CAPITOLO VIII
I BENI TEMPORALI E LA LORO AMMINISTRAZIONE

Testo attuale

Proposta

Art. 117 Stile dell’amministrazione

Nell’amministrazione dei beni temporali, dono della Provvidenza, del lavoro dei confratelli e della generosità dei fedeli, gli Oblati si lascino ispirare e guidare dalla loro scelta evangelica di povertà. Pertanto, poiché la vita comunitaria, la formazione e le iniziative apostoliche sono condizionate dai beni temporali, sia dal loro abuso sia dalla eccessiva limitatezza, si richiede da tutti saggezza, equilibrio e grande corresponsabilità per rendere più autentica la propria testimonianza di povertà e per rispondere alle esigenze della missione apostolica.

Art.117 Stile dell’amministrazione

Nell’amministrazione dei beni temporali, dono della Provvidenza, del lavoro dei confratelli e della generosità dei fedeli, gli Oblati si lasciano ispirare e guidare dalla loro scelta evangelica di povertà. Pertanto, da tutti si richiedono saggezza, equilibrio e una grande corresponsabilità per rendere più autentica la testimonianza di povertà nell’uso dei beni destinati alla vita comunitaria, alla formazione e alle iniziative apostoliche.

117.1 Gli Oblati addetti all’amministrazione ricordino che trattano beni appartenenti a una famiglia religiosa che ha scelto una vita di povertà e che i beni devono essere impiegati per il Regno di Dio. Siano perciò diligenti interpreti della Divina Provvidenza che quotidianamente ci viene incontro. Per le opere della Congregazione:

  • si attuino procedure che permettano una buona pianificazione delle risorse, prevedendo l’utilizzo di bilanci preventivi, i controlli di gestione e le verifiche;
  • si elaborino piani pluriennali e proiezioni, in modo da prevenire, per quanto possibile, l’insorgere di problematiche economiche, così da affrontarle quando esse sono ancora gestibili.

117.2 “Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia” (CIC 1284 §1). L’amministrazione perciò dev’essere condotta con una tecnica di registrazione e contabilità aggiornata ed esatta. Quando è necessario ci si potrà avvalere, con cautela e prudenza, della collaborazione di altre persone competenti. Si eviterà molto attentamente ciò che lede la giustizia o possa gettare discredito o creare odiosità contro la Congregazione o la Chiesa. Per le singole comunità religiose:

  • Il bilancio economico della comunità sia distinto da quello delle attività commerciali;
  • si utilizzi il bilancio preventivo anche nelle singole comunità religiose, come strumento di formazione alla dimensione economica, per la crescita di una consapevolezza comune in questo ambito, e di verifica del reale grado di povertà personale e comunitaria.

117.3 Per la salvaguardia della continuità della Congregazione è obbligatorio definire il “Patrimonio stabile”, che è costituito dai beni che fanno parte della dote fondazionale dell’Ente, così come quelli destinati dall’organo di amministrazione dello stesso Ente. Affinché un bene possa far parte del patrimonio stabile è necessaria una “legittima assegnazione” dall’autorità competente (cfr. CIC can. 1291).

117.1 Gli Oblati che amministrano i beni della Congregazione saranno interpreti diligenti della provvidenza del Padre; terranno sempre presente che questi beni appartengono a una famiglia religiosa che ha scelto una vita di povertà e che sono destinati al servizio dell’evangelizzazione.

117.2 Come buoni padri di famiglia [1], gli amministratori cureranno con diligenza la tenuta della contabilità, ricorrendo, quando necessario, all’assistenza di persone competenti ed evitando tutto ciò che possa ledere la giustizia e il buon nome della Congregazione.

117.3 Per quanto riguarda le spese personali, sia i Rettori che gli Economi si comporteranno come qualsiasi altro Oblato.

[1] “Tutti gli amministratori sono tenuti all’obbligo di adempiere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia.” (CIC, Can. 1284,1)

Art. 118 Intestazione dei beni

La Congregazione, le Provincie, e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali per garantire la formazione, il mantenimento dei propri membri e la realizzazione delle opere apostoliche. Si eviti tuttavia ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni. I singoli beni siano intestati: “Istituto degli Oblati di Maria Vergine”, a meno che circostanze particolari esigano o consiglino diversamente.

118.1 Il denaro di una certa entità ed eventuali titoli dell’Economato generale, delle Province, delle Delegazioni e delle singole case dovranno essere collocati presso Istituti di credito con un conto intestato agli enti riconosciuti civilmente. I poteri di firma, anche disgiunta, per qualunque operazione sui conti bancari, competeranno abitualmente al Superiore e all’Economo.

118.2 Ove le leggi civili impongono l’uso di conti correnti bancari personali, per la riscossione di stipendi od altro, tali conti correnti dovranno avere la possibilità di prelievo anche da parte del Rettore locale e dell’Economo locale, ed ogni mese la somma sarà versata nel conto di comunità.

118.3 In ogni Nazione nella quale la Congregazione è presente, previa autorizzazione del Rettor Maggiore, si ottenga dall’autorità civile il riconoscimento del possesso canonico dei beni nei modi e nelle forme ritenute più sicuri. Nelle Nazioni dove la Congregazione non ha riconoscimento giuridico civile, le iscrizioni dei beni si facciano mediante società, o fondazioni, o organismi simili, adatti a garantire il possesso dei beni. Tali organismi siano formati da confratelli, ove questi non siano in numero sufficiente, siano integrati da persone di fiducia, oneste e capaci.

118.4 I beni immobili ed i conti correnti bancari della Congregazione, negli Stati ove la Congregazione ha personalità giuridica propria siano intestati alla Congregazione seguendo la denominazione riconosciuta dallo Stato alla Congregazione. Dove la Congregazione non ha riconoscimento giuridico proprio ci si attenga alle denominazioni delle società, o fondazioni, che lo Stato riconosce secondo le Leggi civili del luogo.

118.5 I titolari di conti bancari personali provvedano a fare testamento nel quale sia indicato con chiarezza a chi dovranno essere destinate, in caso di decesso o di impedimento, le somme di denaro giacenti sul conto bancario loro intestato.

Questo articolo è stato spostato alla fine del capitolo.

Art. 119 Disciplina dell’amministrazione

Poiché i beni dell’Istituto sono beni ecclesiastici, la loro amministrazione è regolata nei canoni 634-640 per le norme comuni a tutti gli Istituti religiosi e nei canoni 1254-1310 per le norme comuni a tutti i beni che rientrano nella sfera patrimoniale della Chiesa, a meno che espressamente non si dica altrimenti. Tuttavia sono vincolanti anche le norme di diritto civile, vigenti nel territorio, relative ai contratti e ai pagamenti. Particolare riguardo si deve avere per le leggi civili che disciplinano il lavoro svolto presso l’Istituto dalle persone non appartenenti ad esso. Le Costituzioni e Norme danno concreta attuazione alle norme comuni stabilite dal diritto canonico per l’amministrazione dei beni temporali.

Art.118 Disciplina dell’amministrazione [1]

I beni dell’Istituto sono beni ecclesiastici [2]. Tuttavia, oltre che dalle leggi canoniche, sono vincolati anche dalle norme del diritto civile vigente nel territorio [3].

 

[1] CIC 635 I beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa, a meno che non sia espressamente disposto altro. Tuttavia ogni istituto stabilisca opportune norme circa l’uso e l’amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria.

[2] CIC 1257.1 Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti.

