

Art. 92 Casa generalizia

Il Rettor Maggiore sceglierà come casa generalizia quella che a lui sembrerà più conveniente per il bene della Congregazione, sentito il parere del Capitolo generale. Per gravi motivi, con il consenso del suo Consiglio, potrà trasferirla altrove dandone avviso alla Sede Apostolica.

 

 

92.1 Il Procuratore Generale è nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio. Può essere anche un Consigliere generale. Esso ha il compito di trattare gli affari della Congregazione presso la Santa Sede. Agisca sempre in dipendenza dal Rettor Maggiore: non chieda quindi facoltà o dispense senza sua licenza. Il Procuratore Generale dura in carica per il tempo che il Rettor Maggiore, sentito il suo Consiglio, riterrà opportuno.

Art. 92 Casa generalizia

Il Rettor Maggiore sceglierà come casa generalizia quella che a lui sembrerà più conveniente per il bene della Congregazione, sentito il parere del Capitolo. Per gravi motivi, con il consenso del suo Consiglio, potrà trasferirla altrove dandone avviso alla Sede Apostolica.

 

 

 

92.1 La Casa Generalizia, sede del Rettore Maggiore, è al servizio della missione della Congregazione e del ministero proprio del Rettore. Essa è regolata da uno Statuto proprio, che determina le funzioni dei membri della comunità religiosa ivi presente e del personale che presta servizio alla Congregazione.

Redigere lo Statuto della Curia Generalizia

  • Segretariato
  • Archivista
  • Procuratore
  • Rettore
  • RL

 

 

 

 

 

 

Norma nuova

Art. 93 Consiglio generale

Il Consiglio generale è l’organismo che sostiene e collabora corresponsabilmente con il Rettor Maggiore nel governo della Congregazione e nell’attuazione delle scelte del Capitolo generale. I Consiglieri hanno l’obbligo di esprimere con sincerità la propria opinione e di mantenere il segreto, quando si tratti di questioni di particolare gravità, soprattutto riguardanti lo stato delle persone.

Art. 93 Consiglio generale

Il Consiglio generale è l’organismo che sostiene e collabora corresponsabilmente con il Rettor Maggiore nel governo della Congregazione e nell’attuazione delle scelte del Capitolo. I Consiglieri hanno l’obbligo di esprimere con sincerità la propria opinione e di mantenere il segreto, quando si tratti di questioni di particolare gravità, soprattutto riguardanti lo stato delle persone.

CIC 627.1,127

93.1 Per governare la Congregazione con la prudenza richiesta, il Rettor Maggiore assocerà i Consiglieri generali alla discussione delle questioni che riguardano il cammino dell’Istituto, accettando volentieri e sollecitando anzi, a questo proposito, iniziative e suggerimenti.

Viene da 87.1

93.1 La stretta collaborazione tra il Rettor Maggiore e il suo Consiglio per il governo dell’Istituto esige unità di spirito e di intenti per la realizzazione di una autentica comunità di vita fraterna, che sia anche di esempio a tutti i Congregati.

93.2 La stretta collaborazione tra il Rettor Maggiore e il suo Consiglio per il governo dell’Istituto esige unità di spirito e di intenti per la realizzazione di una autentica comunità di vita fraterna, che sia anche di esempio a tutti i Congregati.

Art. 94 Composizione

Il Consiglio generale è composto dal Rettor Maggiore e da quattro Consiglieri. Ad essi non siano affidati compiti incompatibili con i loro incarichi.

Art. 94 Composizione

Il Consiglio generale è composto dal Rettor Maggiore e da quattro Consiglieri. Ad essi non siano affidati compiti incompatibili con il loro incarico

Art. 95 Elezione

I Consiglieri sono eletti individualmente nel Capitolo generale, rimangono in carica quanto il Rettor Maggiore e possono essere rieletti solo per un secondo sessennio consecutivo. Devono essere professi di voti perpetui da almeno cinque anni.

Art. 95 Elezione

I Consiglieri sono eletti individualmente nel Capitolo, rimangono in carica quanto il Rettor Maggiore e possono essere rieletti solo per un secondo sessennio consecutivo. Devono essere professi di voti perpetui da almeno cinque anni.

Art. 96 Convocazione e compito del Consiglio

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Rettor Maggiore o, in sua assenza, dal Vicario generale. Si raduna ordinariamente almeno tre volte all’anno. Il suo compito è dare il consiglio o il consenso, a norma del canone 127, nei casi previsti dal diritto universale o proprio. Nelle riunioni il Rettor Maggiore partecipa alle votazioni.

Art. 96 Convocazione e compito del Consiglio

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Rettor Maggiore o, in sua assenza, dal Vicario generale. Si raduna ordinariamente almeno tre volte all’anno. Il suo compito è dare il consiglio o il consenso, a norma del canone 127, nei casi previsti dal diritto universale o proprio. Nelle riunioni il Rettor Maggiore partecipa alle votazioni.

96.1 Il Rettor Maggiore, oltre a ciò che è stabilito altrove, deve chiedere il consenso del suo Consiglio nei seguenti casi:

a) anticipazione o posticipazione fino a sei mesi del Capitolo generale;

b) nomina del Procuratore Generale, del Segretario generale, dell’Economo generale e del Postulatore generale;

c) approvazione del resoconto annuale dei beni della Congregazione;

d) salvo l’art. 106 b 6), la concessione del permesso di assenza di cui al can. 665 §1;

e) accettazione della rinuncia di un Consigliere generale, di un Rettore provinciale, di un Delegato, dell’Economo generale e del Segretario generale;

f) rimozione dei Superiori, dei Maestri di novizi, dei Prefetti di Spirito, del Segretario generale, dell’Economo generale, del Procuratore Generale e del Postulatore generale;

g) concessione del decreto di dimissione per i religiosi, fermo restando le disposizioni dei can. 694ss;

h) concessione per grave causa dell’indulto di esclaustrazione a un professo perpetuo, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell’Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico.

96.1 Il Rettor Maggiore, oltre a ciò che è stabilito altrove, deve chiedere il consenso del suo Consiglio nei seguenti casi:

a) anticipazione o posticipazione fino a sei mesi del Capitolo;

b) nomina del Segretario generale e dell’Economo generale;

c) approvazione del resoconto annuale dei beni della Congregazione;

d) salvo l’art. 106 b 6), la concessione del permesso di assenza di cui al can. 665 §1;

e) accettazione della rinuncia di un Consigliere generale, di un Rettore provinciale, di un Delegato, dell’Economo generale e del Segretario generale;

f) rimozione dei Rettori, dei Delegati, dei Maestri di novizi, dei Prefetti di Spirito, del Segretario generale, dell’Economo generale;

g) concessione del decreto di dimissione per i religiosi, fermo restando le disposizioni dei can. 694ss;

h) concessione per grave causa dell’indulto di esclaustrazione a un professo perpetuo, tuttavia per non più di cinque anni, previo consenso dell’Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico.

f) Si sostituisce “Superiori” con “Rettori” e si aggiunge “Delegati”, eliminando 110.6

h) Sono 5 anni

96.2 La riunione del Consiglio generale si inizi e si concluda con una preghiera. Si rediga il verbale delle materie trattate, da approvarsi e firmarsi nella riunione successiva. Se sono prescritte votazioni, possono svolgersi a voto segreto.

96.2 La riunione del Consiglio generale si inizi e si concluda con una preghiera. Si rediga il verbale delle materie trattate, da approvarsi e firmarsi nella riunione successiva. Se sono prescritte votazioni, possono svolgersi a voto segreto.

96.3 Quando nel diritto è richiesto soltanto il parere del Consiglio, il Rettor Maggiore può ottenerlo nella maniera che ritiene più opportuna senza convocare il Consiglio stesso; della stessa facoltà godono gli altri Superiori della Congregazione. Di tale consultazione venga redatto un documento da inserire nel Verbale del Consiglio, a tutela della validità dell’atto del superiore.

 

96.4 In caso di necessità le riunioni del Consiglio generale possono svolgersi tramite teleconferenza. Esse non possono sostituire in ogni caso nessuna di quelle ordinariamente previste dalle Costituzioni.

96.3 Quando nel diritto è richiesto soltanto il parere del Consiglio, il Rettor Maggiore può ottenerlo nella maniera che ritiene più opportuna senza convocare il Consiglio stesso; della stessa facoltà godono gli altri Rettori e Delegati della Congregazione. Di tale consultazione venga redatto un documento da inserire nel Verbale del Consiglio, a tutela della validità dell’atto del superiore.

 

96.4 In caso di necessità le riunioni del Consiglio generale possono svolgersi tramite teleconferenza. Esse non possono sostituire in ogni caso nessuna di quelle ordinariamente previste dalle Costituzioni.

96.3 Rettori e Delegati invece che Superiori

Art. 97 Rinuncia – Dimissione – Morte

Nel caso in cui uno dei Consiglieri venisse a mancare, per rinuncia, dimissione o morte, sarà sostituito tramite elezione collegiale di tutto il Consiglio.

Art. 97 Rinuncia – Dimissione – Morte

Nel caso in cui uno dei Consiglieri cessi dall’incarico, per rinuncia, dimissione o morte, sarà sostituito tramite elezione collegiale del Rettor Maggiore con il suo Consiglio

97.1 Prima di eleggere il nuovo consigliere, si tengano presenti le votazioni del Capitolo.

97.1 è nuova

Art. 98 Vicario generale

Il Vicario generale, che deve essere un sacerdote, è il primo Consigliere eletto dal Capitolo generale. Assicura la continuità dell’autorità del Rettor Maggiore nei casi previsti dal diritto universale e proprio. La Congregazione affida a lui l’incarico di vegliare, quale ammonitore, con grande carità e umiltà sul Rettor Maggiore e di sostenerlo con i suoi consigli opportuni.

Art. 98 Vicario generale

Il Vicario generale, che deve essere un sacerdote, è il primo Consigliere eletto dal Capitolo generale. Assicura la continuità dell’autorità del Rettor Maggiore nei casi previsti dal diritto universale e proprio. La Congregazione affida a lui l’incarico di vegliare, quale ammonitore, con grande carità e umiltà sul Rettor Maggiore e di sostenerlo con i suoi consigli opportuni.

98.1 Il Vicario generale, quando l’ufficio del Rettor Maggiore è vacante per qualunque motivo, regge la Congregazione con tutta l’autorità che compete al Rettor Maggiore in forza del diritto. Tuttavia, durante il suo mandato egli non può erigere, sopprimere o dividere Province e Delegazioni, fondare o chiudere case, rimuovere Superiori, Maestri dei novizi, Prefetti di spirito. Il Vicario generale è assistito dai Consiglieri generali, i quali continuano la loro opera per gli affari ordinari fino alla elezione del nuovo Rettor Maggiore.

