123.1 Si ha ordinaria amministrazione quando questa si limita alla sfera delle disponibilità e della regolamentazione delle sole rendite. Si ha straordinaria amministrazione quando questa riguarda la gestione del patrimonio. Sono di amministrazione ordinaria per esempio:
a) tutti gli atti che concernono la conservazione e il miglioramento dei beni già acquisiti;
b) gli atti che riguardano la percezione e l’applicazione dei frutti e redditi di questi beni;
c) le spese di ciò che è necessario per la vita di ogni giorno come per il mantenimento, la cura della salute, la formazione, gli studi dei membri;
d) le spese necessarie per il funzionamento e le attività normali delle case e dell’apostolato;
e) la vendita dei prodotti che non si possono conservare;
f) il pagamento delle tasse, i salari;
g) l’elargire elemosine di entità modesta.
123.2 Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria non necessitano di permessi speciali e sono posti validamente dai Superiori e dagli Economi nei limiti del loro ufficio.
123.3 Per ciò che riguarda le spese personali, il Rettore locale si deve comportare come qualunque altro oblato.
123.4 L’amministrazione straordinaria è quella i cui atti, direttamente o indirettamente, modificano o impegnano il patrimonio della Congregazione o pongono un vincolo sui beni. Sono atti di amministrazione straordinaria per esempio:
a) il costruire, demolire, ristrutturare beni immobili;
b) contrarre mutui oltre la somma stabilita dai Superiori maggiori con il loro Consiglio, ipoteche, obbligazioni e servitù passive;
c) fare prestiti o collocare con rischio fondi liquidi;
d) cominciare un processo o contestare una lite in foro civile;
e) fare contratti di locazione o di prestazione d’opera con diocesi o altri enti, a carattere duraturo;
f) le spese che oltrepassano il valore stabilito dai Superiori maggiori secondo le indicazioni del Direttorio Economico;
g) rinunciare a una donazione fatta alla Congregazione;
h) accettare donazioni o legati che comportino obblighi che toccano il patrimonio stabile della Congregazione;
i) ogni negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento;
l) le spese che, pur avendo la voce nell’elenco dell’amministrazione ordinaria, hanno un costo di rilevante entità.
123.5 Gli atti di amministrazione straordinaria sono posti invalidamente dagli amministratori, a meno che non abbiano ottenuto prima facoltà scritta dal Superiore competente.
123.6 Per i limiti delle spese o delle autorizzazioni a fare spese, come anche a riguardo del contrarre debiti od obbligazioni nei contratti onerosi (affitti, mutui, ecc.) il Rettor Maggiore, i Rettori provinciali, i Delegati ed i Superiori locali, potranno decidere da soli o col consenso del Consiglio, secondo quanto stabilito dalle istanze superiori, come indicato nel Direttorio Economico.
123.7 Si richiede sempre la licenza scritta del Superiore maggiore col consenso del suo Consiglio:
a) per l’acquisto di beni che rientrano nel patrimonio stabile della Congregazione;
b) per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.
Se poi si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico si richiede anche la licenza della Santa Sede stessa.
123.8 Quando una comunità ha bisogno di un prestito consistente, si rivolgerà al Superiore maggiore il quale, per quanto è possibile, vagliata l’opportunità della spesa, provvederà a dare la somma. In questo modo si eviterà che prestiti consistenti siano fatti dalle singole comunità fra di loro. Solo in caso di vera necessità i Superiori maggiori permetteranno alle singole comunità di contrarre debiti con terzi.