[3] CIC 1286 Gli amministratori dei beni: 1° osservino accuratamente, nell’affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa; 2° retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari”.

119.1 Il Rettor Maggiore, ove richiesto, nominerà un “Rappresentate Legale” per il disbrigo delle pratiche necessarie all’amministrazione dei beni economici della Congregazione. Il Provinciale provvederà per la Provincia alla stessa nomina. Per ragione di prudenza, non è consigliabile che i Superiori Maggiori assumano l’incarico della Rappresentanza Legale.

119.2 E’ opportuno che i Superiori e gli Economi si avvalgano del contributo di esperti per esaminare progetti e relativi preventivi di spese preparati dai tecnici del luogo di esecuzione, prima di passare alla loro approvazione.

119.3 Spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio stabilire le norme amministrative per le Delegazioni di cui all’articolo 110 delle Costituzioni.

119.4 Nelle case a cui è annessa una parrocchia, i rapporti economici fra le due entità siano regolati sempre da apposite convenzioni, in modo da tener conto delle giuste esigenze tanto della parrocchia quanto della casa religiosa e della Congregazione, secondo le norme date dalle competenti autorità sia di Congregazione sia diocesane. Le due entità abbiano sempre amministrazioni totalmente separate. Se si assume un’opera senza averne proprietà, sia salvaguardata l’autonomia della Casa religiosa, operativa e amministrativa.

119.5 Il lavoro del personale dipendente dev’essere rimunerato tenendo conto delle leggi civili vigenti e in modo da garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondente al tipo di attività o al grado di rendimento economico di ciascuno.

118.1 Per la salvaguardia della continuità della Congregazione è obbligatorio definire il “Patrimonio stabile”, che è costituito dai beni che fanno parte della dote fondazionale dell’Ente, così come quelli destinati dall’organo di amministrazione dello stesso Ente [4]. Affinché un bene possa far parte del patrimonio stabile è necessaria una “legittima assegnazione” del Superiore Maggiore

118.2 Ogni volta che sia necessario stipulare contratti con le diocesi in cui è presente la Congregazione o con altre entità ecclesiali o private, si tuteleranno le giuste necessità e l’autonomia economica della comunità religiosa, secondo quanto indicato dal Direttorio Economico.

118.3 In linea con la tradizione della Chiesa in materia sociale, il personale dipendente sarà retribuito nei propri diritti dalla normativa vigente nel territorio [5]. Allo stesso tempo, si eviterà ogni forma di lavoro irregolare e informale.

118.4 Si presti particolare attenzione al personale volontario, assistendolo nelle sue necessità e, laddove richiesto dalla legge, stipulando contratti che tutelino i loro diritti e quelli della Congregazione.

[4] Direttorio per l’amministrazione dei beni temporali della Chiesa, 2004, n.4.2.1: Il patrimonio stabile è costituito da quei beni destinati a garantire la sicurezza economica della persona giuridica, o alla realizzazione permanente dei fini ecclesiastici.”

CIC 1291: “Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell’autorità competente a norma del diritto.”

[5] CIC 1257

Art. 120 Responsabili dell’amministrazione

Responsabili diretti dell’amministrazione dei beni sono i Superiori, ai vari livelli, con i loro rispettivi Consigli. Essi agiscono attraverso i rispettivi economi nell’ambito delle competenze indicate dal diritto universale e proprio.

120.1 I Superiori Maggiori:

  • verifichino se le opere sono in linea con l’espressione attuale della missione apostolica e definiscano quali opere e attività proseguire, quali lasciare o modificare e su quali nuove frontiere iniziare percorsi di sviluppo e di testimonianza della missione rispondenti ai bisogni di oggi.
  • pongano attenzione alla sostenibilità delle opere e, ove questa non fosse assicurata, rivedano le opere stesse;
  • approvino i piani di investimento e i bilanci preventivi all’inizio dell’anno;
  • elaborino sistemi di controllo interni delle opere della Congregazione e delle comunità;
  • esigano un’adeguata documentazione e registrazione delle diverse operazioni;
  • avviino appropriati sistemi di monitoraggio per le opere in perdita, mettendo in atto piani di rientro del deficit;
  • si avvalgano del supporto di esperti qualificati. Le relazioni con i professionisti siano regolate attraverso contratti chiari e a termine, relativamente ai servizi che vengono forniti.

120.2 Spetta ai Superiori Maggiori, dopo attenta valutazione del quadro complessivo e delle rispettive opere, assegnare i beni – sia strumentali che redditizi – al “Patrimonio Stabile” della Congregazione, mediante apposita delibera.

Art. 119 Responsabili dell’amministrazione [1]

I Rettori con i loro Consigli, a vari livelli, sono responsabili dei beni della Congregazione. Spetta ai rispettivi economi amministrarli secondo il diritto universale e proprio.

 

[1] CIC 636.1: In ogni istituto, e parimenti in ogni provincia retta da un Superiore maggiore, ci sia l’economo, costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore. Anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore locale”.

119.1 Per le questioni legali, amministrative e commerciali, il Superiore Maggiore nominerà un Rappresentante legale nell’ambito della propria giurisdizione. Questi agisce sempre e solo nei limiti del mandato: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione ha bisogno dell’autorizzazione scrita del Superiore competente [2].

119.2 I Rettori, nell’ambito delle proprie responsabilità, esigeranno che siano stabilite chiare procedure di pianificazione e controllo amministrativo e che tutta la documentazione relativa ai beni sia conservata nel relativo archivio, in conformità alle indicazioni del Direttorio Economico.

119.3 Spetta al Superiore maggiore disporre dei beni di una casa soppressa, nel rispetto della volontà dei fondatori e donatori e dei diritti legittimamente acquisiti.

[2] Cfr CIC 118: L’Istituto, in quanto persona giuridica, interagisce con terzi tramite il rappresentante legale, sia in ambito canonico sia in ambito civile.

Cfr. CIC 1281 §3; 639: Egli, ponendo atti a nome e per conto del medesimo Istituto, ne esegue la volontà, espressa attraverso i legittimi Superiori e gli organismi competenti, a norma del diritto universale e proprio, e vincola l’Istituto nei confronti di terzi. Per tale ragione, se ritenuto opportuno, il rappresentante legale, quando non è consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio del Superiore nelle quali si assumono decisioni con rilevanza civile. Il rappresentante legale agisce sempre e solo nei limiti del mandato: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, per gli atti di straordinaria amministrazione ha bisogno dell’autorizzazione del Superiore competente. Quando, invece, agisce senza mandato, contro o al di là di esso, non rappresenta più l’Istituto. Se il rappresentate legale agisce invalidamente, l’Istituto non ha alcuna responsabilità, gli atti cosi posti dal rappresentante legale sono a lui imputabili ed è lui che ne deve rispondere. Se agisce illecitamente, l’atto è imputabile all’Istituto che ne deve rispondere, ma può rivalersi sul suo rappresentante

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica: Economia al servizio della Missione e del Carisma, 2018, n.65: Ogni singolo mandato del rappresentante legale sia sempre conferito in forma scritta, preciso e completo nel suo contenuto; ne sia disposta una ordinata registrazione. Per ragioni di adeguata distinzione delle competenze, è preferibile che l’ufficio del rappresentante legale sia assunto da una persona diversa dal Superiore e dall’economo, eccetto che la legislazione civile disponga diversamente. Gli assetti organizzativi adottati dall’Istituto circa l’ambito di competenza del rappresentante legale siano conosciuti anche all’esterno, specie quando interagisce con gli ordinamenti civili. La puntuale identificazione dei soggetti abilitati alla decisione e alla rappresentanza dell’Istituto costituisce una condizione per l’instaurazione di rapporti istituzionali con terzi.