98.1 Il Vicario generale, quando l’ufficio del Rettor Maggiore è vacante per qualunque motivo, regge la Congregazione con tutta l’autorità che compete al Rettor Maggiore in forza del diritto. Tuttavia, durante il suo mandato egli non può erigere, sopprimere o dividere Province e Delegazioni, fondare o chiudere case, rimuovere Superiori, Maestri dei novizi, Prefetti di spirito. Il Vicario generale convoca il Capitolo a norma del Art. 80 ed è assistito dai Consiglieri generali, i quali continuano la loro opera per gli affari ordinari fino alla elezione del nuovo Rettor Maggiore.

98.1 deve convocare il Capitolo cfr art.80

98.2 L’incarico di vegliare sul Rettor Maggiore e di sostenerlo richiede che il Vicario generale rimanga con lui in perfetta sintonia di pensiero e di vita, in un clima di dialogo aperto e fraterno, in modo da facilitare la comprensione delle varie situazioni e potersi rendere interprete presso di lui dei rilievi e delle istanze dei Congregati. Al Vicario generale si possono rivolgere fiduciosamente i Congregati perché trasmetta al Rettor Maggiore il loro pensiero in casi delicati di disaccordo o di malcontento, evitando così pettegolezzi o mormorazioni.

 

98.3 In caso di morte del Rettor Maggiore o di sua inabilità il Vicario generale e il Segretario generale procedono all’esame di tutti gli scritti e delle memorie riguardanti la Congregazione che si trovano presso il Rettor Maggiore e ritirano secondo i casi nell’archivio generale o storico, ciò che è necessario.

98.2 L’incarico di vegliare sul Rettor Maggiore e di sostenerlo richiede che il Vicario generale rimanga con lui in perfetta sintonia di pensiero e di vita, in un clima di dialogo aperto e fraterno, in modo da facilitare la comprensione delle varie situazioni e potersi rendere interprete presso di lui dei rilievi e delle istanze dei Congregati. Al Vicario generale si possono rivolgere fiduciosamente i Congregati perché trasmetta al Rettor Maggiore il loro pensiero in casi delicati di disaccordo o di difficoltà, evitando così pettegolezzi o mormorazioni.

 

98.3 In caso di morte del Rettor Maggiore o di sua inabilità il Vicario generale e il Segretario generale procedono all’esame di tutti gli scritti e delle memorie riguardanti la Congregazione che si trovano presso il Rettor Maggiore e ritirano secondo i casi nell’archivio generale o storico, ciò che è necessario.

Art. 99 Segretario generale

Il Segretario generale viene scelto dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio fra i professi perpetui della Congregazione. Può essere scelto fra gli stessi Consiglieri e rimane in carica a giudizio del Rettor Maggiore. A lui spetta la compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, del Capitolo generale e degli atti ufficiali della Congregazione. Gli altri suoi compiti sono definiti nelle Norme.

 

 

99.1 Il compito del Segretario generale consiste nel:

a) stendere i verbali delle riunioni del Consiglio generale;

b) compilare gli atti ufficiali del Governo;

c) notificare per tempo ai Consiglieri la data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio generale;

d) trasmettere alle case e ai soggetti gli atti del Governo, le comunicazioni, le nomine simili;

e) tenere aggiornato il registro e lo schedario dei soggetti con tutte le indicazioni e le variazioni necessarie;

f) curare il bollettino ufficiale della Congregazione;

g) tenere ordinato e aggiornato l’archivio generale, non permettendo che si consulti o asporti alcun documento dall’archivio stesso senza autorizzazione scritta del Rettor Maggiore. Tutte le elezioni e le nomine siano fatte per iscritto e in triplice copia: una per l’interessato, l’altra per l’archivio generale e la terza per l’archivio della comunità.

 

99.2 Quando il Segretario generale non è Consigliere generale interviene alle riunioni del Consiglio di Congregazione e del Consiglio generale senza diritto di voto ed è tenuto al segreto.

Art. 99 Segretario generale

Il Segretario generale viene scelto dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio fra i professi perpetui della Congregazione. Può essere scelto fra gli stessi Consiglieri e rimane in carica a giudizio del Rettor Maggiore. A lui spetta la compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, del Capitolo generale e degli atti ufficiali della Congregazione. Gli altri suoi compiti sono definiti nelle Norme.

 

 

99.1 Il compito del Segretario generale consiste nel:

a) stendere i verbali delle riunioni del Consiglio generale;

b) compilare gli atti ufficiali del Governo;

c) notificare per tempo ai Consiglieri la data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio generale;

d) trasmettere alle case e ai soggetti gli atti del Governo, le comunicazioni, le nomine simili;

e) tenere aggiornato il registro e lo schedario dei soggetti con tutte le indicazioni e le variazioni necessarie;

f) curare il bollettino ufficiale della Congregazione;

g) tenere ordinato e aggiornato l’archivio generale, non permettendo che si consulti o asporti alcun documento dall’archivio stesso senza autorizzazione scritta del Rettor Maggiore. Tutte le elezioni e le nomine siano fatte per iscritto e in triplice copia: una per l’interessato, l’altra per l’archivio generale e la terza per l’archivio della comunità.

 

99.2 Quando il Segretario generale non è Consigliere generale interviene alle riunioni del Consiglio di Congregazione e del Consiglio generale senza diritto di voto ed è tenuto al segreto.

Art. 100 Economo generale

All’amministrazione dei beni della Congregazione è preposto l’Economo generale nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio fra i professi perpetui della Congregazione. Può essere scelto fra gli stessi Consiglieri e rimane in carica a giudizio del Rettor Maggiore. Suo compito è quello di curare gli interessi economici della Congregazione in spirito di povertà e carità, sotto la direzione del Rettor Maggiore.

Art. 100 Economo generale

All’amministrazione dei beni della Congregazione è preposto l’Economo generale nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio fra i professi perpetui della Congregazione. Può essere scelto fra gli stessi Consiglieri e rimane in carica a giudizio del Rettor Maggiore. Suo compito è quello di curare gli interessi economici della Congregazione in spirito di povertà e carità, sotto la direzione del Rettor Maggiore.

CIC 636.1

100.1 Il compito dell’Economo generale consiste nel:

a) conservare e amministrare i beni temporali della Congregazione;

b) provvedere alle spese del Rettor Maggiore, dei Consiglieri generali e degli ufficiali della Curia generalizia per l’esercizio del loro ufficio;

c) controllare l’amministrazione degli economi provinciali e delle Delegazioni;

d) tutelare diligentemente i diritti della Congregazione, intraprendendo con l’espressa licenza scritta del Rettor Maggiore anche, se necessario, cause nell’ambito dell’autorità civile. Questo quando la causa non sia di competenza dell’entità giuridica inferiore.

100.1 Il compito dell’Economo generale consiste nel:

a) conservare e amministrare i beni temporali della Congregazione;

b) provvedere alle spese del Rettor Maggiore, dei Consiglieri generali e degli ufficiali della Curia generalizia per l’esercizio del loro ufficio;

c) controllare l’amministrazione degli economi provinciali e delle Delegazioni;

d) tutelare diligentemente i diritti della Congregazione, intraprendendo con l’espressa licenza scritta del Rettor Maggiore anche, se necessario, cause nell’ambito dell’autorità civile. Questo quando la causa non sia di competenza dell’entità giuridica inferiore.

100.2 L’Economo generale tenga aggiornato presso l’archivio della Curia generalizia l’elenco dei beni, dei titoli, degli oneri della Congregazione e dei relativi documenti. Abbia pure copia dei documenti riguardanti i beni delle Provincie, delle Delegazioni e delle singole case. Per gli immobili e i mobili preziosi, l’Economo generale riceve e conserva una copia del registro, opportunamente aggiornato.

 

100.3 L’Economo generale riceve, ed esige, entro il 31 marzo di ogni anno, dalle Provincie, dale Delegazioni e dalle Case la relazione economica, comprendente il bilancio consuntivo e preventivo e la situazione patrimoniale.

 

100.4 L’Economato generale percepisce ogni anno dalle Provincie, dalle Delegazioni e dalle Case, i contributi fissati dal Rettor Maggiore con il suo Consiglio secondo le indicazioni del Direttorio Economico.

 

100.5 All’inizio di ogni anno l’Economo generale sottoponga al Rettor Maggiore e al suo Consiglio, per averne l’approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo delle entrate ed uscite e il resoconto dell’amministrazione.

 

100.6 Per l’approvazione dei conti annuali i registri vengano presentati in antecedenza al Rettor Maggiore e ai Consiglieri, perché ne prendano esatta conoscenza prima di discuterli in Consiglio.

 

100.7 Quando l’Economo generale non è Consigliere generale, interviene alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Congregazione a giudizio del Rettor Maggiore, ma senza diritto di voto.

 

100.8 E’ conveniente che l’Economo generale sia affiancato da un vice – economo nominato dal Rettor Maggiore, il quale lo aiuti nel suo ufficio e sia al corrente dell’amministrazione per poterlo sostituire in caso di necessità.

 

100.9 L’Economo generale prepari per ogni Capitolo generale un resoconto dettagliato di tutta l’amministrazione della Congregazione, dal Capitolo precedente all’attuale, compreso l’esatto stato patrimoniale e l’elenco degli immobili e mobili preziosi.

100.2 Il Direttorio Economico della Congregazione determina le indicazioni precise relative alle funzioni, alle competenze, alle procedure e alle responsabilità dell’Economo generale nell’esercizio del suo ufficio.

 

100.3 Il Direttorio Economico stabilisce le modalità riguardanti l’amministrazione dei beni della Congregazione, la documentazione patrimoniale, i bilanci e i preventivi, i contributi delle Provincie, delle Delegazioni e delle Case, i rapporti con gli economi provinciali e delle Delegazioni, la presentazione dei rendiconti al Rettor Maggiore e al suo Consiglio, e la relazione economica da presentare al Capitolo generale.