Art. 121 Consiglio di amministrazione

La Congregazione ha un Consiglio di amministrazione che collabora con l’Economato generale ed aiuta il Governo nello studio e nella soluzione di questioni riguardanti l’economia e l’amministrazione, lo stato materiale delle case e l’aspetto giuridico e legislativo delle varie nazioni. I membri vengono nominati dal Rettor Maggiore sentito il parere del suo Consiglio.

121.1 Il Consiglio di amministrazione dell’Economato generale, nominato dal Rettor Maggiore sia internazionale e composto dall’Economo generale e da almeno altri due membri, scelti possibilmente tra gli Economi provinciali o di Delegazione.

121.2 Il Consiglio di amministrazione provinciale sia composto possibilmente dall’ Economo provinciale e da due membri scelti dal Rettore provinciale tra gli economi della Provincia.

121.3 I Consigli di amministrazione si riuniscano almeno una volta all’anno.

Art.120 Economi e loro compiti [1]

Gli economi, nei loro rispettivi livelli, sotto l’autorità dei rispettivi Superiori, sono gli amministratori dei beni della Congregazione. Religiosi esemplari, prudenti e competenti, si tengono aggiornati nella legislazione amministrativa, sia civile sia ecclesiastica. Inoltre sono coscienti che agiscono in nome della Chiesa e che attraverso i loro atti e il loro modo di procedere negli affari temporali gli uomini sono soliti giudicarla. Le loro funzioni sono stabilite dal diritto universale e proprio, e specificato nel Direttorio economico della Congregazione.

 

[1] CIC 6361: In ogni istituto, e parimenti in ogni provincia retta da un Superiore maggiore, ci sia l’economo, costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore. Anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore locale.

120.1 All’inizio del suo incarico l’Economo farà il giuramento davanti al proprio Superiore o un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le sue funzioni, e riceverà dall’economo uscente l’inventario dei beni che dovrà amministrare per verificarne la veridicità. Redigerà e entrambi firmeranno un verbale di questo atto.

120.2 L’economo agirà, nell’ambito delle proprie responsabilità, sempre secondo le direttive del suo Superiore, al quale dovrà rendere conto periodicamente della sua amministrazione, in conformità alle indicazioni del Direttorio Economico.

120.3 All’economo locale spetterà il compito di vigilare affinché non manchi nulla per il decoroso sostentamento della comunità religiosa. Per questo motivo, in spirito di comunione e solidarietà, trasferirà il superfluo all’ente di appartenenza, secondo le indicazioni del Direttorio Economico.

Art. 122 Economi e loro compiti

Gli economi della Congregazione siano religiosi esemplari, prudenti e competenti. Si tengano aggiornati nella legislazione amministrativa, sia civile sia ecclesiastica. Siano diligenti nel presentare il proprio rendiconto all’autorità competente nei tempi e nei modi stabiliti dal diritto, accolgano volentieri le debite verifiche e abbiano particolare cura nella conservazione dei relativi registri e documenti. Gli economi devono comportarsi, nell’adempimento del loro ufficio, secondo quanto è stabilito nel diritto universale e proprio. Si ricordino che agiscono in nome della Chiesa e che attraverso i loro atti e il loro modo di procedere negli affari temporali gli uomini giudicano la Chiesa. Nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un Economo distinto dal Rettore locale.

122.1 Prima che l’Economo inizi il suo incarico, deve fare giuramento davanti al Superiore maggiore o un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le sue funzioni, e deve prendere visione dell’inventario dei beni che amministrerà, per verificarne la veridicità. Redigerà e firmerà un verbale di questo atto.

122.2 I Superiori maggiori e i loro Vicari non possono rivestire la Carica di Economo.

122.3 Si tenga registrazione esatta dei legati, delle fondazioni, specialmente di SS. Messe per cui si deve avere un registro speciale, in modo che se ne possano assolvere gli obblighi.

122.4 Ogni Economo curi che la registrazione economica sia documentata in maniera conforme ai requisiti legali della legislazione civile; si avvalga di moderni sistemi di archiviazione e conservazione informatica dei dati.

122.5 Ogni Economo presenti una rendicontazione periodica al Superiore sull’andamento finanziario proprio dell’Entità.

122.6 Per quanto riguarda il contributo, deve essere versato dalle Province e dalle Case dipendenti dal Governo Generale all’Economato generale quanto non sia stato concordato di trattenere, perché necessario al proprio mantenimento e sviluppo nel quadro della Programmazione economica. Deve essere restituito dall’Economato generale alle Province e alle Case quanto necessario per finanziare le spese straordinarie approvate. Nello stesso modo devono procedere le Province verso le Case loro appartenenti.

122.7 L’Economo deve provvedere che non manchi nulla in vista di un onesto sostentamento della comunità.

122.8 Spetta al Superiore maggiore disporre dei beni di una casa soppressa, nel rispetto della volontà dei fondatori e donatori e dei diritti legittimamente acquisiti.

Art. 121 Consiglio degli affari economici [1]

La Congregazione ha un Consiglio degli affari economici che collabora con l’Economato generale ed aiuta il Governo nello studio e nella soluzione di questioni riguardanti l’economia e l’amministrazione, lo stato materiale delle case e l’aspetto giuridico e legislativo delle varie nazioni. I membri vengono nominati dal Rettor Maggiore sentito il parere del suo Consiglio [2].

 

[1] CIC 1280: Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvano l’amministratore nell’adempimento del suo compito, a norma degli statuti.

[2] Economia al servizio della Missione e del Carisma, 2018, n. 61: Il diritto proprio, a norma del CIC 120, per l’Istituto e per le Province preveda una Consulta, o denominazione analoga, per gli affari economici. La composizione di detto organismo può essere aperta alla collaborazione di laici e laiche con specifiche professionalità. Il Superiore competente per autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione, oltre al consenso del suo Consiglio (CIC 627.1) acquisisca anche il parere (cfr. CIC 127.2.2) della Consulta per glia affari economici.

121.1 Il Consiglio degli affari economici dell’Economato generale, nominato dal Rettor Maggiore sia coordinato dall’economo generale. Ne faranno parte anche oblati e laici competenti in materia, scelti dopo un’adeguata consultazione. Si applichi lo stesso criterio nelle Province e Delegazioni.

121.2 Il Direttorio Economico della Congregazione fornirà norme precise sul funzionamento del Consiglio per gli Affari Economici.

Art. 123 Amministrazione ordinaria e straordinaria

Le Norme determinino gli atti che trascendono l’amministrazione ordinaria. Si tengano presenti soprattutto le Norme riguardanti le alienazioni e il contrarre debiti.

123.1 Si ha ordinaria amministrazione quando questa si limita alla sfera delle disponibilità e della regolamentazione delle sole rendite. Si ha straordinaria amministrazione quando questa riguarda la gestione del patrimonio. Sono di amministrazione ordinaria per esempio:

a) tutti gli atti che concernono la conservazione e il miglioramento dei beni già acquisiti;

b) gli atti che riguardano la percezione e l’applicazione dei frutti e redditi di questi beni;

c) le spese di ciò che è necessario per la vita di ogni giorno come per il mantenimento, la cura della salute, la formazione, gli studi dei membri;

d) le spese necessarie per il funzionamento e le attività normali delle case e dell’apostolato;

e) la vendita dei prodotti che non si possono conservare;

f) il pagamento delle tasse, i salari;

g) l’elargire elemosine di entità modesta.

123.2 Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria non necessitano di permessi speciali e sono posti validamente dai Superiori e dagli Economi nei limiti del loro ufficio.

123.3 Per ciò che riguarda le spese personali, il Rettore locale si deve comportare come qualunque altro oblato.

123.4 L’amministrazione straordinaria è quella i cui atti, direttamente o indirettamente, modificano o impegnano il patrimonio della Congregazione o pongono un vincolo sui beni. Sono atti di amministrazione straordinaria per esempio:

a) il costruire, demolire, ristrutturare beni immobili;

b) contrarre mutui oltre la somma stabilita dai Superiori maggiori con il loro Consiglio, ipoteche, obbligazioni e servitù passive;

c) fare prestiti o collocare con rischio fondi liquidi;

d) cominciare un processo o contestare una lite in foro civile;

e) fare contratti di locazione o di prestazione d’opera con diocesi o altri enti, a carattere duraturo;

f) le spese che oltrepassano il valore stabilito dai Superiori maggiori secondo le indicazioni del Direttorio Economico;

g) rinunciare a una donazione fatta alla Congregazione;

h) accettare donazioni o legati che comportino obblighi che toccano il patrimonio stabile della Congregazione;

i) ogni negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento;

l) le spese che, pur avendo la voce nell’elenco dell’amministrazione ordinaria, hanno un costo di rilevante entità.

123.5 Gli atti di amministrazione straordinaria sono posti invalidamente dagli amministratori, a meno che non abbiano ottenuto prima facoltà scritta dal Superiore competente.

123.6 Per i limiti delle spese o delle autorizzazioni a fare spese, come anche a riguardo del contrarre debiti od obbligazioni nei contratti onerosi (affitti, mutui, ecc.) il Rettor Maggiore, i Rettori provinciali, i Delegati ed i Superiori locali, potranno decidere da soli o col consenso del Consiglio, secondo quanto stabilito dalle istanze superiori, come indicato nel Direttorio Economico.

123.7 Si richiede sempre la licenza scritta del Superiore maggiore col consenso del suo Consiglio:

a) per l’acquisto di beni che rientrano nel patrimonio stabile della Congregazione;

b) per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.

Se poi si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico si richiede anche la licenza della Santa Sede stessa.

123.8 Quando una comunità ha bisogno di un prestito consistente, si rivolgerà al Superiore maggiore il quale, per quanto è possibile, vagliata l’opportunità della spesa, provvederà a dare la somma. In questo modo si eviterà che prestiti consistenti siano fatti dalle singole comunità fra di loro. Solo in caso di vera necessità i Superiori maggiori permetteranno alle singole comunità di contrarre debiti con terzi.

Art.122 Amministrazione ordinaria e straordinaria

L’ amministrazione ordinaria comprende quegli atti di gestione quotidiana per la conservazione, l’uso e il miglioramento del patrimonio e quelli che non oltrepassano la potestà ordinaria dell’amministratore.

L’ amministrazione straordinaria comprende quegli atti che eccedono sia il limite sia il modo degli atti di amministrazione ordinaria e che, pertanto, richiedono l’esplicita autorizzazione del superiore competente.

Le Norme indichino gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

122.1 Sono atti di amministrazione ordinaria per esempio:

a) tutti gli atti che concernono la conservazione e il miglioramento dei beni già acquisiti;

b) gli atti che riguardano la percezione e l’applicazione dei frutti e redditi di questi beni;

c) le spese di ciò che è necessario per la vita di ogni giorno come per il mantenimento, la cura della salute, la formazione, gli studi dei membri;

d) le spese necessarie per il funzionamento e le attività normali delle case e dell’apostolato;

e) la vendita dei prodotti che non si possono conservare;

f) il pagamento delle tasse, i salari;

g) l’elargire elemosine di entità modesta.

Questi atti e altri simili non necessitano di permessi speciali e sono posti validamente dai Superiori e dagli Economi nei limiti del diritto proprio.

122.2 Per le donazioni e/o i prestiti fra comunità si seguano i criteri e gli orientamenti pratici del Direttorio Economico.

122.3 Sono atti di amministrazione straordinaria per esempio:

a) il costruire, demolire, ristrutturare sostanzialmente beni immobili;

b) contrarre mutui oltre la somma stabilita dal Superiore Maggiore, ipoteche, obbligazioni e servitù passive;

c) fare prestiti o collocare con rischio fondi liquidi;

d) cominciare un processo o contestare una lite in foro civile;

e) fare contratti di locazione o di prestazione d’opera con diocesi o altri enti, a carattere duraturo;

f) le spese che oltrepassano il valore stabilito dal Superiore Maggiore secondo le indicazioni del Direttorio Economico;

g) la rinuncia a una donazione fatta alla Congregazione;

h) l’accettazione di donazioni o legati che comportino obblighi che toccano il patrimonio della Congregazione;

i) ogni negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.

122.4 Il Direttorio Economico stabilisca e mantenga aggiornato il limite di spesa che i Rettori e i loro Delegati possono autorizzare validamente, con o senza il consenso dei rispettivi Consigli.

Art. 123 Intestazione dei beni

La Congregazione, le Provincie, e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali per garantire la formazione, il mantenimento dei propri membri e la realizzazione delle opere apostoliche.

I singoli beni della Congregazione siano intestati: “Istituto degli Oblati di Maria Vergine”, a meno che circostanze particolari esigano o consiglino diversamente.

123.1 In ogni Nazione nella quale la Congregazione è presente, previa autorizzazione del Rettor Maggiore, si ottenga dall’autorità civile il riconoscimento del possesso canonico dei beni nei modi e nelle forme ritenute più sicuri.
Nelle Nazioni dove la Congregazione non ha riconoscimento giuridico civile, le iscrizioni dei beni si facciano mediante società, o fondazioni, o organismi simili, adatti a garantire il possesso dei beni. Tali organismi siano formati da confratelli, ove questi non siano in numero sufficiente, siano integrati da persone di fiducia, oneste e capaci.

123.2 I beni immobili ed i conti correnti bancari della Congregazione, negli Stati ove la Congregazione ha personalità giuridica propria siano intestati alla Congregazione seguendo la denominazione riconosciuta dallo Stato alla Congregazione. Dove la Congregazione non ha riconoscimento giuridico proprio ci si attenga alle denominazioni delle società, o fondazioni, che lo Stato riconosce secondo le Leggi civili del luogo.

123.3 Il denaro di una certa entità ed eventuali titoli della Congregazione, delle Province, delle Delegazioni e delle singole case dovranno essere collocati presso Istituti di credito con un conto intestato agli enti riconosciuti civilmente. I poteri di firma, anche disgiunta, per qualunque operazione sui conti bancari, competeranno abitualmente al Rettore e all’Economo.

123.4 Il Direttorio Economico stabilisca la procedura secondo la quale saranno trasferiti alla Congregazione gli stipendi, onorari, pensioni, sussidi, assicurazioni, rendite o altri emolumenti percepiti dal religioso sul proprio conto bancario personale.

123.5 I titolari di conti bancari personali non contemplati nella Norma 123.4 al momento dell’apertura consegneranno al Superiore maggiore un testamento nel quale sia indicato con chiarezza a chi dovranno essere destinate, in caso di decesso o di impedimento, le somme di denaro giacenti in quel conto.
Nessun Oblato manterrà un conto corrente bancario non dichiarato.