Due Norme nuove che evitano le ripetizioni e rimandano al Diretorio Economico

La Provincia

La Provincia

Art. 101 Caratteristiche e ragion d’essere

La Provincia è un’unità organica della Congregazione, persona giuridica che raggruppa insieme diverse comunità locali. E’ governata dal Rettore provinciale con il suo Consiglio sempre, però, subordinata e collegata al Rettor Maggiore e al Governo centrale dell’Istituto, con spirito di totale apertura nei confronti di tutta la Congregazione, il cui bene, in nome della solidarietà e della universalità, sarà sempre anteposto ad ogni interesse particolare. La ragion d’essere della Provincia è che la Congregazione possa meglio realizzare il suo fine nei luoghi in cui si trova presente e per meglio vivere la vita religiosa e apostolica nelle circostanze particolari di un determinato luogo.

Art. 101 Caratteristiche e ragion d’essere

La Provincia è un’unità organica della Congregazione, persona giuridica che raggruppa insieme diverse comunità locali. E’ governata dal Rettore provinciale con il suo Consiglio sempre, però, subordinata e collegata al Rettor Maggiore e al Governo centrale dell’Istituto, con spirito di totale apertura nei confronti di tutta la Congregazione, il cui bene, in nome della solidarietà e della universalità, sarà sempre anteposto ad ogni interesse particolare. La ragion d’essere della Provincia è che la Congregazione possa meglio realizzare il suo fine nei luoghi in cui si trova presente e per meglio vivere la vita religiosa e apostolica nelle circostanze particolari di un determinato luogo.

CIC 621

Art. 102 Creazione

Una Provincia è eretta canonicamente dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio. Lo stesso Rettor Maggiore, sempre con il consenso del proprio Consiglio, potrà eventualmente unire, dividere e sopprimere le Province, previa una opportuna consultazione.

 

 

102.1 Il grado di vitalità e di autonomia richiesto per erigere una Provincia è giudicato dal Rettor Maggiore e dal suo Consiglio, che terranno conto dell’importanza e della completezza delle opere secondo il fine della Congregazione, delle basi economiche, del numero dei membri e delle comunità.

Art. 102 Creazione

Una Provincia è eretta canonicamente dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio. Lo stesso Rettor Maggiore, sempre con il consenso del proprio Consiglio, potrà eventualmente unire, dividere e sopprimere le Province, previa una opportuna consultazione.

 

 

102.1 Il grado di vitalità e di autonomia richiesto per erigere una Provincia è giudicato dal Rettor Maggiore e dal suo Consiglio, che terranno conto dell’importanza e della completezza delle opere secondo il fine della Congregazione, delle basi economiche, del numero dei membri e delle comunità.

CIC 621

102.2 Quando la Provincia vuole fare una nuova fondazione al di fuori del suo territorio e dei luoghi dove lavora, deve chiedere il consenso del Rettor Maggiore e del suo Consiglio.

 

102.3 Una fondazione come alla norma 102.2 può diventare una Delegazione provinciale. E’ composta da una o più comunità ed è diretta da un responsabile, il Delegato provinciale, il quale riceve dal Rettore provinciale, facoltà delegate. Nell’atto di nomina, saranno precisate le facoltà delegate e tutto ciò che concerne la partecipazione alle attività della Provincia.

102.2 non risulta corretta, poiché è sempre l’autorità a richiedere il “consenso” ai propri consiglieri, e non viceversa.
Una Provincia non è vincolata a un territorio civile.


102.3 si colloca meglio nell’Art. 108

Art. 103 Compito del Governo provinciale

Il governo provinciale è affidato al Rettore provinciale coadiuvato dal suo Consiglio. Ha il compito di promuovere la comunione tra i confratelli e le comunità, la osservanza della vita religiosa e di attuare i fini della Congregazione nella Provincia. E’ suo dovere attuare le scelte dei Capitoli relative alla vita della Congregazione e mettere in pratica fedelmente le direttive del Rettor Maggiore, con il quale coopererà efficacemente.

Art. 103 Compito del Governo provinciale

Il governo provinciale è affidato al Rettore provinciale coadiuvato dal suo Consiglio. Ha il compito di promuovere la comunione tra i confratelli e le comunità, la osservanza della vita religiosa e di attuare i fini della Congregazione nella Provincia. E’ suo dovere attuare le scelte dei Capitoli relative alla vita della Congregazione e mettere in pratica fedelmente le direttive del Rettor Maggiore, con il quale coopererà efficacemente.

Art. 104 Assemblea provinciale

In ogni Provincia si avrà un’Assemblea rappresentativa, il cui compito sarà di esaminare le questioni circa la vita della Provincia, della Congregazione e della Chiesa, come organo consultivo del Governo provinciale.
La composizione dell’Assemblea rappresentativa e altre regole circa la sua celebrazione siano definite nelle Norme.

Art. 104 Rettore provinciale

a) Profilo

In ogni Provincia c’è un Rettore provinciale che ha il compito di promuovere la fedeltà alla vita religiosa e all’apostolato nelle comunità della sua giurisdizione, preoccupandosi che siano in accordo con le direttive della Chiesa, con le Costituzioni e Norme, le decisioni dei Capitoli e le direttive del Rettor Maggiore. In tutto collabori prudentemente con i Rettori locali. In quanto il Rettore provinciale è il primo responsabile per il vincolo di unione tra tutto l’Istituto e la Provincia, deve tenersi in contatto frequente con il Rettor Maggiore e il Consiglio generale a cui riferisca i problemi più gravi prima di arrivare a soluzioni. Inoltre, promuove la collaborazione con altre Province per il bene della Congregazione.

b) Nomina e requisiti

Il Rettore provinciale è nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio dopo una opportuna consultazione. Deve essere sacerdote e, inoltre, professo di voti perpetui da almeno cinque anni. Il Rettore provinciale dura in carica quattro anni, dopo i quali può essere nominato per un secondo quadriennio, ma non per un terzo consecutivo. Il Rettore provinciale entrante farà la professione di fede prima di assumere il suo mandato.

CIC 617-620

CIC 622-625

CIC 833.8

 

L’Assemblea è un organo consultivo posto al servizio del Rettore Provinciale; pertanto, risulta opportuno riorganizzare l’ordine degli articoli.
L’Assemblea va al Art 107 con le sue Norme

104.1 L’Assemblea rappresentativa è convocata dal Rettore provinciale con il consenso del suo Consiglio, almeno una volta durante il suo mandato, e secondo quanto stabiliscono le Norme per la Provincia.

 

104.2 All’Assemblea rappresentativa parteciperanno di diritto il Rettore provinciale e i suoi Consiglieri. Partecipa di diritto, se lo ritiene opportuno, anche il Rettor Maggiore o un suo delegato. Per la partecipazione dei membri eletti si seguiranno le Norme per la Provincia, possibilmente ogni casa abbia un rappresentante.

104.3 L’assemblea sarà convocata almeno sei mesi prima della data di inizio. Tutte le case e tutti i religiosi della Provincia hanno il diritto di presentare le loro proposte all’Assemblea rappresentativa nel modo stabilito dalle Norme per la Provincia.

 

104.4 E’ conveniente che l’Assemblea rappresentativa sia preceduta da un giorno di ritiro spirituale per disporre i partecipanti all’azione dello Spirito Santo.

 

104.5 L’Assemblea rappresentativa è l’organo consultivo del Governo provinciale. Può proporre orientamenti per la vita della Provincia. Il Governo provinciale, valutati tali orientamenti, prenderà in merito le decisioni che giudicherà più convenienti. L’Assemblea potrà anche proporre statuti per la Provincia, che entreranno in vigore dopo la promulgazione da parte del Rettore provinciale, ottenuto il consenso del Rettor Maggiore e del suo
Consiglio. E’ facoltà dell’Assemblea esaminare gli argomenti da presentare al Capitolo Generale, sia riguardo alla vita della Provincia, come anche della Congregazione o della Chiesa in generale. Questi argomenti verranno consegnati alla Commissione Precapitolare incaricata della preparazione del Capitolo Generale.

104.6 Oltre all’Assemblea rappresentativa, il Rettore provinciale col consenso del suo consiglio potrà convocare altre assemblee aperte a tutti i confratelli.

104.1 La consultazione per la nomina del Rettore provinciale e dei Consiglieri provinciali sia fatta dal Rettor Maggiore presso i professi di voti perpetui della Provincia nella maniera seguente:

a) Allo scadere del mandato del Provinciale, il Rettor Maggiore inviterà gli aventi diritto della Provincia a esprimere il loro parere riguardo al nuovo Governo provinciale, fissando il tempo utile per la consultazione.
b) Ciascuno indicherà i nomi del Provinciale e i suoi Consiglieri aggiungendo le proprie motivazioni. I Rettori locali in una data stabilita riuniranno la propria comunità e i pareri scritti da ciascuno saranno posti in un’unica busta che, sigillata, sarà inviata al Rettor Maggiore.

c) L’apertura delle buste avverrà durante la sessione del Consiglio generale. In seguito alla lettura dei pareri e dopo un’adeguata discussione, il Rettor Maggiore presenterà i candidati alla funzione di Rettore provinciale e di Consiglieri provinciali.

d) Con il consenso del suo Consiglio, il Rettor Maggiore nominerà il Provinciale. Con il parere del suo Consiglio, il Rettor Maggiore nominerà il Consiglio provinciale.

e) Le persone designate comunicheranno al più presto la loro decisione al Rettor Maggiore, ma non oltre 72 ore dalla data di ricezione della comunicazione.

f) Se qualcuna delle persone designate non rispondesse in tempo utile o rinunciasse, il Rettor Maggiore procederà ad un’altra designazione, senza però ricorrere ad un’altra consultazione.

 

104.2 Il Rettore provinciale uscente rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla presa di possesso del nuovo Rettore provinciale.

 

104.3 Il Rettore provinciale entrante pronuncerà, insieme alla Professione di Fede, il giuramento di fedeltà.

 

104.4 Il Rettore provinciale applichi la Messa per la Provincia, la Congregazione, gli Oblati e i benefattori vivi e defunti, nei giorni prescritti per il Rettor Maggiore.

Le Norme dell’Art 104 sono state riordinate.

Art. 105 Rettore provinciale

 a) Profilo

In ogni Provincia c’è un Rettore provinciale che ha il compito di promuovere la fedeltà alla vita religiosa e all’apostolato nelle comunità della sua giurisdizione, preoccupandosi che siano in accordo con le direttive della Chiesa, con le Costituzioni e Norme, le decisioni dei Capitoli e le direttive del Rettor Maggiore. In tutto collabori prudentemente con i Rettori locali. In quanto il Rettore provinciale è il primo responsabile per il vincolo di unione tra tutto l’Istituto e la Provincia, deve tenersi in contatto frequente con il Rettor Maggiore e il Consiglio generale a cui riferisca i problemi più gravi prima di arrivare a soluzioni. Inoltre, promuove la collaborazione con altre Province per il bene della Congregazione.

b) Nomina e requisiti

Il Rettore provinciale è nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio dopo una opportuna consultazione. Deve essere sacerdote e, inoltre, professo di voti perpetui da almeno cinque anni. Il Rettore provinciale dura in carica quattro anni, dopo i quali può essere nominato per un secondo quadriennio, ma non per un terzo consecutivo. Il Rettore provinciale entrante farà la professione di fede prima di assumere il suo mandato.