Testo attuale

Proposta

Art. 117 Stile dell’amministrazione

Nell’amministrazione dei beni temporali, dono della Provvidenza, del lavoro dei confratelli e della generosità dei fedeli, gli Oblati si lascino ispirare e guidare dalla loro scelta evangelica di povertà. Pertanto, poiché la vita comunitaria, la formazione e le iniziative apostoliche sono condizionate dai beni temporali, sia dal loro abuso sia dalla eccessiva limitatezza, si richiede da tutti saggezza, equilibrio e grande corresponsabilità per rendere più autentica la propria testimonianza di povertà e per rispondere alle esigenze della missione apostolica.

Art.117 Stile dell’amministrazione

Nell’amministrazione dei beni temporali, dono della Provvidenza, del lavoro dei confratelli e della generosità dei fedeli, gli Oblati si lasciano ispirare e guidare dalla loro scelta evangelica di povertà. Pertanto, da tutti si richiedono saggezza, equilibrio e una grande corresponsabilità per rendere più autentica la testimonianza di povertà nell’uso dei beni destinati alla vita comunitaria, alla formazione e alle iniziative apostoliche.

117.1 Gli Oblati addetti all’amministrazione ricordino che trattano beni appartenenti a una famiglia religiosa che ha scelto una vita di povertà e che i beni devono essere impiegati per il Regno di Dio. Siano perciò diligenti interpreti della Divina Provvidenza che quotidianamente ci viene incontro. Per le opere della Congregazione:

  • si attuino procedure che permettano una buona pianificazione delle risorse, prevedendo l’utilizzo di bilanci preventivi, i controlli di gestione e le verifiche;
  • si elaborino piani pluriennali e proiezioni, in modo da prevenire, per quanto possibile, l’insorgere di problematiche economiche, così da affrontarle quando esse sono ancora gestibili.

117.2 “Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia” (CIC 1284 §1). L’amministrazione perciò dev’essere condotta con una tecnica di registrazione e contabilità aggiornata ed esatta. Quando è necessario ci si potrà avvalere, con cautela e prudenza, della collaborazione di altre persone competenti. Si eviterà molto attentamente ciò che lede la giustizia o possa gettare discredito o creare odiosità contro la Congregazione o la Chiesa. Per le singole comunità religiose:

  • Il bilancio economico della comunità sia distinto da quello delle attività commerciali;
  • si utilizzi il bilancio preventivo anche nelle singole comunità religiose, come strumento di formazione alla dimensione economica, per la crescita di una consapevolezza comune in questo ambito, e di verifica del reale grado di povertà personale e comunitaria.

117.3 Per la salvaguardia della continuità della Congregazione è obbligatorio definire il “Patrimonio stabile”, che è costituito dai beni che fanno parte della dote fondazionale dell’Ente, così come quelli destinati dall’organo di amministrazione dello stesso Ente. Affinché un bene possa far parte del patrimonio stabile è necessaria una “legittima assegnazione” dall’autorità competente (cfr. CIC can. 1291).

117.1 Gli Oblati che amministrano i beni della Congregazione saranno interpreti diligenti della provvidenza del Padre; terranno sempre presente che questi beni appartengono a una famiglia religiosa che ha scelto una vita di povertà e che sono destinati al servizio dell’evangelizzazione.

117.2 Come buoni padri di famiglia [1], gli amministratori cureranno con diligenza la tenuta della contabilità, ricorrendo, quando necessario, all’assistenza di persone competenti ed evitando tutto ciò che possa ledere la giustizia e il buon nome della Congregazione.

117.3 Per quanto riguarda le spese personali, sia i Rettori che gli Economi si comporteranno come qualsiasi altro Oblato.

[1] “Tutti gli amministratori sono tenuti all’obbligo di adempiere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia.” (CIC, Can. 1284,1)

Art. 118 Intestazione dei beni

La Congregazione, le Provincie, e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali per garantire la formazione, il mantenimento dei propri membri e la realizzazione delle opere apostoliche. Si eviti tuttavia ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni. I singoli beni siano intestati: “Istituto degli Oblati di Maria Vergine”, a meno che circostanze particolari esigano o consiglino diversamente.

118.1 Il denaro di una certa entità ed eventuali titoli dell’Economato generale, delle Province, delle Delegazioni e delle singole case dovranno essere collocati presso Istituti di credito con un conto intestato agli enti riconosciuti civilmente. I poteri di firma, anche disgiunta, per qualunque operazione sui conti bancari, competeranno abitualmente al Superiore e all’Economo.

118.2 Ove le leggi civili impongono l’uso di conti correnti bancari personali, per la riscossione di stipendi od altro, tali conti correnti dovranno avere la possibilità di prelievo anche da parte del Rettore locale e dell’Economo locale, ed ogni mese la somma sarà versata nel conto di comunità.

118.3 In ogni Nazione nella quale la Congregazione è presente, previa autorizzazione del Rettor Maggiore, si ottenga dall’autorità civile il riconoscimento del possesso canonico dei beni nei modi e nelle forme ritenute più sicuri. Nelle Nazioni dove la Congregazione non ha riconoscimento giuridico civile, le iscrizioni dei beni si facciano mediante società, o fondazioni, o organismi simili, adatti a garantire il possesso dei beni. Tali organismi siano formati da confratelli, ove questi non siano in numero sufficiente, siano integrati da persone di fiducia, oneste e capaci.

118.4 I beni immobili ed i conti correnti bancari della Congregazione, negli Stati ove la Congregazione ha personalità giuridica propria siano intestati alla Congregazione seguendo la denominazione riconosciuta dallo Stato alla Congregazione. Dove la Congregazione non ha riconoscimento giuridico proprio ci si attenga alle denominazioni delle società, o fondazioni, che lo Stato riconosce secondo le Leggi civili del luogo.

118.5 I titolari di conti bancari personali provvedano a fare testamento nel quale sia indicato con chiarezza a chi dovranno essere destinate, in caso di decesso o di impedimento, le somme di denaro giacenti sul conto bancario loro intestato.

Questo articolo è stato spostato alla fine del capitolo.

Art. 119 Disciplina dell’amministrazione

Poiché i beni dell’Istituto sono beni ecclesiastici, la loro amministrazione è regolata nei canoni 634-640 per le norme comuni a tutti gli Istituti religiosi e nei canoni 1254-1310 per le norme comuni a tutti i beni che rientrano nella sfera patrimoniale della Chiesa, a meno che espressamente non si dica altrimenti. Tuttavia sono vincolanti anche le norme di diritto civile, vigenti nel territorio, relative ai contratti e ai pagamenti. Particolare riguardo si deve avere per le leggi civili che disciplinano il lavoro svolto presso l’Istituto dalle persone non appartenenti ad esso. Le Costituzioni e Norme danno concreta attuazione alle norme comuni stabilite dal diritto canonico per l’amministrazione dei beni temporali.

Art.118 Disciplina dell’amministrazione [1]

I beni dell’Istituto sono beni ecclesiastici [2]. Tuttavia, oltre che dalle leggi canoniche, sono vincolati anche dalle norme del diritto civile vigente nel territorio [3].

 

[1] CIC 635 I beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa, a meno che non sia espressamente disposto altro. Tuttavia ogni istituto stabilisca opportune norme circa l’uso e l’amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria.

[2] CIC 1257.1 Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti.

[3] CIC 1286 Gli amministratori dei beni: 1° osservino accuratamente, nell’affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa; 2° retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari”.