Art. 105 Autorità e giurisdizione

a) Il Rettore provinciale, per diritto, è Superiore maggiore e ha autorità su tutti i membri, comunità e opere della Provincia, secondo quanto stabilito nel diritto universale e nel diritto proprio. In ogni caso, per giusti motivi, il Rettor Maggiore può riservare a sé la giurisdizione sopra qualche casa o persona, oppure, per gravi motivi, riservare a sé qualche compito che normalmente spetta al Rettore provinciale.

b) I compiti e i poteri del Rettore provinciale all’interno della sua Provincia sono:

1) essere rappresentante della Provincia davanti alle autorità ecclesiali e civili;

2) trasferire i confratelli da una comunità all’altra nell’ambito della Provincia;

3) dirigere la formazione iniziale e permanente secondo la Ratio Institutionis dell’Istituto;

4) visitare le comunità della Provincia;

5) concedere autorizzazione per la pubblicazione di scritti secondo il canone 832;

6) dispensare temporaneamente, in casi particolari, singoli confratelli o anche singole comunità dall’osservanza di qualche prescrizione disciplinare del diritto proprio;

7) amministrare i beni temporali della Provincia entro i termini del diritto universale e proprio.

 

c) I seguenti atti richiedono il consenso del suo Consiglio:

1) nominare l’Economo provinciale, il Segretario provinciale e i Rettori locali;

2) convocare l’Assemblea provinciale;

3) stabilire o trasferire la sede provinciale;

4) nominare gli incaricati della formazione. Il Superiore maggiore chieda al Rettor Maggiore il nulla osta per la nomina del Maestro dei Novizi;

5) ammettere al noviziato, alla prima professione, alla Professione Perpetua e agli ordini sacri. Per l’ammissione alla Professione Perpetua e agli ordini sacri è richiesto il nulla osta del Rettor Maggiore;

6) determinare i contributi per l’amministrazione provinciale delle singole comunità, consultate le medesime;

7) approvare il resoconto amministrativo dell’Economo provinciale;

8) approvare atti amministrativi straordinari nella Provincia entro i limiti definiti dal diritto proprio.

9) promulgare Norme per la provincia, previa approvazione del Rettor Maggiore col consenso del suo consiglio.

 

d) I seguenti atti richiedono il voto consultivo dei suoi Consiglieri:

1) ammettere un professo temporaneo alla rinnovazione dei voti;

2) ammettere i propri sudditi ai ministeri di lettorato e di accolitato;

3) proporre la nomina di parroci ai Vescovi a norma del diritto universale.

CIC 127, 167

105.1 Ogni anno il Rettore provinciale visiti personalmente o per mezzo di un suo delegato, tutte le comunità della Provincia e abbia frequenti incontri personali con i confratelli per conoscerne l’indole, i desideri e le necessità. Nella visita canonica, da farsi possibilmente personalmente almeno una volta durante il mandato, il Rettore provinciale verifichi con particolare attenzione e impegno la vita religiosa, le attività apostoliche, la sollecitudine per le vocazioni, la situazione amministrativa delle comunità. Si controllino inoltre i registri e i verbali.

 

105.2 Il Rettore provinciale uscente rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla presa di possesso del nuovo Rettore provinciale.

 

105.3 La consultazione per la nomina del Rettore provinciale e dei Consiglieri provinciali sia fatta dal Rettor Maggiore presso i professi di voti perpetui della Provincia nella maniera seguente:

a) Allo scadere del mandato del Provinciale, il Rettor Maggiore inviterà gli aventi diritto della Provincia a esprimere il loro parere riguardo al nuovo Governo provinciale, fissando il tempo utile per la consultazione.
b) Ciascuno indicherà i nomi del Provinciale e i suoi Consiglieri aggiungendo le proprie motivazioni. I Rettori locali in una data stabilita riuniranno la propria comunità e i pareri scritti da ciascuno saranno posti in un’unica busta che, sigillata, sarà inviata al Rettor Maggiore.

c) L’apertura delle buste avverrà durante la sessione del Consiglio generale. In seguito alla lettura dei pareri e dopo un’adeguata discussione, il Rettor Maggiore presenterà i candidati alla funzione di Rettore provinciale e di Consiglieri provinciali.

d) Con il consenso del suo Consiglio, il Rettor Maggiore nominerà il Provinciale. Con il parere del suo Consiglio, il Rettor Maggiore nominerà il Consiglio provinciale.

e) Le persone designate comunicheranno al più presto la loro decisione al Rettor Maggiore, ma non oltre i tre giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

f) Se qualcuna delle persone designate non rispondesse in tempo utile o rinunciasse, il Rettor Maggiore procederà ad un’altra designazione, senza però ricorrere ad un’altra consultazione.

 

105.4 Il Rettore provinciale entrante pronuncerà, insieme alla Professione di Fede, il giuramento di fedeltà.

 

105.5 Il Rettore provinciale applichi la Messa per la Provincia, la Congregazione, gli Oblati e i benefattori vivi e defunti, nei giorni prescritti per il Rettor Maggiore.

105.1 Ogni anno il Rettore provinciale visiti personalmente o per mezzo di un suo delegato, tutte le comunità della Provincia e abbia frequenti incontri personali con i confratelli per conoscerne l’indole, i desideri e le necessità. Nella visita, da farsi possibilmente personalmente almeno una volta durante il mandato, il Rettore provinciale verifichi con particolare attenzione e impegno la vita religiosa, le attività apostoliche, la sollecitudine per le vocazioni, la situazione amministrativa delle comunità. Si controllino inoltre i registri e i verbali.

105.1 va a 105.1

È opportuno riformulare o eliminare il termine “canonica” in riferimento alle visite del Provinciale.
La presente Norma necessita di una riformulazione.

Art. 106 Autorità e giurisdizione

a) Il Rettore provinciale, per diritto, è Superiore maggiore e ha autorità su tutti i membri, comunità e opere della Provincia, secondo quanto stabilito nel diritto universale e nel diritto proprio. In ogni caso, per giusti motivi, il Rettor Maggiore può riservare a sé la giurisdizione sopra qualche casa o persona, oppure, per gravi motivi, riservare a sé qualche compito che normalmente spetta al Rettore provinciale.

b) I compiti e i poteri del Rettore provinciale all’interno della sua Provincia sono:

1) essere rappresentante della Provincia davanti alle autorità ecclesiali e civili;

2) trasferire i confratelli da una comunità all’altra nell’ambito della Provincia;

3) dirigere la formazione iniziale e permanente secondo la Ratio Institutionis dell’Istituto;

4) visitare le comunità della Provincia;

5) concedere autorizzazione per la pubblicazione di scritti secondo il canone 832;

6) dispensare temporaneamente, in casi particolari, singoli confratelli o anche singole comunità dall’osservanza di qualche prescrizione disciplinare del diritto proprio;

7) amministrare i beni temporali della Provincia entro i termini del diritto universale e proprio.

 

c) I seguenti atti richiedono il consenso del suo Consiglio:

1) nominare l’Economo provinciale, il Segretario provinciale e i Rettori locali;

2) convocare l’Assemblea provinciale;

3) stabilire o trasferire la sede provinciale;

4) nominare gli incaricati della formazione. Il Superiore maggiore chieda al Rettor Maggiore il nulla osta per la nomina del Maestro dei Novizi;

5) ammettere al noviziato, alla prima professione, alla Professione Perpetua e agli ordini sacri. Per l’ammissione alla Professione Perpetua e agli ordini sacri è richiesto il nulla osta del Rettor Maggiore;

6) determinare i contributi per l’amministrazione provinciale delle singole comunità, consultate le medesime;

7) approvare il resoconto amministrativo dell’Economo provinciale;

8) approvare atti amministrativi straordinari nella Provincia entro i limiti definiti dal diritto proprio.

9) promulgare Norme per la provincia, previa approvazione del Rettor Maggiore col consenso del suo consiglio.

 

d) I seguenti atti richiedono il voto consultivo dei suoi Consiglieri:

1) ammettere un professo temporaneo alla rinnovazione dei voti;

2) ammettere i propri sudditi ai ministeri di lettorato e di accolitato;

3) proporre la nomina di parroci ai Vescovi a norma del diritto universale.

Art. 106 Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è composto dal Rettore provinciale e di altri Consiglieri nel numero deciso dal Rettor Maggiore. I Consiglieri sono nominati dal Rettor Maggiore, sentito il parere del suo Consiglio e previa una opportuna consultazione. Devono essere professi perpetui e durano in carica quanto il Rettore provinciale. Uno dei Consiglieri, che deve essere sacerdote e professo perpetuo di almeno cinque anni, sarà nominato Vice-rettore provinciale dal Rettor Maggiore. Il compito del Consiglio è dare il voto consultivo o deliberativo ai sensi del canone 127.

CIC 627

106.1 Il Consiglio provinciale si raduna al meno due volte all’anno. E’ convocato e presieduto dal Rettore provinciale o, nella sua assenza, dal Vice-Rettore provinciale. I Consiglieri devono mantenere il segreto su cose trattate che possano recare danno alla buona fama di persone, di comunità o della Congregazione. Se sono prescritte votazioni, esse possono svolgersi a voti segreti.

 

106.2 Il Rettore provinciale nominerà uno fra i professi perpetui della Provincia all’incarico di Segretario provinciale; può essere scelto fra i suoi Consiglieri. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale, ma senza voto se non è membro, per stendere i verbali e simili servizi di segreteria. Compila gli atti ufficiali della Provincia, cura l’archivio e ha premura che gli atti, le decisioni, le notizie, ecc. siano comunicate alle comunità locali e alla Curia generalizia.

Periodicità delle riunioni

106.3 Il Rettore provinciale nominerà uno fra i professi perpetui della Provincia all’incarico di Economo provinciale; può essere scelto fra i suoi Consiglieri. Il suo compito, sotto la direzione del Rettore provinciale e in analogia con quello dell’Economo generale, è descritto nel Direttorio Economico della Congregazione.

 

106.4 Ogni anno il Rettore provinciale prepari una relazione sulla Provincia che deve essere approvata dal suo Consiglio e poi inviata al Rettor Maggiore. Inoltre, abbia cura di inviare gli aggiornamenti opportuni ad ogni sessione del Consiglio generale.

106.3 recepisce l’Art. 108 e lo trasforma in Norma, così che il Segretario e l’Economo della Provincia risultino trattati nello stesso articolo.

Per evitare la ripetizione dei compiti, si rimanda al D.E.

 

106.4 viene da 107.3 e conserva solo la seconda parte

Art. 107 Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è composto dal Rettore provinciale e di altri Consiglieri nel numero deciso dal Rettor Maggiore. I Consiglieri sono nominati dal Rettor Maggiore, sentito il parere del suo Consiglio e previa una opportuna consultazione. Devono essere professi perpetui e durano in carica quanto il Rettore provinciale. Uno dei Consiglieri, che deve essere sacerdote e professo perpetuo di almeno cinque anni, sarà nominato Vice-rettore provinciale dal Rettor Maggiore. Il compito del Consiglio è dare il voto consultivo o deliberativo ai sensi del canone 127.

Art. 107 Assemblea provinciale

In ogni Provincia si avrà un’Assemblea, il cui compito sarà di esaminare le questioni circa la vita della Provincia, della Congregazione e della Chiesa, come organo consultivo del Governo provinciale.
La composizione dell’Assemblea e altre regole circa la sua celebrazione siano definite nelle Norme.

CIC 632

 

È necessario riformulare l’intera sezione relativa all’Assemblea, in modo che essa risulti chiaramente distinta dall’analogia con il Capitolo.

107.1 Il Consiglio provinciale si raduna quando il Rettore provinciale lo giudica necessario o opportuno. E’ convocato e presieduto dal Rettore provinciale o, nella sua assenza, dal Vice-Rettore provinciale. I Consiglieri devono mantenere il segreto su cose trattate che possano recare danno alla buona fama di persone, di comunità o della Congregazione. Se sono prescritte votazioni, esse possono svolgersi a voti segreti.

107.1 L’Assemblea è convocata dal Rettore provinciale con il consenso del suo Consiglio, almeno una volta durante il suo mandato, e secondo quanto stabiliscono le Norme per la Provincia.

107.2 Il Rettore provinciale nominerà uno fra i professi perpetui della Provincia all’incarico di Segretario provinciale; può essere scelto fra i suoi Consiglieri. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale, ma senza voto se non è membro, per stendere i verbali e simili servizi di segreteria. Compila gli atti ufficiali della Provincia, cura l’archivio e ha premura che gli atti, le decisioni, le notizie, ecc. siano comunicate alle comunità locali e alla Curia generalizia.

107.2 All’Assemblea partecipano il Rettore provinciale e i suoi Consiglieri. Anche il Rettor Maggiore o un suo delegato vi partecipa, se lo ritiene opportuno. Tutti i professi della Provincia, in quanto membri corresponsabili di una medesima comunità, sono invitati a partecipare all’Assemblea.

107.2 viene da 104.2

107.3 Quando lo giudica opportuno, il Rettore provinciale può convocare i Rettori locali, gli incaricati della formazione e altri per consultarli, in maniera analoga al Consiglio di Congregazione, sugli affari della Provincia. Ogni anno il Rettore provinciale prepari una relazione sulla Provincia che deve essere approvata dal suo Consiglio e poi inviata al Rettor Maggiore. Inoltre abbia cura di inviare gli aggiornamenti opportuni ad ogni sessione del Consiglio generale.

107.3 L’Assemblea può proporre orientamenti per la vita della Provincia. Il Governo provinciale, valutati tali orientamenti, prenderà in merito le decisioni che giudicherà più convenienti. L’Assemblea potrà anche proporre statuti per la Provincia, che entreranno in vigore dopo la promulgazione da parte del Rettore provinciale, ottenuto il nulla osta del Rettor Maggiore. L’Assemblea, oltre a poter esaminare gli argomenti da presentare al Capitolo, riceve e fa proprie le indicazioni da esso ricevute riguardanti la vita della Provincia, della Congregazione o della Chiesa.

107.3 viene da 104.5.

Art. 108 Economo Provinciale

Il Rettore provinciale, con il consenso del suo consiglio, nominerà uno dei professi perpetui della Provincia all’ufficio di Economo provinciale.

 

 

108.1 Il compito dell’Economo provinciale, sotto la direzione del Rettore provinciale, consisterà nel:

a) conservare e amministrare i beni temporali della Provincia;

b) provvedere alle spese degli ufficiali della Provincia, per l’esercizio del loro ufficio;

c) provvedere alle necessità delle case di formazione e alle spese per l’apostolato vocazionale;

d) controllare l’amministrazione delle comunità locali e delle delegazioni provinciali;

e) tutelare diligentemente i diritti della Provincia e della Congregazione, in collaborazione col Rappresentante

 

108.2 L’Economo provinciale tenga aggiornato presso l’archivio della Curia provinciale l’elenco dei beni, dei titoli, degli oneri della Provincia e dei relativi documenti. Abbia pure copia dei documenti riguardanti i beni delle Delegazioni provinciali e delle singole case. Per gli immobili e i mobili preziosi, l’Economo provinciale riceve e conserva una copia del registro, opportunamente aggiornato, che ogni Delegazione provinciale e casa compila.

108.3 L’Economato provinciale riceve, ed esige, entro il 28 febbraio di ogni anno, dalle Delegazioni provinciali e dalle case, la relazione economica, comprendente il bilancio consuntivo e preventivo, e la situazione patrimoniale.

 

108.4 L’Economo provinciale percepisce ogni anno dalle Delegazioni provinciali e dalle case i contributi fissati dal Rettore provinciale con il consenso del suo Consiglio, secondo le indicazioni del Direttorio Economico.

108.5 L’Economo provinciale all’inizio di ogni anno sottoponga al Rettore provinciale e al suo Consiglio, per averne l’approvazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite e il resoconto dell’amministrazione. Una copia dei bilanci e degli altri documenti dell’amministrazione saranno inviati all’Economo generale.

 

108.6 Per l’approvazione dei conti annuali, i registri vengano presentati in antecedenza al Rettore provinciale e ai suoi Consiglieri, perché ne prendano esatta conoscenza prima di discuterli in Consiglio.

 

108.7 Quando l’Economo provinciale non è Consigliere, interviene alle riunioni del Consiglio provinciale e del Consiglio della Provincia a giudizio del Rettor provinciale, ma senza diritto di voto.

 

108.8 E’ conveniente che l’Economo provinciale sia affiancato da un vice-economo nominato dal Rettore provinciale, il quale lo aiuti nel suo ufficio e sia al corrente dell’amministrazione per poterlo sostituire in caso di necessità.

 

108.9 Per l’Assemblea provinciale l’Economo prepari un resoconto di tutta l’amministrazione degli anni trascorsi dall’Assemblea precedente all’attuale, compreso l’esatto stato patrimoniale e l’elenco degli immobili e dei mobili preziosi.

L’Art. 108 va a 106.3 come Norma, così che il Segretario e l’Economo della Provincia risultino trattati nello stesso articolo.

Per evitare la ripetizione dei compiti, si rimanda al D.E.

La Delegazione

Art. 109 Delegazione

Quando non è ancora opportuno erigere una Provincia, il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio può costituire una Delegazione.

La Delegazione

Art. 108 Delegazione

Per meglio guidare la Congregazione nell’attuazione dei suoi fini, il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può costituire una Delegazione composta da una o più case.

Analogamente, il Rettore provinciale, nell’ambito della sua giurisdizione, con il consenso del suo Consiglio e il nulla osta del Rettor Maggiore, può anch’egli costituire una Delegazione.

Questa redazione intende esprimere, in tono positivo, la ragion d’essere di una Delegazione e l’istituzione della Delegazione provinciale.

Art. 110 Delegato

Il Superiore della Delegazione è nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio dopo una opportuna consultazione. Egli governa la sua Delegazione in base ai poteri ricevuti dal Rettor Maggiore. Deve essere sacerdote e, inoltre, professo di voti perpetui da almeno cinque anni. Il Delegato scade con il Rettor Maggiore e non può restare in carica più di due sessenni consecutivi. Un Delegato nominato per una parte di un sessennio inferiore a tre anni può essere riconfermato per altri due sessenni; invece, uno nominato per una parte superiore a tre anni può essere riconfermato per un solo sessennio. Il Delegato entrante farà la Professione di Fede prima di assumere il suo mandato.

Art. 109 Delegato

Il Delegato è nominato dal Superiore Maggiore con il consenso del suo Consiglio dopo una opportuna consultazione. Egli governa la sua Delegazione in base ai poteri ricevuti dal Superiore Maggiore. Deve essere sacerdote e, inoltre, professo di voti perpetui da almeno cinque anni.

Il Delegato farà la Professione di Fede prima di assumere il suo mandato.

La durata del mandato può essere precisata nell’atto di nomina.
Non è opportuno entrare nei dettagli circa la durata, tenuto conto che egli non è Superiore Maggiore.

Si ripete sempre “Superiore Maggiore”

109.1 Il Superiore Maggiore specificherà, nell’atto di nomina del Delegato, la durata del mandato e le facoltà a lui delegate.

Nomina e facoltà, nuova

110.1 Il Delegato esercita il suo compito in unità di spirito e di intenti con il Rettor Maggiore e con i membri della Delegazione. Egli coordina il piano di azione pastorale della stessa, studia e risolve le difficoltà locali con l’aiuto dei membri della Delegazione e promuove tra loro incontri di studio e di spiritualità. Per favorire la necessaria unità di indirizzo e di azione il Delegato e i Consiglieri incaricati dei vari settori agiscano sempre, nelle varie iniziative, in vicendevole collaborazione.

109.2 Il Delegato esercita il suo compito in unità di spirito e di intenti con il Superiore Maggiore e con i membri della Delegazione. Egli coordina il piano di azione pastorale della stessa, studia e risolve le difficoltà locali con l’aiuto dei membri della Delegazione e promuove tra loro incontri di studio e di spiritualità. Per favorire la necessaria unità di indirizzo e di azione il Delegato e i Consiglieri incaricati dei vari settori agiscano sempre, nelle varie iniziative, in vicendevole collaborazione.

110.2 Il Delegato uscente rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla presa di possesso del nuovo Delegato.

 

110.3 La consultazione che precede la nomina del Delegato e dei Consiglieri del Delegato sia fatta dal Rettor Maggiore nella maniera che ritiene più opportuna.