119.1 Il Rettor Maggiore, ove richiesto, nominerà un “Rappresentate Legale” per il disbrigo delle pratiche necessarie all’amministrazione dei beni economici della Congregazione. Il Provinciale provvederà per la Provincia alla stessa nomina. Per ragione di prudenza, non è consigliabile che i Superiori Maggiori assumano l’incarico della Rappresentanza Legale.

119.2 E’ opportuno che i Superiori e gli Economi si avvalgano del contributo di esperti per esaminare progetti e relativi preventivi di spese preparati dai tecnici del luogo di esecuzione, prima di passare alla loro approvazione.

119.3 Spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio stabilire le norme amministrative per le Delegazioni di cui all’articolo 110 delle Costituzioni.

119.4 Nelle case a cui è annessa una parrocchia, i rapporti economici fra le due entità siano regolati sempre da apposite convenzioni, in modo da tener conto delle giuste esigenze tanto della parrocchia quanto della casa religiosa e della Congregazione, secondo le norme date dalle competenti autorità sia di Congregazione sia diocesane. Le due entità abbiano sempre amministrazioni totalmente separate. Se si assume un’opera senza averne proprietà, sia salvaguardata l’autonomia della Casa religiosa, operativa e amministrativa.

119.5 Il lavoro del personale dipendente dev’essere rimunerato tenendo conto delle leggi civili vigenti e in modo da garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondente al tipo di attività o al grado di rendimento economico di ciascuno.

118.1 Per la salvaguardia della continuità della Congregazione è obbligatorio definire il “Patrimonio stabile”, che è costituito dai beni che fanno parte della dote fondazionale dell’Ente, così come quelli destinati dall’organo di amministrazione dello stesso Ente [4]. Affinché un bene possa far parte del patrimonio stabile è necessaria una “legittima assegnazione” del Superiore Maggiore

118.2 Ogni volta che sia necessario stipulare contratti con le diocesi in cui è presente la Congregazione o con altre entità ecclesiali o private, si tuteleranno le giuste necessità e l’autonomia economica della comunità religiosa, secondo quanto indicato dal Direttorio Economico.

118.3 In linea con la tradizione della Chiesa in materia sociale, il personale dipendente sarà retribuito nei propri diritti dalla normativa vigente nel territorio [5]. Allo stesso tempo, si eviterà ogni forma di lavoro irregolare e informale.

118.4 Si presti particolare attenzione al personale volontario, assistendolo nelle sue necessità e, laddove richiesto dalla legge, stipulando contratti che tutelino i loro diritti e quelli della Congregazione.

[4] Direttorio per l’amministrazione dei beni temporali della Chiesa, 2004, n.4.2.1: Il patrimonio stabile è costituito da quei beni destinati a garantire la sicurezza economica della persona giuridica, o alla realizzazione permanente dei fini ecclesiastici.”

CIC 1291: “Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell’autorità competente a norma del diritto.”

[5] CIC 1257

Art. 120 Responsabili dell’amministrazione

Responsabili diretti dell’amministrazione dei beni sono i Superiori, ai vari livelli, con i loro rispettivi Consigli. Essi agiscono attraverso i rispettivi economi nell’ambito delle competenze indicate dal diritto universale e proprio.

120.1 I Superiori Maggiori:

  • verifichino se le opere sono in linea con l’espressione attuale della missione apostolica e definiscano quali opere e attività proseguire, quali lasciare o modificare e su quali nuove frontiere iniziare percorsi di sviluppo e di testimonianza della missione rispondenti ai bisogni di oggi.
  • pongano attenzione alla sostenibilità delle opere e, ove questa non fosse assicurata, rivedano le opere stesse;
  • approvino i piani di investimento e i bilanci preventivi all’inizio dell’anno;
  • elaborino sistemi di controllo interni delle opere della Congregazione e delle comunità;
  • esigano un’adeguata documentazione e registrazione delle diverse operazioni;
  • avviino appropriati sistemi di monitoraggio per le opere in perdita, mettendo in atto piani di rientro del deficit;
  • si avvalgano del supporto di esperti qualificati. Le relazioni con i professionisti siano regolate attraverso contratti chiari e a termine, relativamente ai servizi che vengono forniti.

120.2 Spetta ai Superiori Maggiori, dopo attenta valutazione del quadro complessivo e delle rispettive opere, assegnare i beni – sia strumentali che redditizi – al “Patrimonio Stabile” della Congregazione, mediante apposita delibera.

Art. 119 Responsabili dell’amministrazione [1]

I Rettori con i loro Consigli, a vari livelli, sono responsabili dei beni della Congregazione. Spetta ai rispettivi economi amministrarli secondo il diritto universale e proprio.

 

[1] CIC 636.1: In ogni istituto, e parimenti in ogni provincia retta da un Superiore maggiore, ci sia l’economo, costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore. Anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore locale”.

119.1 Per le questioni legali, amministrative e commerciali, il Superiore Maggiore nominerà un Rappresentante legale nell’ambito della propria giurisdizione. Questi agisce sempre e solo nei limiti del mandato: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione ha bisogno dell’autorizzazione scrita del Superiore competente [2].

119.2 I Rettori, nell’ambito delle proprie responsabilità, esigeranno che siano stabilite chiare procedure di pianificazione e controllo amministrativo e che tutta la documentazione relativa ai beni sia conservata nel relativo archivio, in conformità alle indicazioni del Direttorio Economico.

119.3 Spetta al Superiore maggiore disporre dei beni di una casa soppressa, nel rispetto della volontà dei fondatori e donatori e dei diritti legittimamente acquisiti.

[2] Cfr CIC 118: L’Istituto, in quanto persona giuridica, interagisce con terzi tramite il rappresentante legale, sia in ambito canonico sia in ambito civile.

Cfr. CIC 1281 §3; 639: Egli, ponendo atti a nome e per conto del medesimo Istituto, ne esegue la volontà, espressa attraverso i legittimi Superiori e gli organismi competenti, a norma del diritto universale e proprio, e vincola l’Istituto nei confronti di terzi. Per tale ragione, se ritenuto opportuno, il rappresentante legale, quando non è consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio del Superiore nelle quali si assumono decisioni con rilevanza civile. Il rappresentante legale agisce sempre e solo nei limiti del mandato: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, per gli atti di straordinaria amministrazione ha bisogno dell’autorizzazione del Superiore competente. Quando, invece, agisce senza mandato, contro o al di là di esso, non rappresenta più l’Istituto. Se il rappresentate legale agisce invalidamente, l’Istituto non ha alcuna responsabilità, gli atti cosi posti dal rappresentante legale sono a lui imputabili ed è lui che ne deve rispondere. Se agisce illecitamente, l’atto è imputabile all’Istituto che ne deve rispondere, ma può rivalersi sul suo rappresentante

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica: Economia al servizio della Missione e del Carisma, 2018, n.65: Ogni singolo mandato del rappresentante legale sia sempre conferito in forma scritta, preciso e completo nel suo contenuto; ne sia disposta una ordinata registrazione. Per ragioni di adeguata distinzione delle competenze, è preferibile che l’ufficio del rappresentante legale sia assunto da una persona diversa dal Superiore e dall’economo, eccetto che la legislazione civile disponga diversamente. Gli assetti organizzativi adottati dall’Istituto circa l’ambito di competenza del rappresentante legale siano conosciuti anche all’esterno, specie quando interagisce con gli ordinamenti civili. La puntuale identificazione dei soggetti abilitati alla decisione e alla rappresentanza dell’Istituto costituisce una condizione per l’instaurazione di rapporti istituzionali con terzi.