 

110.4 Il Delegato entrante pronuncerà, insieme alla Professione di Fede, il giuramento di fedeltà.

109.3 Fra i poteri che il Superiore Maggiore può concedere al Delegato si includono:

a) rappresentare la Delegazione davanti alle autorità ecclesiali e civili;

b) trasferire i confratelli da una comunità all’altra nell’ambito della Delegazione;

c) visitare le case della Delegazione almeno una volta all’anno;

d) convocare e, se del caso, presiedere l’Assemblea della Delegazione.

e) vigilare sulla formazione iniziale e permanente secondo la Ratio Institutionis dell’Istituto;

f) dispensare temporaneamente, in casi particolari, singoli confratelli o anche singole comunità dall’osservanza delle prescrizioni disciplinari del diritto proprio;

g) vigilare sull’amministrazione dei beni temporali della Delegazione secondo ciò che è stabilito dal diritto universale e proprio;

h) curare le elezioni di delegati al Capitolo secondo quanto è stabilito nelle Norme;

i) concedere l’autorizzazione per la pubblicazione di scritti secondo l’articolo 43 e la norma 43.1;

j) autorizzare la predicazione ai propri sudditi nelle Chiese della Delegazione.

109.3 viene da 110.15

È suddivisa e presenta in primo luogo i poteri delegati.

La seconda parte si trova a 110.3

 

d) Tenendo conto che l’Art. 111 Assemblea della Delegazione, è nuovo, qui si aggiunge la facoltà delegata.

110.5 Fra i poteri che il Rettor Maggiore può concedere al Delegato si includono:

a) rappresentare la Delegazione davanti alle autorità ecclesiali e civili;

b) trasferire i confratelli da una comunità all’altra nell’ambito della Delegazione;

c) visitare le case della Delegazione almeno una volta all’anno;

d) vigilare sulla formazione iniziale e permanente secondo la Ratio Institutionis dell’Istituto;

e) dispensare temporaneamente, in casi particolari, singoli confratelli o anche singole comunità dall’osservanza delle prescrizioni disciplinari del diritto proprio;

f) vigilare sull’amministrazione dei beni temporali della Delegazione secondo ciò che è stabilito dal diritto universale e proprio;

g) curare le elezioni di delegati al Capitolo generale secondo quanto è stabilito nelle Norme;

h) concedere l’autorizzazione per la pubblicazione di scritti secondo l’articolo 43 e la norma 43.1;

i) autorizzare la predicazione ai propri sudditi nelle Chiese della Delegazione.

 

Il Delegato ha bisogno del consenso del proprio Consiglio per:

j) proporre al Rettor Maggiore la nomina degli incaricati di formazione;

k) presentare al Rettor Maggiore i candidati al noviziato.

l) presentare al Rettor Maggiore i candidati alla prima professione

m) fissare il contributo economico delle case della Delegazione;

n) approvare il resoconto amministrativo dell’Economo della Delegazione;

o) proporre la nomina dei parroci ai Vescovi a norma del diritto universale.

 

Il Delegato ha bisogno del parere del proprio Consiglio per:

p) ammettere i professi temporanei alla rinnovazione dei voti;

q) ammettere i propri sudditi ai ministeri del lettorato e dell’accolitato.

109.4 La consultazione che precede la nomina del Delegato e dei Consiglieri del Delegato sia fatta dal Superiore Maggiore nella maniera che ritiene più opportuna, possibilmente analoga a quella del Rettore provinciale.

 

109.5 Il Delegato uscente rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla presa di possesso del nuovo Delegato.

 

109.6 Il Delegato entrante pronuncerà, insieme alla Professione di Fede, il giuramento di fedeltà.

110.6 Il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può trasferire o rimuovere il Delegato, per motivi pastorali.

110.6 viene trasferita e semplificata nella Norma 96.1 f).

Art. 111 Consiglio del Delegato

Il Delegato è coadiuvato nel suo ufficio da Consiglieri nel numero deciso dal Rettor Maggiore. I Consiglieri sono nominati dal Rettor Maggiore, sentito il suo Consiglio, fra i professi perpetui e previa consultazione. Durano in carica quanto il Delegato e fra essi il Rettor Maggiore sceglierà il Vice-delegato, che deve essere un sacerdote di almeno cinque anni di Professione Perpetua.

Art. 110 Consiglio del Delegato

Il Delegato è coadiuvato nel suo ufficio da Consiglieri nel numero deciso dal Superiore Maggiore. I Consiglieri sono nominati dal Superiore Maggiore, sentito il suo Consiglio, fra i professi perpetui e previa consultazione. Durano in carica quanto il Delegato e fra essi il Superiore Maggiore sceglierà il Vice-delegato, che deve essere un sacerdote di almeno cinque anni di Professione Perpetua.

111.1 Il Consiglio del Delegato si raduna con la frequenza richiesta dalle circostanze e almeno due volte all’anno.

110.1 Il Superiore maggiore nominerà uno fra i professi perpetui all’incarico di Segretario. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio del Delegato, ma senza voto se non è membro, per stendere i verbali e simili servizi di segreteria. Compila gli atti ufficiali della Delegazione, cura l’archivio e ha premura che gli atti, le decisioni, le notizie, ecc. siano comunicate alle comunità locali e alla Curia generalizia.

Segretario della Delegazione

110.2 Il Superiore Maggiore nominerà uno dei professi perpetui all’ufficio di Economo della Delegazione. Il suo compito, sotto la direzione del Delegato e in analogia con quello dell’Economo generale, è descritto nel Direttorio Economico della Congregazione.

Economo della Delegazione

L’ Art. 112 diventa 110.2

110.3 Il Delegato ha bisogno del consenso del proprio Consiglio per:

a) proporre al Superiore Maggiore la nomina degli incaricati di formazione;

b) presentare al Superiore Maggiore i candidati al noviziato, alla prima professione, alla professione perpetua e agli ordini sacri;

c) ammettere i propri sudditi ai ministeri del lettorato e dell’accolitato.

d) fissare il contributo economico delle case della Delegazione;

e) approvare il resoconto amministrativo dell’Economo della Delegazione;

f) proporre la nomina dei parroci ai Vescovi a norma del diritto universale.

110.3 corrisponde alla seconda parte di 109.2, che sembra più opportuno collocare qui

110.4 Il Consiglio del Delegato si raduna al meno due volte all’anno.

Periodicità delle riunioni

Art. 112 Economo di Delegazione

 

Il Rettor Maggiore nominerà uno dei professi perpetui della Delegazione all’ufficio di Economo della Delegazione.

 

 

112.1 Il compito dell’Economo della Delegazione, sotto la direzione del Delegato, consiste:

a) nel conservare ed amministrare i beni temporali della Delegazione;

b) provvedere alle necessità delle case di formazione e alle spese per l’apostolato vocazionale;

c) provvedere alle spese degli ufficiali della Delegazione per l’esercizio del loro ufficio;

d) controllare l’amministrazione delle comunità locali;

e) tutelare diligentemente i diritti della Delegazione e della Congregazione, in collaborazione col Rappresentante Legale.

 

112.2 L’Economo della Delegazione tenga aggiornato presso l’archivio della Delegazione l’elenco dei beni, dei titoli, degli oneri della Delegazione e dei relativi documenti. Abbia pure copia dei documenti riguardanti i beni delle singole case. Per gli immobili e i mobili preziosi, l’Economo della Delegazione riceve e conserva una copia del registro, opportunamente aggiornato, che ogni casa compila.

 

112.3 L’Economo della Delegazione riceve ed esige, entro il 28 febbraio di ogni anno, le relazioni economiche delle case, comprendenti i bilanci consuntivi e preventivi e le situazioni patrimoniali.

 

112.4 L’Economo della Delegazione percepisce ogni anno i contributi delle case, fissati dal Delegato con il consenso del suo Consiglio secondo le indicazioni del Direttorio Economico.

 

112.5 L’Economo della Delegazione all’inizio di ogni anno sottoponga al Delegato e al suo Consiglio, per averne l’approvazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo delle entrate ed uscite e il resoconto dell’amministrazione. Una copia dei bilanci saranno inviati all’ Economo generale.

 

112.6 Per l’approvazione dei conti annuali i registri vengano presentati in antecedenza al Delegato e ai Consiglieri perché ne prendano esatta conoscenza prima di discuterli in Consiglio.

 

112.7 Il Delegato invierà ogni anno alla Curia generalizia il contributo economico stabilito nel Direttorio Economico.

 

112.8 Quando l’Economo della Delegazione non è Consigliere, interviene alle riunioni del Consiglio della Delegazione a giudizio del Delegato, ma senza diritto di voto.

 

112.9 E’ conveniente che l’Economo della Delegazione sia affiancato da un vice–economo nominato dal Rettor Maggiore, il quale lo aiuti nel suo ufficio e sia al corrente dell’amministrazione per poterlo sostituire in caso di necessità.

 

112.10 Per ogni Capitolo generale l’Economo prepari un resoconto di tutta l’amministrazione degli anni trascorsi dal Capitolo precedente all’attuale compreso l’esatto stato patrimoniale e l’elenco degli immobili e dei mobili preziosi.

Art. 111 Assemblea di Delegazione

In ogni Delegazione dipendente dal Rettor Maggiore si avrà un’Assemblea, il cui compito sarà esaminare le questioni riguardanti la vita della Delegazione, della Congregazione e della Chiesa, come organo consultivo del Governo generale.

 

 

111.1 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Rettor Maggiore almeno una volta durante il suo mandato.

 

111.2 Analogamente all’Assemblea provinciale, essa può proporre orientamenti per la vita della Delegazione. L’Assemblea, oltre a poter esaminare gli argomenti da presentare al Capitolo, riceve e fa proprie le indicazioni da esso ricevute riguardanti la vita della Delegazione, della Congregazione o della Chiesa.

Questo articolo, con le sue Norme, è nuovo.

Art. 113 Consiglio di Congregazione

Il Consiglio di Congregazione aiuta in maniera corresponsabile, come organismo consultivo, il Rettor Maggiore nel governo della Congregazione, soprattutto nel fare un esame generale dell’andamento della Congregazione e nel seguire tempestivamente l’evoluzione del mondo e della Chiesa.

Art. 112 Consiglio di Congregazione

Il Consiglio di Congregazione aiuta in maniera sinodale e corresponsabile, come organismo consultivo, il Rettor Maggiore nel governo della Congregazione, soprattutto nel fare un esame generale dell’andamento della Congregazione e nel seguire tempestivamente l’evoluzione del mondo e della Chiesa.