Art. 121 Consiglio di amministrazione

La Congregazione ha un Consiglio di amministrazione che collabora con l’Economato generale ed aiuta il Governo nello studio e nella soluzione di questioni riguardanti l’economia e l’amministrazione, lo stato materiale delle case e l’aspetto giuridico e legislativo delle varie nazioni. I membri vengono nominati dal Rettor Maggiore sentito il parere del suo Consiglio.

121.1 Il Consiglio di amministrazione dell’Economato generale, nominato dal Rettor Maggiore sia internazionale e composto dall’Economo generale e da almeno altri due membri, scelti possibilmente tra gli Economi provinciali o di Delegazione.

121.2 Il Consiglio di amministrazione provinciale sia composto possibilmente dall’ Economo provinciale e da due membri scelti dal Rettore provinciale tra gli economi della Provincia.

121.3 I Consigli di amministrazione si riuniscano almeno una volta all’anno.

Art.120 Economi e loro compiti [1]

Gli economi, nei loro rispettivi livelli, sotto l’autorità dei rispettivi Superiori, sono gli amministratori dei beni della Congregazione. Religiosi esemplari, prudenti e competenti, si tengono aggiornati nella legislazione amministrativa, sia civile sia ecclesiastica. Inoltre sono coscienti che agiscono in nome della Chiesa e che attraverso i loro atti e il loro modo di procedere negli affari temporali gli uomini sono soliti giudicarla. Le loro funzioni sono stabilite dal diritto universale e proprio, e specificato nel Direttorio economico della Congregazione.

 

[1] CIC 6361: In ogni istituto, e parimenti in ogni provincia retta da un Superiore maggiore, ci sia l’economo, costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore. Anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore locale.

120.1 All’inizio del suo incarico l’Economo farà il giuramento davanti al proprio Superiore o un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le sue funzioni, e riceverà dall’economo uscente l’inventario dei beni che dovrà amministrare per verificarne la veridicità. Redigerà e entrambi firmeranno un verbale di questo atto.

120.2 L’economo agirà, nell’ambito delle proprie responsabilità, sempre secondo le direttive del suo Superiore, al quale dovrà rendere conto periodicamente della sua amministrazione, in conformità alle indicazioni del Direttorio Economico.

120.3 All’economo locale spetterà il compito di vigilare affinché non manchi nulla per il decoroso sostentamento della comunità religiosa. Per questo motivo, in spirito di comunione e solidarietà, trasferirà il superfluo all’ente di appartenenza, secondo le indicazioni del Direttorio Economico.

Art. 122 Economi e loro compiti

Gli economi della Congregazione siano religiosi esemplari, prudenti e competenti. Si tengano aggiornati nella legislazione amministrativa, sia civile sia ecclesiastica. Siano diligenti nel presentare il proprio rendiconto all’autorità competente nei tempi e nei modi stabiliti dal diritto, accolgano volentieri le debite verifiche e abbiano particolare cura nella conservazione dei relativi registri e documenti. Gli economi devono comportarsi, nell’adempimento del loro ufficio, secondo quanto è stabilito nel diritto universale e proprio. Si ricordino che agiscono in nome della Chiesa e che attraverso i loro atti e il loro modo di procedere negli affari temporali gli uomini giudicano la Chiesa. Nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un Economo distinto dal Rettore locale.

122.1 Prima che l’Economo inizi il suo incarico, deve fare giuramento davanti al Superiore maggiore o un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le sue funzioni, e deve prendere visione dell’inventario dei beni che amministrerà, per verificarne la veridicità. Redigerà e firmerà un verbale di questo atto.

122.2 I Superiori maggiori e i loro Vicari non possono rivestire la Carica di Economo.

122.3 Si tenga registrazione esatta dei legati, delle fondazioni, specialmente di SS. Messe per cui si deve avere un registro speciale, in modo che se ne possano assolvere gli obblighi.

122.4 Ogni Economo curi che la registrazione economica sia documentata in maniera conforme ai requisiti legali della legislazione civile; si avvalga di moderni sistemi di archiviazione e conservazione informatica dei dati.

122.5 Ogni Economo presenti una rendicontazione periodica al Superiore sull’andamento finanziario proprio dell’Entità.

122.6 Per quanto riguarda il contributo, deve essere versato dalle Province e dalle Case dipendenti dal Governo Generale all’Economato generale quanto non sia stato concordato di trattenere, perché necessario al proprio mantenimento e sviluppo nel quadro della Programmazione economica. Deve essere restituito dall’Economato generale alle Province e alle Case quanto necessario per finanziare le spese straordinarie approvate. Nello stesso modo devono procedere le Province verso le Case loro appartenenti.

122.7 L’Economo deve provvedere che non manchi nulla in vista di un onesto sostentamento della comunità.

122.8 Spetta al Superiore maggiore disporre dei beni di una casa soppressa, nel rispetto della volontà dei fondatori e donatori e dei diritti legittimamente acquisiti.

Art. 121 Consiglio degli affari economici [1]

La Congregazione ha un Consiglio degli affari economici che collabora con l’Economato generale ed aiuta il Governo nello studio e nella soluzione di questioni riguardanti l’economia e l’amministrazione, lo stato materiale delle case e l’aspetto giuridico e legislativo delle varie nazioni. I membri vengono nominati dal Rettor Maggiore sentito il parere del suo Consiglio [2].

 

[1] CIC 1280: Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvano l’amministratore nell’adempimento del suo compito, a norma degli statuti.

[2] Economia al servizio della Missione e del Carisma, 2018, n. 61: Il diritto proprio, a norma del CIC 120, per l’Istituto e per le Province preveda una Consulta, o denominazione analoga, per gli affari economici. La composizione di detto organismo può essere aperta alla collaborazione di laici e laiche con specifiche professionalità. Il Superiore competente per autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione, oltre al consenso del suo Consiglio (CIC 627.1) acquisisca anche il parere (cfr. CIC 127.2.2) della Consulta per glia affari economici.

121.1 Il Consiglio degli affari economici dell’Economato generale, nominato dal Rettor Maggiore sia coordinato dall’economo generale. Ne faranno parte anche oblati e laici competenti in materia, scelti dopo un’adeguata consultazione. Si applichi lo stesso criterio nelle Province e Delegazioni.

121.2 Il Direttorio Economico della Congregazione fornirà norme precise sul funzionamento del Consiglio per gli Affari Economici.

Art. 123 Amministrazione ordinaria e straordinaria

Le Norme determinino gli atti che trascendono l’amministrazione ordinaria. Si tengano presenti soprattutto le Norme riguardanti le alienazioni e il contrarre debiti.

123.1 Si ha ordinaria amministrazione quando questa si limita alla sfera delle disponibilità e della regolamentazione delle sole rendite. Si ha straordinaria amministrazione quando questa riguarda la gestione del patrimonio. Sono di amministrazione ordinaria per esempio:

a) tutti gli atti che concernono la conservazione e il miglioramento dei beni già acquisiti;

b) gli atti che riguardano la percezione e l’applicazione dei frutti e redditi di questi beni;

c) le spese di ciò che è necessario per la vita di ogni giorno come per il mantenimento, la cura della salute, la formazione, gli studi dei membri;

d) le spese necessarie per il funzionamento e le attività normali delle case e dell’apostolato;

e) la vendita dei prodotti che non si possono conservare;

f) il pagamento delle tasse, i salari;

g) l’elargire elemosine di entità modesta.

123.2 Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria non necessitano di permessi speciali e sono posti validamente dai Superiori e dagli Economi nei limiti del loro ufficio.

123.3 Per ciò che riguarda le spese personali, il Rettore locale si deve comportare come qualunque altro oblato.

123.4 L’amministrazione straordinaria è quella i cui atti, direttamente o indirettamente, modificano o impegnano il patrimonio della Congregazione o pongono un vincolo sui beni. Sono atti di amministrazione straordinaria per esempio:

a) il costruire, demolire, ristrutturare beni immobili;

b) contrarre mutui oltre la somma stabilita dai Superiori maggiori con il loro Consiglio, ipoteche, obbligazioni e servitù passive;

c) fare prestiti o collocare con rischio fondi liquidi;

d) cominciare un processo o contestare una lite in foro civile;

e) fare contratti di locazione o di prestazione d’opera con diocesi o altri enti, a carattere duraturo;

f) le spese che oltrepassano il valore stabilito dai Superiori maggiori secondo le indicazioni del Direttorio Economico;

g) rinunciare a una donazione fatta alla Congregazione;

h) accettare donazioni o legati che comportino obblighi che toccano il patrimonio stabile della Congregazione;

i) ogni negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento;

l) le spese che, pur avendo la voce nell’elenco dell’amministrazione ordinaria, hanno un costo di rilevante entità.

123.5 Gli atti di amministrazione straordinaria sono posti invalidamente dagli amministratori, a meno che non abbiano ottenuto prima facoltà scritta dal Superiore competente.

123.6 Per i limiti delle spese o delle autorizzazioni a fare spese, come anche a riguardo del contrarre debiti od obbligazioni nei contratti onerosi (affitti, mutui, ecc.) il Rettor Maggiore, i Rettori provinciali, i Delegati ed i Superiori locali, potranno decidere da soli o col consenso del Consiglio, secondo quanto stabilito dalle istanze superiori, come indicato nel Direttorio Economico.

123.7 Si richiede sempre la licenza scritta del Superiore maggiore col consenso del suo Consiglio:

a) per l’acquisto di beni che rientrano nel patrimonio stabile della Congregazione;

b) per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.

Se poi si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico si richiede anche la licenza della Santa Sede stessa.

123.8 Quando una comunità ha bisogno di un prestito consistente, si rivolgerà al Superiore maggiore il quale, per quanto è possibile, vagliata l’opportunità della spesa, provvederà a dare la somma. In questo modo si eviterà che prestiti consistenti siano fatti dalle singole comunità fra di loro. Solo in caso di vera necessità i Superiori maggiori permetteranno alle singole comunità di contrarre debiti con terzi.

Art.122 Amministrazione ordinaria e straordinaria

L’ amministrazione ordinaria comprende quegli atti di gestione quotidiana per la conservazione, l’uso e il miglioramento del patrimonio e quelli che non oltrepassano la potestà ordinaria dell’amministratore.

L’ amministrazione straordinaria comprende quegli atti che eccedono sia il limite sia il modo degli atti di amministrazione ordinaria e che, pertanto, richiedono l’esplicita autorizzazione del superiore competente.

Le Norme indichino gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

122.1 Sono atti di amministrazione ordinaria per esempio:

a) tutti gli atti che concernono la conservazione e il miglioramento dei beni già acquisiti;

b) gli atti che riguardano la percezione e l’applicazione dei frutti e redditi di questi beni;

c) le spese di ciò che è necessario per la vita di ogni giorno come per il mantenimento, la cura della salute, la formazione, gli studi dei membri;

d) le spese necessarie per il funzionamento e le attività normali delle case e dell’apostolato;

e) la vendita dei prodotti che non si possono conservare;

f) il pagamento delle tasse, i salari;

g) l’elargire elemosine di entità modesta.

Questi atti e altri simili non necessitano di permessi speciali e sono posti validamente dai Superiori e dagli Economi nei limiti del diritto proprio.

122.2 Per le donazioni e/o i prestiti fra comunità si seguano i criteri e gli orientamenti pratici del Direttorio Economico.

122.3 Sono atti di amministrazione straordinaria per esempio:

a) il costruire, demolire, ristrutturare sostanzialmente beni immobili;

b) contrarre mutui oltre la somma stabilita dal Superiore Maggiore, ipoteche, obbligazioni e servitù passive;

c) fare prestiti o collocare con rischio fondi liquidi;

d) cominciare un processo o contestare una lite in foro civile;

e) fare contratti di locazione o di prestazione d’opera con diocesi o altri enti, a carattere duraturo;

f) le spese che oltrepassano il valore stabilito dal Superiore Maggiore secondo le indicazioni del Direttorio Economico;

g) la rinuncia a una donazione fatta alla Congregazione;

h) l’accettazione di donazioni o legati che comportino obblighi che toccano il patrimonio della Congregazione;

i) ogni negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.

122.4 Il Direttorio Economico stabilisca e mantenga aggiornato il limite di spesa che i Rettori e i loro Delegati possono autorizzare validamente, con o senza il consenso dei rispettivi Consigli.

Art. 123 Intestazione dei beni

La Congregazione, le Provincie, e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali per garantire la formazione, il mantenimento dei propri membri e la realizzazione delle opere apostoliche.

I singoli beni della Congregazione siano intestati: “Istituto degli Oblati di Maria Vergine”, a meno che circostanze particolari esigano o consiglino diversamente.

123.1 In ogni Nazione nella quale la Congregazione è presente, previa autorizzazione del Rettor Maggiore, si ottenga dall’autorità civile il riconoscimento del possesso canonico dei beni nei modi e nelle forme ritenute più sicuri.
Nelle Nazioni dove la Congregazione non ha riconoscimento giuridico civile, le iscrizioni dei beni si facciano mediante società, o fondazioni, o organismi simili, adatti a garantire il possesso dei beni. Tali organismi siano formati da confratelli, ove questi non siano in numero sufficiente, siano integrati da persone di fiducia, oneste e capaci.

123.2 I beni immobili ed i conti correnti bancari della Congregazione, negli Stati ove la Congregazione ha personalità giuridica propria siano intestati alla Congregazione seguendo la denominazione riconosciuta dallo Stato alla Congregazione. Dove la Congregazione non ha riconoscimento giuridico proprio ci si attenga alle denominazioni delle società, o fondazioni, che lo Stato riconosce secondo le Leggi civili del luogo.

123.3 Il denaro di una certa entità ed eventuali titoli della Congregazione, delle Province, delle Delegazioni e delle singole case dovranno essere collocati presso Istituti di credito con un conto intestato agli enti riconosciuti civilmente. I poteri di firma, anche disgiunta, per qualunque operazione sui conti bancari, competeranno abitualmente al Rettore e all’Economo.

123.4 Il Direttorio Economico stabilisca la procedura secondo la quale saranno trasferiti alla Congregazione gli stipendi, onorari, pensioni, sussidi, assicurazioni, rendite o altri emolumenti percepiti dal religioso sul proprio conto bancario personale.

123.5 I titolari di conti bancari personali non contemplati nella Norma 123.4 al momento dell’apertura consegneranno al Superiore maggiore un testamento nel quale sia indicato con chiarezza a chi dovranno essere destinate, in caso di decesso o di impedimento, le somme di denaro giacenti in quel conto.
Nessun Oblato manterrà un conto corrente bancario non dichiarato.