CIC 633

Art. 114 Composizione

Il Consiglio di Congregazione è composto dal Rettor Maggiore, dai suoi Consiglieri, dai Provinciali, dai Delegati e da altri professi come stabiliscono le Norme. E’ convocato dal Rettor Maggiore almeno una volta ogni sessennio e secondo le necessità dell’Istituto.

Art. 113 Composizione

Il Consiglio di Congregazione è composto dal Rettor Maggiore, dai suoi Consiglieri, dai suoi Delegati, dai Provinciali e da altri professi come stabiliscono le Norme. E’ convocato dal Rettor Maggiore almeno una volta ogni sessennio e secondo le necessità dell’Istituto.

Le Norme dell’Art 113 sono state riorganizzate secondo un criterio di importanza e sono state semplificate.

114.1 Il Consiglio di Congregazione sarà riunito possibilmente una volta all’anno. Il Rettor Maggiore ne comunicherà l’ordine del giorno almeno due mesi prima della sua celebrazione.

114.1 risulta in contraddizione con l’Articolo

114.2 Il Provinciale o il Delegato impedito di parteciparvi può farsi sostituire.

 

114.3 Il Rettor Maggiore, sentito il parere del suo Consiglio, può invitare qualche confratello a partecipare alla riunione del Consiglio di Congregazione.

 

114.4 Per poter essere l’interprete autentico del pensiero della sua Provincia o Delegazione, ogni Provinciale o Delegato si preoccupi che i problemi del Consiglio di Congregazione vengano studiati nelle singole comunità e raccolga i risultati delle ricerche per presentarli al Consiglio. Ogni Provinciale o Delegato può proporre al Consiglio argomenti che interessano la Congregazione, la Provincia o la Delegazione; farà poi partecipe fedelmente tutta la sua Provincia o Delegazione della materia trattata in Consiglio.

 

114.5 Nel periodo in cui è riunito, il Consiglio di Congregazione esprime il suo parere su tutto ciò che normalmente spetta al Consiglio generale: tutte le questioni importanti che non esigono una soluzione urgente o immediata devono, per quanto possibile, essere rimandate dal Rettor Maggiore al Consiglio di Congregazione.

 

114.6 Il Consiglio di Congregazione avrà tra i suoi compiti:

a) l’informazione reciproca fra i suoi membri;

b) la verifica delle direttive del Capitolo generale e la concretizzazione degli eventuali orientamenti;

c) la discussione dei problemi di Congregazione;

d) la chiarificazione di eventuali contenziosi e difficoltà fra le varie Province e Delegazioni;

e) lo studio delle risposte agli orientamenti della Chiesa universale e locale;

f) l’esprimere un parere per i quattro punti seguenti:

  1. alienazioni importanti che riguardano il patrimonio della curia generale;
  2. decisioni riguardanti la sede della Curia generale ed eventuale trasferimento;
  3. sostituzione di un consigliere generale;
  4. erezione e soppressione di Province e Delegazioni, oltre ad eventuali nuove fondazioni che hanno carattere di particolarità per l’insieme dell’Istituto.

113.1 Il Consiglio di Congregazione avrà tra i suoi compiti:

a) l’informazione reciproca fra i suoi membri;

b) la verifica delle direttive del Capitolo generale e la concretizzazione degli eventuali orientamenti;

c) la discussione dei problemi di Congregazione;

d) la chiarificazione di eventuali contenziosi e difficoltà fra le varie Province e Delegazioni;

e) lo studio delle risposte agli orientamenti della Chiesa universale e locale;

f) l’esprimere un parere per i quattro punti seguenti:

  1. alienazioni importanti che riguardano il patrimonio della curia generale;
  2. decisioni riguardanti la sede della Curia generale ed eventuale trasferimento;
  3. sostituzione di un consigliere generale;
  4. erezione e soppressione di Province e Delegazioni, oltre ad eventuali nuove fondazioni che hanno carattere di particolarità per l’insieme dell’Istituto.

 

113.2 Per poter essere l’interprete autentico del pensiero della sua Provincia o Delegazione, ogni Provinciale o Delegato si preoccupi che i problemi del Consiglio di Congregazione vengano studiati nelle singole comunità e raccolga i risultati delle ricerche per presentarli al Consiglio. Ogni Provinciale o Delegato può proporre al Consiglio argomenti che interessano la Congregazione, la Provincia o la Delegazione; farà poi partecipe fedelmente tutta la sua Provincia o Delegazione della materia trattata in Consiglio.

 

113.3 Nel periodo in cui è riunito, il Consiglio di Congregazione esprime il suo parere su tutto ciò che normalmente spetta al Consiglio generale: tutte le questioni importanti che non esigono una soluzione urgente o immediata devono, per quanto possibile, essere rimandate dal Rettor Maggiore al Consiglio di Congregazione.

 

113.4 Almeno due mesi prima della sua celebrazione, il Rettor Maggiore ne comunicherà l’ordine del giorno.

 

113.5 Il Provinciale o il Delegato impedito di parteciparvi può farsi sostituire.

 

113.6 Il Rettor Maggiore, sentito il parere del suo Consiglio, può invitare qualche confratello a partecipare alla riunione del Consiglio di Congregazione.

Art. 115 Rettore locale

a) Il Rettore locale presiede nella carità la famiglia che il Signore ha riunito nel suo nome. Egli è elemento di unità ed espressione quasi tangibile della presenza di Cristo, e insieme elemento di animazione e di direzione perché la comunità e i singoli in essa realizzino la loro vocazione attuino la propria missione. Aiuterà i confratelli a cercare la volontà del Padre, pronto a incoraggiare, sostenere e correggere; reggerà la comunità nel dialogo e nella collaborazione.

b) Il Rettore locale deve essere un sacerdote ed è nominato dal Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio dopo un’opportuna consultazione con i religiosi della comunità e con il candidato.

c) Il Rettore locale dura in carica tre anni, passati i quali potrà esser confermato per altri tre; potrà essere nominato per un terzo triennio consecutivo, se ci sono valide o particolari circostanze, con il consenso della comunità locale, ma non oltre senza un periodo di intervallo di almeno un anno.

d) Per tutta la durata della nomina il Rettore locale può essere rimosso o trasferito per motivi stabiliti dal diritto proprio. Egli ha l’obbligo di risiedere nella propria comunità.

e) Il Rettore locale può dispensare temporaneamente dalle norme disciplinari del diritto proprio i suoi sudditi, giudicando caso per caso.

f) Il Rettore locale farà la Professione di Fede prima di assumere il suo mandato.

Art. 114 Rettore locale

a) Il Rettore locale presiede nella carità la famiglia che il Signore ha riunito nel suo nome. Egli è elemento di unità ed espressione quasi tangibile della presenza di Cristo, e insieme elemento di animazione e di direzione perché la comunità e i singoli in essa realizzino la loro vocazione attuino la propria missione. Aiuterà i confratelli a cercare la volontà del Padre, pronto a incoraggiare, sostenere e correggere; reggerà la comunità nel dialogo e nella collaborazione.

b) Il Rettore locale deve essere un sacerdote ed è nominato dal Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio dopo un’opportuna consultazione con i religiosi della comunità e con il candidato.

c) Il Rettore locale dura in carica tre anni, passati i quali potrà esser confermato per altri tre; potrà essere nominato per un terzo triennio consecutivo, se ci sono valide o particolari circostanze, con il consenso della comunità locale, ma non oltre senza un periodo di intervallo di almeno un anno.

d) Per tutta la durata della nomina il Rettore locale può essere rimosso o trasferito per motivi stabiliti dal diritto proprio. Egli ha l’obbligo di risiedere nella propria comunità.

e) Il Rettore locale può dispensare temporaneamente dalle norme disciplinari del diritto proprio i suoi sudditi, giudicando caso per caso.

f) Il Rettore locale farà la Professione di Fede prima di assumere il suo mandato.

CIC 833.8

115.1 Per essere nominato Rettore locale bisogna avere almeno tre anni di Professione Perpetua. In casi particolari il Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può dispensare da questa norma.

 

115.2 Il nuovo Rettore locale, prima d’entrare in carica, prenda esatta visione di tutti i registri, anche amministrativi, e della documentazione finanziaria che il Rettore uscente è tenuto a esibire, in modo da potersi assumere la piena responsabilità della casa.

 

115.3 Il Rettore uscente fornisca al nuovo Rettore quelle informazioni che ritiene utili per la conoscenza delle persone con le quali la casa religiosa è in rapporto – autorità religiose e civili, benefattori, professionisti, ecc. – e faccia le presentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e la trattazione degli affari.

 

115.4 Il Superiore entra in carica il giorno in cui prende possesso, con la lettura del documento di nomina e il passaggio delle consegne del nuovo ufficio.

Conviene che, in occasione del cambiamento dei Superiori, si svolga una concelebrazione.

 

115.5 Il Rettore locale applichi la Messa per la comunità locale e la Congregazione, per gli Oblati e i benefattori vivi e defunti, possibilmente nei seguenti giorni: Giovedì Santo, Sacro Cuore, Santo Nome di Maria, Immacolata Concezione, San Giuseppe e Tutti i Santi.

 

115.6 Al Rettore locale, come animatore e coordinatore della vita comunitaria, si chiedano tutti i permessi che in qualunque modo incidono sulla vita e sull’attività della comunità come, per esempio, viaggi, accettazione di ministero, spese, cure mediche, ecc. Nel dialogo fraterno e nella ricerca della volontà di Dio la comunità rispetti e valorizzi la personalità e la coscienza del Rettore locale.

 

115.7 Il Rettore locale ha l’obbligo della residenza nella propria casa; non può assentarsi da essa per un periodo superiore a un mese senza la licenza del Superiore maggiore o del Delegato.

 

115.8 In caso di decesso di un confratello, il Rettore locale ne dia l’annuncio con il mezzo più opportuno al suo Superiore immediato, ai congiunti del defunto, all’Ordinario del luogo e, se necessario, alle autorità civili del paese d’origine del defunto. Stenda l’atto di morte in triplice copia, per l’archivio della casa, della Curia provinciale o di Delegazione e per la Casa generalizia. Il Rettore locale vigili che i parenti del defunto non asportino nulla di ciò che appartiene al defunto, fino a quando non siano eseguite le volontà testamentarie.

 

115.9 a) Il Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio può trasferire il Rettore locale prima dello scadere del suo mandato, se lo richiede il bene delle anime o della Congregazione.

 

115.9 b) Il Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio può rimuovere il Rettore locale per gravi motivi quali, ad esempio, la salute o la trascuratezza nei suoi doveri.

114.1 Per essere nominato Rettore locale bisogna avere almeno tre anni di Professione Perpetua. In casi particolari il Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può dispensare da questa norma.

 

114.2 Il nuovo Rettore locale, prima d’entrare in carica, prenda esatta visione di tutti i registri, anche amministrativi, e della documentazione finanziaria che il Rettore uscente è tenuto a esibire, in modo da potersi assumere la piena responsabilità della casa.

 

114.3 Il Rettore uscente fornisca al nuovo Rettore quelle informazioni che ritiene utili per la conoscenza delle persone con le quali la casa religiosa è in rapporto – autorità religiose e civili, benefattori, professionisti, ecc. – e faccia le presentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e la trattazione degli affari.

 

114.4 Il Rettore entra in carica il giorno in cui prende possesso, con la lettura del documento di nomina e il passaggio delle consegne del nuovo ufficio. Conviene che, in occasione del cambiamento dei Superiori, si svolga una concelebrazione.

 

 

114.5 Il Rettore locale applichi la Messa per la comunità locale e la Congregazione, per gli Oblati e i benefattori vivi e defunti, possibilmente nei seguenti giorni: Giovedì Santo, Sacro Cuore, Santo Nome di Maria, Immacolata Concezione, San Giuseppe e Tutti i Santi.

 

114.6 Al Rettore locale, come animatore e coordinatore della vita comunitaria, si chiedano tutti i permessi che in qualunque modo incidono sulla vita e sull’attività della comunità come, per esempio, viaggi, accettazione di ministero, spese, cure mediche, ecc. Nel dialogo fraterno e nella ricerca della volontà di Dio la comunità rispetti e valorizzi la personalità e la coscienza del Rettore locale.

 

114.7 Il Rettore locale ha l’obbligo della residenza nella propria casa; non può assentarsi da essa per un periodo superiore a un mese senza la licenza del Superiore maggiore o del Delegato.

 

114.8 In caso di decesso di un confratello, il Rettore locale ne dia comunicazione, con il mezzo più opportuno, al proprio Superiore immediato, all’Ordinario del luogo e, se necessario, alle autorità civili competenti del paese d’origine del defunto. Rediga l’atto di morte in triplice copia, destinata rispettivamente all’archivio della casa, alla Curia provinciale o di Delegazione e alla Casa generalizia. Il Rettore locale vigili affinché nessuno prelevi o asporti beni appartenenti al defunto, fino alla piena esecuzione delle sue volontà testamentarie.

 

114.9 a) Il Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio può trasferire il Rettore locale prima dello scadere del suo mandato, se lo richiede il bene delle anime o della Congregazione.

 

114.9 b) Il Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio può rimuovere il Rettore locale per gravi motivi quali, ad esempio, la salute o la trascuratezza nei suoi doveri.

115.10 Ogni religioso di voti perpetui abbia la residenza civile nel comune della casa religiosa alla quale appartiene.

 

115.11 I religiosi che ottengano il permesso di assenza prolungata di cui al canone 665 §1 restano membri della comunità locale dove abitavano prima di assentarsi e come tale rimangono soggetti ai Superiori.

115.10 e 115.11 vanno al Cap. III – Vita Comunitaria

Art. 116 Consiglio locale

a) Il Rettore locale è coadiuvato nel suo ufficio da un Vice-rettore, che è anche il suo ammonitore, e da un Economo, eletti dal Consiglio locale e confermati dal Superiore maggiore.

b) Il Consiglio locale è composto dal Rettore locale e altri religiosi di voti perpetui come stabiliscono le Norme.

Art. 115 Consiglio locale

a) Il Rettore locale è coadiuvato nel suo ufficio da un Vice-rettore, che è anche il suo ammonitore, e da un Economo, eletti dal Consiglio locale e confermati dal Superiore maggiore.

b) Il Consiglio locale è composto dal Rettore locale e altri religiosi di voti perpetui come stabiliscono le Norme.

116.1 Il Consiglio locale è composto da tutti i religiosi di voti perpetui della comunità. Il Rettore radunerà il Consiglio quando deve chiedere il suo consenso o il suo parere secondo ciò che è stabilito nel diritto. Le deliberazioni del Consiglio locale possono anche svolgersi all’interno della riunione comunitaria settimanale. In questo caso, a giudizio del Rettore locale, coloro che nella comunità non sono membri del Consiglio possono essere presenti, ma senza diritto di voto.

115.1 Il Consiglio locale è composto da tutti i religiosi di voti perpetui della comunità. Il Rettore radunerà il Consiglio quando deve chiedere il suo consenso o il suo parere secondo ciò che è stabilito nel diritto. Le deliberazioni del Consiglio locale possono anche svolgersi all’interno della riunione comunitaria.

Viene soppressa la seconda parte riguardante il diritto di voto.

116.2 Qualora una decisione del Consiglio locale avesse bisogno di approvazione superiore, la richiesta sia accompagnata da una copia del relativo verbale di approvazione.

 

116.3 Il Consiglio locale deve dare il suo consenso tramite votazione segreta nei seguenti casi:

  1. a) l’accettazione in modo permanente di opere pastorali che impegnano tutta la comunità e che rientrano nei fini per cui la comunità è stata eretta;
  2. b) l’approvazione delle relazioni comunitarie ed economiche qualora vengano preparate per i Capitoli e per i Superiori maggiori.

Inoltre il Rettore locale senta il suo Consiglio in tutte le questioni più importanti che incidono sulla vita religiosa e apostolica della comunità.

 

116.4 Il Consiglio locale elegge collegialmente tra i religiosi di voti perpetui il Vice-rettore, che deve essere un sacerdote, e l’Economo. Queste elezioni siano fatte distintamente secondo ciò che è stabilito nel diritto universale. Il risultato delle elezioni deve essere confermato dal Superiore maggiore o dal Delegato.

 

116.5 Quando il Rettore locale è assente o impedito, il Vice-rettore provveda alla ordinaria amministrazione o a ciò che dev’essere risolto con urgenza. In tutto si conformi alle direttive del Rettore, al quale renderà conto di ogni cosa quanto prima.

115.2 Qualora una decisione del Consiglio locale avesse bisogno di approvazione superiore, la richiesta sia accompagnata da una copia del relativo verbale di approvazione.

 

115.3 Il Consiglio locale deve dare il suo consenso tramite votazione segreta nei seguenti casi:

a) l’accettazione in modo permanente di opere pastorali che impegnano tutta la comunità e che rientrano nei fini per cui la comunità è stata eretta;

b) l’approvazione delle relazioni comunitarie ed economiche qualora vengano preparate per i Capitoli e per i Superiori maggiori.

Inoltre, il Rettore locale senta il suo Consiglio in tutte le questioni più importanti che incidono sulla vita religiosa e apostolica della comunità.

 

115.4 Il Consiglio locale elegge collegialmente tra i religiosi di voti perpetui il Vice-rettore, che deve essere un sacerdote, e l’Economo. Queste elezioni siano fatte distintamente secondo ciò che è stabilito nel diritto universale. Il risultato delle elezioni deve essere confermato dal Superiore maggiore o dal Delegato.

 

115.5 Quando il Rettore locale è assente o impedito, il Vice-rettore provveda alla ordinaria amministrazione o a ciò che dev’essere risolto con urgenza. In tutto si conformi alle direttive del Rettore, al quale renderà conto di ogni cosa quanto prima.

116.6 All’amministrazione dei beni temporali delle singole case provvede l’Economo, sotto la direzione del Rettore locale.

115.6 All’amministrazione dei beni temporali delle singole case provvede l’Economo locale, sotto la direzione del Rettore, come previsto nel Direttorio Economico.

Integra il D.E. al fine di precisare le funzioni dell’economo locale ed evitare la ripetizione delle Norme.

116.7 L’Economo avrà cura di tenere costantemente aggiornata e ordinata la contabilità e la registrazione di ogni cosa. Provvederà, ispirandosi a criteri di un sano risparmio, alle spese ordinarie e straordinarie della casa, con le prescritte autorizzazioni; farà le provviste a tempo opportuno, avendo cura che la quantità non superi il fabbisogno e la possibilità di conservazione in modo che nulla si deteriori e che la qualità sia conforme allo stato di povertà e al tempo stesso sia soddisfacente.

115.7 Periodicamente i membri del Consiglio locale controlleranno il movimento del denaro secondo la documentazione che deve essere esibita dall’Economo: esamineranno i registri della casa, verificando con particolare attenzione l’esatta corrispondenza fra i risultati contabili e la situazione patrimoniale. Riscontrando ogni cosa regolare, l’approveranno e il tutto sarà firmato dal Consiglio locale.

115.7 è 116.8

116.8 Periodicamente i membri del Consiglio locale controlleranno il movimento del denaro secondo la documentazione che deve essere esibita dall’Economo: esamineranno i registri della casa, verificando con particolare attenzione l’esatta corrispondenza fra i risultati contabili e la situazione patrimoniale. Riscontrando ogni cosa regolare, l’approveranno e il tutto sarà firmato dal Consiglio locale.

 

116.9 Alla fine di ogni anno saranno preparate una relazione economica e una relazione comunitaria da inviarsi ai Superiori maggiori. La relazione economica deve includere il bilancio consuntivo e preventivo delle entrate e delle uscite della comunità e l’esatta descrizione dello stato patrimoniale. La relazione comunitaria sia fatta secondo il modo determinato dai Superiori maggiori. Tutte e due le relazioni devono essere firmate dai membri del Consiglio locale ed inviate al Superiore competente.

 

116.10 a) L’Economo della casa invierà annualmente i contributi all’Entità di cui fa parte, secondo quanto stabilito dai Superiori competenti e le indicazioni del Direttorio Economico.

 

116.10 b) In linea di principio i contributi economici delle case si identificano con la devoluzione del superfluo, vale a dire con quanto non è destinato al funzionamento della casa e della comunità, e alle spese straordinarie programmate e approvate.

 

116.11 Ogni comunità avrà un segretario, scelto comunitariamente, che avrà cura dell’archivio della casa, dovrà redigere i verbali delle riunioni comunitarie e del Consiglio locale e terrà aggiornato il diario della comunità.

 

116.12 In comunità i vari compiti, siano distribuiti secondo le competenze di ciascuno e in modo che tutti contribuiscano alla vita della comunità.

115.8 Ogni comunità avrà un segretario, scelto comunitariamente, che avrà cura dell’archivio della casa, dovrà redigere i verbali delle riunioni comunitarie e del Consiglio locale e terrà aggiornato il diario della comunità.

115.8 é 116.11